MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 Agosto 2007
Modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni
dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonche'
delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di
intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto
ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del
Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada;
Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del
Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ed
il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo del Consiglio
del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni
in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e
abroga il regolamento(CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della
Commissione, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il
regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada;
Visto il regolamento (CE) n. 432/2004 del 5 marzo 2004 della
Commissione, che adegua per l'ottava volta al progresso tecnico il
regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in
materia di camere di commercio ed in particolare l'art. 3, comma 4,
che ha innovato la disciplina normativa della verificazione
periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla
disciplina suddetta siano adottate mediate decreti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' ai
criteri stabiliti al medesimo comma;
Vista la legge 15 marzo 1991, n. 59, concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e
50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici
provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare
l'art. 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero
delle attivita' produttive di avvalersi degli uffici delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei
compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei
compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana
concernente il trasferimento alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici
provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre
valdotaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003 n. 167, concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici
provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto 31 ottobre 2003, n. 361 contenente disposizioni
attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del
24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada ed in particolare l'art. 3, comma 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli
uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, a
decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2,
che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico
provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto
luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.
532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Vista la circolare 3 agosto 2006, n. 2/2006 DGAMTC concernente
l'applicazione dell'art. 7 del decreto ministeriale 11 marzo 2005 ed
in particolare il punto 5) che rinvia ad una successiva, completa e
organica disciplina della materia;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri;
Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle
disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 3821/85, e successive
modificazioni e integrazioni, raccordandole con quelle gia' svolte
dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Considerata la necessita' di dettare disposizioni nazionali in
materia, in vista di un complessivo riassetto della materia che
consenta l'applicazione dei principi di semplificazione e di
sussidiarieta' da parte dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
Considerato altresi' di dare piena attuazione al principio
comunitario di libera concorrenza per assicurare agli utenti
un'effettiva facolta' di scelta e di comparazione delle prestazioni
offerte sul mercato e di favorire un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore del montaggio e dell'esecuzione degli
interventi tecnici sui tachigrafi digitali;
Vista la comumcazione al Garante per la protezione dei dati
personali;
.sP,
A d o t t a
il presente decreto:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di omologazione
dell'apparecchio di controllo, inclusi i suoi componenti, delle carte
tachigrafiche nonche' i requisiti che i Centri tecnici devono
possedere per il primo montaggio, l'attivazione e gli interventi
tecnici dei tachigrafi digitali.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
b) "centro tecnico": i soggetti che hanno come scopo l'esecuzione
materiale degli interventi tecnici che devono essere effettuati sui
tachigrafi digitali, in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85
del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo agli apparecchi di
controllo nel settore dei trasporti su strada, modificato dal
regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998,
aggiornato dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del
13 giugno 2002, dal regolamento (CE) n. 432/2004 del 5 marzo 2004
della Commissione e altre disposizioni applicabili;
c) "tachigrafo digitale": l'apparecchio di controllo conforme ai
requisiti di cui all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85
come definito all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 31 ottobre
2003, n. 361;
d) "unita' elettronica di bordo": il tachigrafo digitale di cui
alla lettera b), escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi
di collegamento;
e) "carta tachigrafica": una delle carte con memoria da impiegare
con l'apparecchio di controllo;
f) "omologazione": la procedura in base alla quale il Ministero
certifica che l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la
carta tachigrafica in esame soddisfa i requisiti del regolamento (CE)
n. 1360/2002 della Commissione;
g) "primo montaggio": la prima installazione di un apparecchio di
controllo su un veicolo stradale con esclusione della taratura;
h) "montaggio": l'installazione di un apparecchio di controllo su
un veicolo stradale con inclusione della taratura;
i) "intervento tecnico": una qualsiasi delle operazioni di cui
all'art. 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85 e capitoli V e VI
dell'allegato I B, incluse le riparazioni dell'impianto, escluse le
riparazioni del sensore e dell'unita' elettronica di bordo del
tachigrafo digitale;
j) "taratura": l'aggiornamento o la conferma dei parametri del
veicolo da conservare nei dati memorizzati;
k) "Unioncamere": l'Unione Italiana delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
Art. 3.
Omologazioni
1. Le omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, delle
carte tachigrafiche e dei componenti dell'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada di cui al regolamento (CEE) n.
