Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Disposizioni urgenti di protezione civile
27/08/2007 |
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 Luglio 2007 - Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3603). (GU n. 182 del 7-8-2007 )
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 Luglio 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3603).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
19 giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento
Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonche' il
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del-l'11 maggio 2007, con il quale il predetto stato d'emergenza e'
stato prorogato fino al 31 gennaio 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304
del 30 luglio 2003, recante: "Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza
determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle
Scrivia (Alessandria), ed altre disposizioni urgenti di protezione
civile" cosi' come integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3333 del 2004, dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3342 del 5 marzo 2004, dall'art. 7 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006 e dall'art. 2
dell'ordinanza di protezione civile n. 3591 del 2007;
Viste le richieste del 6 e del 28 giugno e del 17 luglio 2007 del
Commissario delegato - prefetto di Alessandria, nonche' l'intesa
formulata con nota del 15 giugno 2007 e dell'11 luglio 2007 della
regione Piemonte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 agosto 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel
territorio della Capitale della Repubblica;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
26 settembre 2006 n. 3543 recante "Interventi urgenti di protezione
civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore
del traffico e della mobilita' nel territorio della capitale della
Repubblica";
Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 febbraio 2007 n. 3564 recante "Interventi urgenti di
protezione civile";
Vista la nota del direttore ufficio speciale "Emergenza traffico e
mobilita" del comune di Roma del 10 maggio 2007 nella quale viene
rappresentata la necessita' di integrare il novero delle norme
derogabili previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3543 del 2006;
Vista la nota del direttore ufficio speciale "Emergenza traffico e
mobilita" del comune di Roma del 28 maggio 2007 nella quale viene
rappresentata la necessita' di apportare talune modifiche alla
predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543
del 2006;
Acquisita l'intesa della regione Lazio in data 14 giugno 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al
31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione al grave
inquinamento della laguna di Orbetello, i successivi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, in
data 13 novembre 2003 e in data 11 novembre 2004, nonche' l'ulteriore
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007
con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2007;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al
coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002,
recante "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della
laguna di Orbetello" cosi' come integrata dall'art. 2 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3239 del 21 agosto 2002
recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3261 del 16 gennaio
2003, recante "Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi
necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello",
n. 3381 dell'11 novembre 2004, n. 3540 del 4 agosto 2006;
Vista la nota del soggetto attuatore n. 602 del 23 maggio 2007;
Vista la nota della regione Toscana dell'11 giugno 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori
delle regioni Marche, Liguria e Veneto;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548
del 25 ottobre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare
i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al
17 settembre 2006";
Vista la nota del 14 giugno 2007 del presidente della regione
Marche - commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 maggio 2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza nei
territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati
dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave
pregiudizio agli interessi nazionali";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598
del 15 giugno 2006, recante: "Disposizioni urgenti di protezione
civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei
territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati
dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave
pregiudizio agli interessi nazionali";
Vista la nota del 6 luglio 2007 dell'ufficio legislativo del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489
del 29 dicembre 2005, recante "Disposizioni urgenti per lo
svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di
nuoto "Roma 2009"", e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411
del 3 marzo 2005, recante "Interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al
parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei
comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a
seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno
24 ottobre 2004", e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del prefetto di Chieti - commissario delegato del
27 giugno 2007;
Vista la nota del presidente della giunta regionale dell'Abruzzo
del 6 luglio 2007;
Viste le note del 22 agosto e del 19 ottobre 2006 con la quale la
regione Abruzzo ha rappresentato la gravita' della situazione
determinatasi in conseguenza delle eccezionali grandinate
verificatesi il giorno 13 agosto 2006 nelle province di Chieti e
Pescara;
Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 26 ottobre 2006
dai tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri nei predetti territori;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3580 del 2007;
Viste le note del 23 giugno e 5 luglio 2007 della regione Toscana;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 novembre 2002, n. 3250, recante "Primi interventi urgenti
diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del
6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonche'
procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive
integrazioni e modificazioni";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3445
del 30 giugno 2005, recante "Ulteriori disposizioni di protezione
civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica
del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo",
nonche' l'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del
25 gennaio 2006;
Viste le note del 6 giugno 2007 della provincia di Palermo e del
2 luglio 2007 del prefetto di Palermo;
Vista la nota n. 27647 del 29 giugno 2007 del Presidente della
Regione siciliana;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419
del 24 marzo 2005, recante: "Interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei
territori dei comuni di Ancona e Orbetello";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450
del 16 luglio 2005, in particolare l'art. 2, recante: "Primi
interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la
situazione emergenziale inerente ai gravi dissesti idrogeologici con
conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di
Naro e di Agrigento";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487
del 29 dicembre 2005 recante: "Disposizioni urgenti per la messa in
sicurezza dell'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 marzo 2007, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2007, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire
le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini
stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del
31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio
2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n.
