MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 Luglio 2007
Individuazione in relazione all'attivita' esercitata ed alle
tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di contribuenti
ammessi al rimborso in via prioritaria entro tre mesi dalla
richiesta, ai sensi dell'articolo 38-bis, nono comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di
versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza;
Visto l'art. 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972, in materia
di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma nono con il
quale e' stabilito che con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione
all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate,
le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo
ed al secondo comma del predetto art. 38-bis sono eseguiti in via
prioritaria entro tre mesi dalla richiesta;
Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644,
in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo
2007;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25
maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno
2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13
giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuta la necessita' di individuare, in relazione all'attivita'
esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate ulteriori
categorie di contribuenti beneficiari dell'erogazione in via
prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, dei rimborsi
dell'imposta sul valore aggiunto;
Decreta:
Art. 1.
Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria
1. La disposizione di cui all'art. 38-bis, nono comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede
l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla
richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, si
applica, a partire dalla richiesta relativa al terzo trimestre
dell'anno d'imposta 2007, agli operatori economici titolari del
codice di classificazione delle attivita' economiche ATECOFIN 27.43.0
(produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati), fermo restando
quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
76 del 31 marzo 2007 e nel rispetto dei presupposti di cui all'art.
30, terzo comma, lettera a), del predetto decreto n. 633 del 1972.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2007
Il vice Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari,
registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 320
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