3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, sono rilasciate
dal Ministero secondo le modalita' di cui all'art. 7 del regolamento
per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per
pesare e per misura approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n.
226, e successive modifiche, previo accertamento della loro
conformita' alle disposizioni del predetto regolamento CEE.
2. La richiesta di omologazione e' presentata dal fabbricante al
Ministero. Essa deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante
e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il
nome e l'indirizzo di quest'ultimo.
3. La scheda di omologazione per l'apparecchio di controllo, per la
carta tachigrafica e per i componenti dell'apparecchio di controllo
viene rilasciata dal Ministero, secondo le disposizioni dell'art. 5
del regolamento (CEE) N. 3821/85 e successive modificazioni e
integrazioni, a seguito della presentazione di un certificato di
sicurezza, un certificato funzionale e di un certificato di
interoperabilita' di cui all'allegato 1 B, capitolo VII del
regolamento (CE) n. 2135/1998, come sostituito dall'allegato del
regolamento (CE) 1360/2002.
4. Il certificato funzionale viene rilasciato dal Ministero al
fabbricante a seguito dell'esecuzione, con esito positivo, delle
prove previste all'appendice IX del regolamento (CE) n. 1360/2002.
Art. 4.
Centri tecnici autorizzati
1. Possono essere autorizzati, in qualita' di Centri tecnici, i
seguenti soggetti:
a) i fabbricanti ed i rappresentanti legali di fabbricanti
extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia sui
cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;
b) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle
cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali;
c) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti
extracomunitari di tachigrafi digitali nonche' le officine
concessionarie;
d) le officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o
elettrico.
Art. 5.
Incompatibilita'
1. I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non
possono partecipare ad imprese che svolgono attivita' di trasporto su
strada.
2. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei soci,
dei dirigenti e del personale dei centri tecnici che partecipano ad
imprese che svolgono attivita' di vendita di veicoli, cui e'
correlata una attivita' di trasporto e di locazione senza conducente
di veicoli a terzi, a condizione che il centro tecnico non svolga
interventi sui veicoli di proprieta' dell'impresa di vendita cui e'
correlata l'attivita' di trasporto o di noleggio;
3. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei
dirigenti e del personale dei centri tecnici dipendenti di aziende di
trasporti a capitale interamente pubblico a condizione che il centro
tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprieta' dell'azienda.
Art. 6.
Requisiti dei Centri tecnici
1. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 4, che
svolgono unicamente attivita' di primo montaggio e di attivazione dei
tachigrafi digitali, applicano le procedure di conformita' di
produzione dei veicoli o delle carrozzerie in base ai paragrafi 1 e 2
dell'art. 10 e ai punti 1 e 2 dell'allegato X della direttiva n.
70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri in tema di omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi e successive modificazioni, le cui norme
di recepimento nell'ordinamento nazionale sono contenute nel decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della
strada e successive modificazioni ed integrazioni. Le amministrazioni
competenti possono avviare, anche per questi soggetti, ispezioni e
verifiche delle attivita' svolte.
2. I soggetti di cui all'art. 4 che richiedono di poter svolgere
gli interventi tecnici, sono autorizzati in qualita' di Centri
tecnici quando, oltre ad essere iscritti al registro delle imprese,
soddisfano ai requisiti tecnici di cui al punto 1 e 2 dell'allegato
al presente decreto.
3. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, che svolgono
soltanto le attivita' di primo montaggio e di attivazione dei
tachigrafi digitali, sono autorizzati come Centri tecnici dal
Ministero a condizione che siano iscritti nel registro delle imprese
anche per le medesime attivita'.
4. I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere gli
interventi tecnici, devono disporre di un sistema di gestione per la
qualita' (ISO 9000) rilasciato da organismi di certificazione
accreditati da Enti di accreditamento membri di EA - European
Co-operation for Accreditation. Il sistema di gestione della qualita'
deve prevedere l'attivita' di taratura e prova di strumenti di
misura.
5. Gli organismi di certificazione si impegnano ad inviare, entro
trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in
sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti al
Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio.
6. I centri tecnici devono operare nel rispetto delle norme vigenti
in materia di protezione della salute e della sicurezza del
lavoratore ed in particolare dell'art. 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, che disciplina gli obblighi del datore di
lavoro, del dirigente e del preposto.
Art. 7.
