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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni - Ulteriori istruzioni applicative
26/09/2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CIRCOLARE 4 Settembre 2007, n. 29 - Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni - Ulteriori istruzioni applicative. (GU n. 212 del 12-9-2007 )

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

CIRCOLARE 4 Settembre 2007 , n. 29 

Articolo 48-bis   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973,  n.  602  - Disposizioni sui pagamenti di importo
superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni -
Ulteriori istruzioni applicative.

                                  Agli  Uffici  centrali del bilancio
                                  presso  le Amministrazioni centrali
                                  dello Stato
                                  All'Ufficio  centrale di ragioneria
                                  presso  l'Amministrazione  autonoma
                                  dei monopoli di Stato
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Ai    revisori    dei    conti   in
                                  rappresentanza     del    Ministero
                                  dell'economia   e   delle   finanze
                                  presso   gli   enti   ed  organismi
                                  pubblici
                                    e p.c.:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Alle Amministrazioni centrali dello
                                  Stato - Gabinetto
                                  All'Amministrazione   autonoma  dei
                                  monopoli di Stato
                                  Al Consiglio di Stato
                                  Alla Corte dei conti
                                  All'Avvocatura generale dello Stato

Premessa.

  In   ordine  all'applicazione  dell'art.  48-bis  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizione
introdotta dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286  -  sono  state diramate alcune prime istruzioni operative con la
circolare n. 28 del 6 agosto 2007.
  In  proposito,  non  sembra fuori luogo riportare, per un immediato
riferimento, il testo del menzionato art. 48-bis:
  "1.  Le  amministrazioni  pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente
partecipazione  pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il
pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche
in  via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di
versamento  derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle di
pagamento  per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e,
in  caso  affermativo,  non  procedono  al  pagamento  e segnalano la
circostanza  all'agente  della riscossione competente per territorio,
ai  fini  dell'esercizio  dell'attivita'  di  riscossione delle somme
iscritte a ruolo.
  2.  Con  regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.  400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1".
  Nelle  more dell'emanazione del regolamento previsto al comma 2 del
citato art. 48-bis, la predetta circolare n. 28/2007, come accennato,
ha  fornito  alcune  prime indicazioni e linee guida a codesti uffici
appartenenti  al  sistema  delle  ragionerie  del  Dipartimento della
Ragioneria   generale   dello   Stato   e   revisori   dei  conti  in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli
enti  ed  organismi  pubblici,  offrendo una possibile traccia per le
operazioni   di   riscontro  in  ordine  alla  corretta  ed  uniforme
applicazione  della  disposizione  di  cui  trattasi,  stante  la sua
immediata operativita'.
  Al  riguardo,  si  rammenta che nella citata circolare - per quanto
attiene  alle modalita' di verifica della situazione del beneficiario
relativamente  all'assenza di inadempimenti all'obbligo di versamento
derivante  dalla  notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un
ammontare  complessivo  pari  ad  almeno  diecimila  euro  - e' stata
ritenuta  idonea  a  soddisfare  lo  scopo  prefisso dalla norma, tra
l'altro,  l'acquisizione,  da  parte  dell'Amministrazione  che  deve
disporre   il   pagamento,   di  una  dichiarazione  proveniente  dal
beneficiario  del  pagamento  stesso,  resa  ai  sensi  dell'art.  47
"dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta" del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  Cio'   posto,   allo   scopo  di  meglio  definire  taluni  aspetti
prettamente applicativi, si ravvisa l'opportunita' di diramare alcune
ulteriori istruzioni e precisazioni di natura operativa.
  Si  soggiunge che, in un'ottica di semplificazione e collaborazione
amministrativa,   sulle   presenti  istruzioni  si  e'  acquisita  la
condivisione   della  societa'  Equitalia  S.p.a.,  soggetto  cui  e'
attribuita,  ex  lege e sull'intero territorio nazionale, la funzione
di  riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo (art.
3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248).
Verifica e dichiarazione sostitutiva.