3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del
2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre
2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006 e n. 3576 del 29 marzo 2007;
Vista la nota del 22 maggio 2007 del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota del 31 maggio 2007 del Capo di Gabinetto del Ministro
dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
25 gennaio 2007, con il quale e' stato prorogato da ultimo, fino al
31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti,
nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione
Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3552 del 17 novembre 2006, art. 2 e n. 3559 del 27 dicembre 2006,
art. 5;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503
del 9 marzo 2007 recante: "Ulteriori disposizioni di protezione
civile finalizzate alla ricostruzione della Basilica di S. Nicolo' di
Noto";
Vista la nota del 16 luglio 2007 del commissario delegato -
prefetto di Siracusa;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454
del 29 luglio 2005 recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare la
situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio
dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del
Simbrivio;
Vista la nota del commissario delegato per l'emergenza idrica nel
territorio dei comuni serviti dal Consorzio per l'acquedotto del
Simbrivio in data 6 luglio 2007 e la nota della regione Lazio del
18 luglio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori
delle regioni Marche, Liguria e Veneto;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3549
del 25 ottobre 2006 recante: "Primi interventi urgenti di protezione
civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione
Liguria nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, coordinato con la
legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566
del 5 marzo 2007 recante "Interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del
traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli";
Vista la nota del presidente della regione Campania prot. n. 2815,
del 29 giugno 2007;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. All'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007 dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti commi:
"3. Per accelerare le iniziative da porre in essere per il
superamento dell'emergenza il Commissario delegato, tenuto conto
degli studi acquisiti e dei progetti realizzati, e' autorizzato a
rimodulare il piano degli interventi provvedendo all'aggiornamento
del cronoprogramma, dandone comunicazione al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al
Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare,
nonche' alla regione Piemonte ed agli enti locali interessati.
4. Per il completamento delle iniziative necessarie al definitivo
superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio del
comune di Serravalle Scrivia, il Commissario delegato, oltre alle
deroghe gia' previste dalle precedenti ordinanze di protezione
civile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004, agli articoli 11, 12, 13, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 65, 66,
69, 70, 71, 72, 79, 88, 93, 132, 141, 221, 224, 225, 226, 227, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3304 del 2003, il Commissario delegato e'
autorizzato a stipulare apposita convenzione con societa'
specializzate a totale capitale pubblico cui affidare, anche in
qualita' di soggetto attuatore, l'incarico di gestione delle
discariche esistenti nel sito inquinato ovvero altri compiti
operativi per l'esecuzione delle attivita' previste dal piano degli
interventi.
6. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico
amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per il
superamento dell'emergenza i componenti del Comitato tecnico di cui
all'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3304
del 2003, sono aumentati di due unita'.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
delle risorse finanziarie poste nella disponibilita' del commissario
delegato - prefetto di Alessandria.
2. Per consentire l'espletamento delle iniziative finalizzate a
fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello
stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), le
somme assegnate al commissario delegato ai sensi dell'art. 17
dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 27 dicembre 2006, a
valere sulle risorse finanziarie stanziate per il sito di interesse
nazionale con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308, sono trasferite
dal medesimo Dicastero al commissario delegato, in deroga alle
procedure ed alle modalita' stabilite dal predetto decreto
ministeriale.
Art. 2.
1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto nel
territorio della citta' di Roma ed all'urgenza di adottare gli
interventi occorrenti per il superamento del contesto emergenziale
nel settore del traffico e della mobilita', il commissario delegato,
ferme le deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri citata in premessa, ove ritenuto indispensabile e sulla
base di specifica motivazione, e' autorizzato a derogare, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
direttive comunitarie, all'art. 201 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
2. Alla fine della lettera d) del comma 2 dell'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del
26 settembre 2006, dopo le parole "stesse linee" sono aggiunte le
seguenti parole: "al completamento della progettazione degli
interventi di realizzazione delle linee del trasporto rapido di massa
anche mediante accelerazione delle procedure tecnico amministrative
preordinate all'approvazione dei progetti ed all'avvio della fase
esecutiva".
Art. 3.
1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto nel
territorio della laguna di Orbetello ed all'urgenza di adottare gli
interventi occorrenti per il superamento del contesto di emergenza
ambientale, il commissario delegato, ferme le deroghe di cui alle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in
premessa, ove ritenuto indispensabile e previa acquisizione del
parere da parte dell'A.R.P.A.T, e' autorizzato a derogare, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
direttive comunitarie, all'art. 107 del decreto legislativo 6 aprile
2007, n. 152.
Art. 4.
1. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attivita'
produttive e l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 4,
comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3548 del 2006 il
commissario delegato - presidente della regione Marche e' autorizzato
ad utilizzare, nel limite massimo del 25%, le risorse assegnate ai
sensi dell'art. 7, comma 1, della medesima ordinanza di protezione
civile da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'accesso
al credito presso l'istituto finanziatore tramite gara ad invito alle
migliori condizioni di mercato. La somma corrisposta dall'Istituto di
credito e' versata nella contabilita' speciale n. 3200 intestata al
commissario delegato. Alla restituzione di quanto anticipato
dall'Istituto finanziatore, il commissario delegato provvede con le
risorse finanziarie derivanti dall'attualizzazione dei limiti di
impegno relativi agli anni 2008 e 2009 previsti dal comma 1014
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 5.
1. All'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007 le parole "a valere sulle
risorse di cui all'art. 6 assegnate allo scopo dal commissario
delegato ed" sono soppresse.
2. Ai rappresentanti del Gruppo istituzionale di coordinamento
nazionale e delle Cabine di regia di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2
della citata ordinanza di protezione civile n. 3598/2007 che prendono
parte alle sedute convocate dal commissario delegato e' riconosciuto
il trattamento di missione spettante al personale dirigente di
seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nonche' a quelli
necessari per l'espletamento delle funzioni attribuite al medesimo
commissario delegato, si provvede nel limite massimo di euro
750.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, che presenta
le occorrenti disponibilita'.
4. Le risorse di cui al comma 5 sono trasferite su un'apposita
contabilita' speciale all'uopo istituita ed intestata al commissario
delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3598/2007.
Art. 6.
1. Per accelerare le iniziative finalizzate all'attuazione degli
interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005 e all'ordinanza di protezione
civile n. 3597 del 15 giugno 2007, in aggiunta alle deroghe ivi
previste, e' altresi' autorizzata nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, la deroga all'art. 33 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 7.
1. Il prefetto di Chieti - commissario delegato ai sensi dell'art.
1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411
del 3 marzo 2005 provvede, in regime ordinario, al completamento,
entro il 31 dicembre 2007, di tutte le iniziative necessarie al
definitivo superamento della situazione di criticita' conseguente al
parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei
comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a
seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno
24 ottobre 2004.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato e'
altresi' autorizzato ad utilizzare le risorse presenti sulla
contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 6, comma 1, della
citata ordinanza di protezione civile n. 3411/2006 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 8.
1. Al fine di consentire la realizzazione delle iniziative di
carattere straordinario ed urgente necessarie a fronteggiare il
contesto di criticita' conseguente agli eventi metereologici con
eccezionali grandinate verificatesi il 13 agosto 2006 nel territorio
delle province di Chieti e Pescara, e' assegnata alla regione Abruzzo
la somma di euro 2.500.000,00 con oneri posti a carico del Fondo
della protezione civile, del quale e' stata accertata l'esistenza
delle occorrenti disponibilita'.
2. La regione Abruzzo trasmette al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione
conclusiva corredata della rendicontazione delle somme di cui al
comma 1.
Art. 9.
1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere per il
completamento del piano predisposto dal Commissario delegato di cui
all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3501 del
2006, le risorse finanziarie pari a Euro 905.507,80 a valere sulle
economie derivanti dall'ultimazione delle attivita' di cui alle
ordinanze di protezione civile n. 3321 del 2003 e n. 3435 del 2005,
gia' restituite al Fondo della protezione civile dalla regione
Toscana, sono trasferite sulla contabilita' speciale ove ricorrano le
condizioni di legge, ovvero sul bilancio regionale su appositi
capitoli di spesa da istituire per le specifiche finalita' in
questione.
Art. 10.
1. Allo scopo di consentire il completamento delle attivita'
residue finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in
atto e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3250 del 2002, il
prefetto di Palermo e' confermato, fino al 31 dicembre 2007,
commissario delegato per fronteggiare, in regime ordinario, la
situazione di criticita' conseguente all'evento calamitoso che il
6 settembre 2002 ha colpito il territorio della provincia di Palermo.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le risorse
finanziarie giacenti sulle contabilita' speciali intestate ai
commissari delegati, presidente della Regione siciliana, sindaco di
Palermo e presidente della provincia di Palermo, sono trasferite ai
rispettivi bilanci in appositi capitoli di spesa da istituire per le
specifiche finalita' in questione.
Art. 11.
1. Per consentire il proseguimento delle iniziative commissariali
evitando ogni possibile soluzione di continuita' ai sensi delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente,
n. 3419 del 24 marzo 2005 e n. 3450 del 16 luglio 2005 art. 2, citate
in premessa, l'ing. Claudio Rinaldi e' confermato nella qualita' di
commissario delegato negli incarichi ivi previsti, nonche' in
qualita' di soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza di protezione
civile n. 3487 del 2005 citata in premessa.
Art. 12.