Autorizzazione dei Centri tecnici
1. L'autorizzazione dei Centri tecnici ad operare sui tachigrafi
digitali viene rilasciata nel rispetto dell'osservanza dei requisiti
tecnici di cui all'allegato del presente decreto.
2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, che svolgono
unicamente le attivita' di primo montaggio e attivazione dei
tachigrafi digitali, non sono tenuti al rispetto delle disposizioni
di cui al comma 1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero,
su richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di commercio
competente per territorio, che provvede ad inviare al Ministero
l'istanza di autorizzazione. La Camera di commercio competente, dopo
aver accertato la costanza di iscrizione al registro delle imprese
per le attivita' di cui all'art. 4, lettere a) e b), provvede
annualmente al rinnovo dell'autorizzazione, dandone la relativa
comunicazione al Ministero e all'Unioncamere.
3. L'autorizzazione dei Centri tecnici ad effettuare le operazioni
di primo montaggio, di attivazione e di intervento tecnico viene
rilasciata, dal Ministero, previa richiesta del titolare del Centro
tecnico alla Camera di commercio competente per territorio che
provvede ad inviare al Ministero l'istanza di autorizzazione completa
della documentazione ed a svolgere l'esame istruttorio preventivo. Il
Ministero al ricevimento dell'istanza di autorizzazione comunichera'
il codice identificativo del Centro tecnico. Il rilascio
dell'autorizzazione avviene successivamente al ricevimento dell'esito
dell'esame istruttorio preventivo e dopo aver accertato che il Centro
tecnico possiede tutti i requisiti previsti dal presente decreto La
Camera di commercio inoltra la richiesta delle carte tachigrafiche
dell'officina, che puo' essere presentata unitamente all'istanza di
autorizzazione, al ricevimento del codice identificativo. Le carte
vengono consegnate agli interessati solo dopo il rilascio
dell'autorizzazione. L'autorizzazione ha durata di un anno ed e'
rinnovabile.
4. Ai fini del rinnovo annuale, il Centro tecnico presenta alla
Camera di commercio una autodichiarazione, sottoscritta dal titolare
e dal responsabile tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti
per l'autorizzazione, che non deve essere anteriore a trenta giorni
prima della data di scadenza dell'autorizzazione, allegando la
ricevuta del versamento di cui al decreto 29 luglio 2005, ferme
restando le sanzioni penali per falsita' in atti o dichiarazioni
mendaci. La Camera di commercio competente provvede ad inviare copia
dell'autodichiarazione al Ministero e all'Unioncamere.
5. I titolari dei Centri tecnici di cui alle lettere c) e d)
dell'art. 4, al momento della prima richiesta e dei successivi
rinnovi, presentano idonea documentazione che attesti il possesso dei
necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile
tecnico e di ciascun tecnico. Il possesso dei necessari requisiti di
conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun
tecnico puo' essere attestato dalle Camere di commercio, anche
mediante le proprie strutture ed infrastrutture di interesse
economico generale, le cui sedi siano accreditate allo svolgimento di
attivita' di formazione alle imprese secondo la legislazione
regionale, dai fabbricanti dei tachigrafi digitali o da altro
organismo autorizzato dal Ministero. Con provvedimento del Ministero
viene stabilito il programma della formazione, che si articola in un
corso teorico-pratico strutturato in moduli della durata di almeno 20
ore da suddividere in tre giornate, e viene fissata la periodicita'
dell'aggiornamento di detta formazione.
6. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, che
svolgono in sede di primo montaggio anche gli interventi tecnici, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Le variazioni dei dati del Centro tecnico di cui al comma 2,
dell'art. 8, sono comunicate al Ministero ed all'Unioncamere tramite
la Camera di commercio competente per territorio. La Camera di
commercio annota le anzidette variazioni in calce all'autorizzazione
gia' concessa, ovvero, in ragione della natura delle variazioni
dichiarate, invita il soggetto richiedente a presentare una nuova
domanda di autorizzazione.