  In   assenza   del   previsto  regolamento  di  attuazione  e  sino
all'emanazione  dello  stesso, esigenze di semplificazione nonche' di
economicita'  e  celerita'  amministrative  conducono,  senz'altro, a
preferire  e  privilegiare l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva
rispetto   alla  verifica,  da  espletare  presso  gli  agenti  della
riscossione,    volta   ad   acclarare   l'esistenza   di   eventuali
inadempimenti  all'obbligo  di versamento derivante dalla notifica di
una o piu' cartelle di pagamento aventi un ammontare complessivo pari
almeno a diecimila euro.
  Infatti, siffatta dichiarazione appare lo strumento piu' idoneo, in
questa  fase  transitoria,  a  far  emergere  le eventuali situazioni
debitorie  in capo ai beneficiari di pagamenti, superiori alla soglia
fissata  dall'art.  48-bis,  posti  a  carico  delle  Amministrazioni
pubbliche  indicate  all'art.  1,  comma 2,  del  decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
  Pertanto,  si  ritiene  piu' rispondente alle esigenze di efficacia
dell'azione   amministrativa   che   le  Amministrazioni  interessate
procedano  in  prima  istanza a richiedere ai beneficiari il rilascio
della   indicata  dichiarazione  sostitutiva,  secondo  le  modalita'
indicate nella circolare n. 28/2007.
  Qualora,  poi, dovesse risultare che i medesimi beneficiari abbiano
manifestato,   in   modo   esplicito   o   per   fatti   concludenti,
l'intendimento di non rendere la richiesta dichiarazione sostitutiva,
l'Amministrazione  interessata, prima di procedere al pagamento, deve
aver provveduto ad effettuare una specifica verifica presso Equitalia
S.p.a.,  in  modo  di  rispettare  le  finalita' perseguite dall'art.
48-bis.
  Circa  detta  evenienza,  non  sembra  superfluo tener presente che
l'Amministrazione   procedente   dovra'   agire  nel  rispetto  della
disciplina  dettata  dal  codice  in  materia  di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nello
specifico,   dunque,   dovra'   essere   individuato  il  funzionario
responsabile  al  trattamento  dei dati personali, nonche' uno o piu'
incaricati abilitati a porre in essere gli adempimenti concernenti la
verifica  in  discorso  e  le relative comunicazioni nei confronti di
Equitalia S.p.a.
  Affinche'  possano  ritenersi  soddisfatti gli obblighi di verifica
nel  caso  di omessa dichiarazione sostitutiva, le suddette richieste
di   verifica  devono  risultare  inoltrate  alla  Equitalia  S.p.a.,
utilizzando  i seguenti mezzi di trasmissione, indicati unitamente ai
correlativi           recapiti:           posta          elettronica:
rapporti.pa@equitaliaonline.it telefax  + 39 0698958407/0698958404.
Pagamenti aventi carattere periodico.

  Sempre  con l'obiettivo di rendere piu' efficace e spedita l'azione
amministrativa,  si  ritiene  che,  in  presenza  di pagamenti aventi
carattere   periodico   a   favore   dello  stesso  beneficiario,  la
dichiarazione  sostitutiva  concernente  gli  obblighi  di versamento
derivanti  dalla  notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un
ammontare  complessivo  pari  almeno  a  diecimila  euro possa essere
appositamente  rimodulata,  allo  scopo  di  evitare  la  replica  di
identiche dichiarazioni a fronte di ogni singolo pagamento.
  In  proposito, il fac-simile di dichiarazione sostitutiva, allegato
alla  menzionata  circolare  n. 28/2007, puo' essere convenientemente
integrato come segue:
  "Dichiara  infine,  che  provvedera' a comunicare tempestivamente e
senza  indugio  alcuno  qualsiasi  variazione  alla  situazione sopra
rappresentata".
  Una siffatta integrazione della dichiarazione sostitutiva, a titolo
esemplificativo,  potrebbe essere proficuamente utilizzata - ovviando
cosi'   all'acquisizione   per   ciascun  pagamento  di  una  singola
dichiarazione  dedicata  -  in presenza di contratti di locazione, di
somministrazione  (sia con prestazioni periodiche sia con prestazioni
continuative), di appalto di servizi.
Dichiarazioni sostitutive e modalita' di controllo.

  Quanto   alle   modalita'  da  osservare  per  il  controllo  delle
dichiarazioni sostitutive acquisite, e' appena il caso di soggiungere
che  le singole Amministrazioni dovranno dimostrare di aver osservato
le  prescrizioni  contenute  nell'art.  71 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000.
  Ad  ogni  buon  conto,  detto  controllo  dovra'  essere espletato,
ovviamente, in un momento successivo a quello dell'acquisizione della
dichiarazione  stessa  e dell'effettuazione del relativo pagamento e,
comunque,  non  prima dell'emanazione del citato regolamento, al fine
di utilizzare le procedure di verifica nello stesso individuate.
  In  particolare,  coerentemente con le finalita' di semplificazione
perseguite   dal   testo   unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia di documentazione amministrativa di cui al
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il
controllo  delle  dichiarazioni  sostitutive dovra' risultare attuato
con  modalita' campionarie, procedendo all'estrazione del campione in
modo  da  non  compromettere le esigenze di operativita' della stessa
Amministrazione    procedente,    ne'   quelle   dell'Amministrazione
certificante, rappresentata, nel caso de quo, dalla Equitalia S.p.a.
  In concreto, poi, l'individuazione del predetto campione e' rimessa
all'autonoma  determinazione  delle singole Amministrazioni, anche in
relazione alla rilevanza degli effetti prodotti.
  Da  ultimo,  non  sembra  superfluo ricordare che anche le presenti
precisazioni  operative costituiscono prime modalita' attuative della
normativa  recata  dall'art.  48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973.
  Pertanto,  corre  l'obbligo di informare che l'emanando regolamento
ministeriale potrebbe contenere statuizioni parzialmente difformi.
    Roma, 4 settembre 2007
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio

 


 
 
 
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