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3576 del 29 marzo 2007, cosi' come modificato dall'art. 9
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3602 del
9 luglio 2007 il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis. Il
Ministro dell'interno procede all'espletamento delle procedure
selettive cui sono ammessi coloro che hanno gia' svolto attivita'
connesse all'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di
immigrazione con contratto di prestazione di lavoro temporaneo presso
le Amministrazioni dello Stato, in deroga all'art. 35, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il
personale cosi' reclutato e' assunto nel profilo professionale di
coadiutore amministrativo contabile, posizione economica B1".
Art. 13.
1. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione del commissario
delegato con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per la tempestiva attuazione degli
obiettivi indicati nel decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le
modalita' di utilizzazione dei magistrati ordinari collocati in
posizione di fuori ruolo e di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 2006 e all'art.
5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 2006,
sono definite d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione
civile.
Art. 14.
1. Tenuto conto della necessita' di assicurare un adeguato supporto
tecnico ed artistico alle attivita' da porre in essere dal
commissario delegato - prefetto di Siracusa per il completamento
delle iniziative finalizzate alla ricostruzione e restauro della
Cattedrale di S. Nicolo' di Noto, la Commissione istituita dall'art.
2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3503 del 9 marzo 2006 prosegue nell'espletamento delle attivita'
consultive fino al 31 dicembre 2007.
Art. 15.
1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto per
fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei
comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del
Simbrivio ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il
commissario delegato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di
specifica motivazione, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive
comunitarie, alle seguenti disposizioni:
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 16, 42, 48 e
121;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 10,
11, 12, 29, 40, 41, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119,
120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 240,
241, 242, 243 e al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente connesse
collegate all'applicazione del predetto decreto legislativo;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 118, 120, 121, 145, 152, 154, 158, 164 e
168;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, 5 e 6 comma 2,
7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36.
Art. 16.
1. Al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati a
fronteggiare la grave situazione di criticita' determinatasi nel
comune di Potenza nell'area di "Bosco Piccolo" e' assegnata la somma
di 2.000.000,00 al medesimo comune.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il sindaco di Potenza
predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
3. L'Amministrazione comunale trasmette al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una
dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di
cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del
Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti
disponibilita'.
Art. 17.
1. Nell'ambito del contesto emergenziale in atto nel territorio
della regione Liguria e di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, ed al fine di porre in
essere i necessari interventi volti a fronteggiare i gravi dissesti
idrogeologici in atto nel Parco delle Cinque Terre, e' assegnata la
somma 2.000.000,00 al Commissario delegato di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3549 del 25 ottobre 2006, da
trasferire nell'apposita contabilita' all'uopo istituita.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato,
avvalendosi dei poteri e delle deroghe conferiti con l'ordinanza di
protezione civile sopra citata, predispone un apposito Piano da
sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una
dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di
cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del
Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti
disponibilita'.
Art. 18.
1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere per
fronteggiare la grave situazione determinatasi nel comune di
Villandro in provincia di Bolzano, nonche' per i necessari interventi
di protezione e consolidamento delle pareti rocciose in localita'
Pontives - s.s. n. 242, e' assegnata alla provincia autonoma di
Bolzano la somma di euro 2.000.000,00, con oneri a carico del Fondo
della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'Amministrazione provinciale
predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
3. Al termine degli interventi di cui al comma 1 la provincia
autonoma di Bolzano trasmette al Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione
corredata della rendicontazione delle somme spese.
Art. 19.
1. Il commissario delegato - prefetto di Napoli di cui all'art. 1,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3601 del 6 luglio 2007, e' autorizzato ad avvalersi di quattro unita'
di personale distaccato dalla Polizia di Stato, alle quali e'
riconosciuto un rimborso per le spese di missione nella misura di
cento euro giornaliere, a valere sulla contabilita' speciale del
commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania
che presenta le occorrenti disponibilita'.
2. Il comma 2 dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006 e' cosi'
sostituito: "2. Ai relativi oneri, ivi compresi quelli derivanti
dalle spese per il soggiorno presso la sede di servizio, in deroga
alla normativa vigente, si provvede a carico delle risorse della
gestione commissariale".
Art. 20.
1. All'art. 1, comma 2, lettera a) dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007, dopo le parole
"per la disciplina del traffico" aggiungere le seguenti: "cittadino e
dell'area aeroportuale"; all'art. 1, comma 3, dopo le parole
"variante allo strumento urbanistico generale" aggiungere le
seguenti: "ed allo strumento di pianificazione portuale," ed all'art.
2, comma 1 le parole "nel limite del 10%" sono sostituite dalle
seguenti: "nel limite di cinque unita" e le parole "nel limite
massimo di trenta unita" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite
massimo di trentadue unita".
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2007
Il Presidente: Prodi
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