8. Nel caso in cui, successivamente al rilascio o al rinnovo
dell'autorizzazione, venga nominato un nuovo responsabile tecnico del
Centro o un nuovo tecnico, per i soggetti di cui alle lettere c) e d)
dell'art. 4, il titolare del Centro tecnico presenta alla Camera di
commercio, che provvede ad inviarla al Ministero, l'idonea
documentazione di cui al comma 4 relativa a ciascun responsabile
tecnico ed a ciascun tecnico. Il Centro tecnico, contestualmente alla
presentazione dell'idonea documentazione, restituisce la carta
tachigrafica dei soggetti non piu' in servizio o non piu' autorizzati
ad operare sul tachigrafo digitale e presenta la nuova domanda per il
rilascio della carta dell'officina ai nuovi tecnici.
Art. 8.
Codici ed elenco dei Centri tecnici
1. Il codice identificativo assegnato al centro tecnico autorizzato
e' conforme alle specifiche di cui al punto 3 dell'allegato al
presente decreto.
2. Il Ministero comunica all'Unioncamere e alla Camera di commercio
competente il rilascio di nuove autorizzazioni e le variazioni dei
dati contenuti nell'elenco di cui al comma 3, entro i cinque giorni
lavorativi seguenti.
3. Sulla base delle comunicazioni del Ministero, l'Unioncamere
forma l'elenco dei centri tecnici autorizzati di cui al comma 5,
dell'art. 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. Tale
elenco e' reso pubblico e contiene i seguenti dati:
a) nome, denominazione o ragione sociale del titolare del Centro
tecnico autorizzato;
b) indirizzo completo del centro;
c) codice identificativo assegnato;
d) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta
elettronica.
4. L'elenco e' liberamente consultabile dal pubblico. I dati
consultati sono utilizzabili ai soli fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente decreto.
Art. 9.
Utilizzo delle carte tachigrafiche da parte dei Centri tecnici
1. Le carte tachigrafiche rilasciate ai soggetti di cui alle
lettere c) e d) dell'art. 4, nonche' a quelli di cui alle lettere a)
e b) del medesimo articolo, che intendano estendere l'attivita' agli
interventi tecnici, devono essere personalizzate con l'indicazione
del nominativo del responsabile tecnico e di ciascun tecnico. Qualora
i soggetti di cui alle lettere a) e b) sopra indicati limitino la
propria attivita' al primo montaggio e all'attivazione del tachigrafo
digitale, le carte tachigrafiche dell'officina verranno rilasciate
col nome o la ragione sociale del titolare dell'autorizzazione.
2. Ciascuna carta tachigrafica puo' essere utilizzata unicamente
dal responsabile tecnico o dal tecnico con il nome del quale e' stata
personalizzata. Tuttavia i soggetti di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 4, che svolgono solo l'attivita' di primo montaggio e
attivazione dei tachigrafi, possono consentire l'utilizzo delle carte
assegnate agli operatori scelti dal titolare.
3. Il Centro tecnico e' responsabile dell'utilizzo e della
conservazione delle carte tachigrafiche.
4. Il Centro tecnico deve impedire l'uso della carta tachigrafica
al responsabile tecnico o al tecnico dispensato dal servizio. In tale
caso il Centro tecnico restituisce la carta tachigrafica alla Camera
di commercio che l'ha rilasciata.
5. Ogni responsabile tecnico e ogni tecnico e' tenuto a firmare i
rispettivi documenti, alla consegna della carta tachigrafica,
accettando le condizioni di uso e conservazione della stessa,
impegnandosi a non divulgare il codice PIN che gli e' stato assegnato
e ad informare tempestivamente il Centro tecnico in caso di
funzionamento non corretto, perdita o furto della carta tachigrafica.
6. Tutte le carte tachigrafiche rilasciate al Centro tecnico,
debbono essere custodite presso il centro stesso, salvo nei casi
eccezionali citati all'art. 11, comma 4, sono a disposizione del
Ministero e delle autorita' di controllo.
7. I Centri tecnici utilizzano esclusivamente le carte che sono
state loro assegnate dalle Camere di commercio.
8. Il Centro tecnico e responsabile della richiesta di nuove carte
tachigrafiche per sostituire quelle scadute o quelle non
correttamente funzionanti.
Art. 10.
Registro degli interventi tecnici
1. I soggetti di cui alle lettere c), d) dell'art. 4 e quelli di
cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo che hanno esteso la
propria attivita' agli interventi tecnici, debbono custodire un
registro, in conformita' di quanto specificato al punto 4
dell'allegato al presente decreto, con tutti gli interventi tecnici
effettuati. Il registro puo' essere realizzato con procedure
informatiche.
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