MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 4 Settembre 2007 , n. 29
Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo
superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni -
Ulteriori istruzioni applicative.
Agli Uffici centrali del bilancio
presso le Amministrazioni centrali
dello Stato
All'Ufficio centrale di ragioneria
presso l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
Ai revisori dei conti in
rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze
presso gli enti ed organismi
pubblici
e p.c.:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alle Amministrazioni centrali dello
Stato - Gabinetto
All'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Premessa.
In ordine all'applicazione dell'art. 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizione
introdotta dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286 - sono state diramate alcune prime istruzioni operative con la
circolare n. 28 del 6 agosto 2007.
In proposito, non sembra fuori luogo riportare, per un immediato
riferimento, il testo del menzionato art. 48-bis:
"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il
pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche
in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e,
in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la
circostanza all'agente della riscossione competente per territorio,
ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1".
Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto al comma 2 del
citato art. 48-bis, la predetta circolare n. 28/2007, come accennato,
ha fornito alcune prime indicazioni e linee guida a codesti uffici
appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e revisori dei conti in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli
enti ed organismi pubblici, offrendo una possibile traccia per le
operazioni di riscontro in ordine alla corretta ed uniforme
applicazione della disposizione di cui trattasi, stante la sua
immediata operativita'.
Al riguardo, si rammenta che nella citata circolare - per quanto
attiene alle modalita' di verifica della situazione del beneficiario
relativamente all'assenza di inadempimenti all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari ad almeno diecimila euro - e' stata
ritenuta idonea a soddisfare lo scopo prefisso dalla norma, tra
l'altro, l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che deve
disporre il pagamento, di una dichiarazione proveniente dal
beneficiario del pagamento stesso, resa ai sensi dell'art. 47
"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta" del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Cio' posto, allo scopo di meglio definire taluni aspetti
prettamente applicativi, si ravvisa l'opportunita' di diramare alcune
ulteriori istruzioni e precisazioni di natura operativa.
Si soggiunge che, in un'ottica di semplificazione e collaborazione
amministrativa, sulle presenti istruzioni si e' acquisita la
condivisione della societa' Equitalia S.p.a., soggetto cui e'
attribuita, ex lege e sull'intero territorio nazionale, la funzione
di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo (art.
3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248).
Verifica e dichiarazione sostitutiva.
In assenza del previsto regolamento di attuazione e sino
all'emanazione dello stesso, esigenze di semplificazione nonche' di
economicita' e celerita' amministrative conducono, senz'altro, a
preferire e privilegiare l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva
rispetto alla verifica, da espletare presso gli agenti della
riscossione, volta ad acclarare l'esistenza di eventuali
inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di
una o piu' cartelle di pagamento aventi un ammontare complessivo pari
almeno a diecimila euro.
Infatti, siffatta dichiarazione appare lo strumento piu' idoneo, in
questa fase transitoria, a far emergere le eventuali situazioni
debitorie in capo ai beneficiari di pagamenti, superiori alla soglia
fissata dall'art. 48-bis, posti a carico delle Amministrazioni
pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Pertanto, si ritiene piu' rispondente alle esigenze di efficacia
dell'azione amministrativa che le Amministrazioni interessate
procedano in prima istanza a richiedere ai beneficiari il rilascio
della indicata dichiarazione sostitutiva, secondo le modalita'
indicate nella circolare n. 28/2007.
Qualora, poi, dovesse risultare che i medesimi beneficiari abbiano
manifestato, in modo esplicito o per fatti concludenti,
l'intendimento di non rendere la richiesta dichiarazione sostitutiva,
l'Amministrazione interessata, prima di procedere al pagamento, deve
aver provveduto ad effettuare una specifica verifica presso Equitalia
S.p.a., in modo di rispettare le finalita' perseguite dall'art.
48-bis.
Circa detta evenienza, non sembra superfluo tener presente che
l'Amministrazione procedente dovra' agire nel rispetto della
disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nello
specifico, dunque, dovra' essere individuato il funzionario
responsabile al trattamento dei dati personali, nonche' uno o piu'
incaricati abilitati a porre in essere gli adempimenti concernenti la
verifica in discorso e le relative comunicazioni nei confronti di
Equitalia S.p.a.
Affinche' possano ritenersi soddisfatti gli obblighi di verifica
nel caso di omessa dichiarazione sostitutiva, le suddette richieste
di verifica devono risultare inoltrate alla Equitalia S.p.a.,
utilizzando i seguenti mezzi di trasmissione, indicati unitamente ai
correlativi recapiti: posta elettronica:
rapporti.pa@equitaliaonline.it telefax + 39 0698958407/0698958404.
Pagamenti aventi carattere periodico.
Sempre con l'obiettivo di rendere piu' efficace e spedita l'azione
amministrativa, si ritiene che, in presenza di pagamenti aventi
carattere periodico a favore dello stesso beneficiario, la
dichiarazione sostitutiva concernente gli obblighi di versamento
derivanti dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro possa essere
appositamente rimodulata, allo scopo di evitare la replica di
identiche dichiarazioni a fronte di ogni singolo pagamento.
In proposito, il fac-simile di dichiarazione sostitutiva, allegato
alla menzionata circolare n. 28/2007, puo' essere convenientemente
integrato come segue:
"Dichiara infine, che provvedera' a comunicare tempestivamente e
senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra
rappresentata".
Una siffatta integrazione della dichiarazione sostitutiva, a titolo
esemplificativo, potrebbe essere proficuamente utilizzata - ovviando
cosi' all'acquisizione per ciascun pagamento di una singola
dichiarazione dedicata - in presenza di contratti di locazione, di
somministrazione (sia con prestazioni periodiche sia con prestazioni
continuative), di appalto di servizi.
Dichiarazioni sostitutive e modalita' di controllo.
Quanto alle modalita' da osservare per il controllo delle
dichiarazioni sostitutive acquisite, e' appena il caso di soggiungere
che le singole Amministrazioni dovranno dimostrare di aver osservato
le prescrizioni contenute nell'art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000.
Ad ogni buon conto, detto controllo dovra' essere espletato,
ovviamente, in un momento successivo a quello dell'acquisizione della
dichiarazione stessa e dell'effettuazione del relativo pagamento e,
comunque, non prima dell'emanazione del citato regolamento, al fine
di utilizzare le procedure di verifica nello stesso individuate.
In particolare, coerentemente con le finalita' di semplificazione
perseguite dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il
controllo delle dichiarazioni sostitutive dovra' risultare attuato
con modalita' campionarie, procedendo all'estrazione del campione in
modo da non compromettere le esigenze di operativita' della stessa
Amministrazione procedente, ne' quelle dell'Amministrazione
certificante, rappresentata, nel caso de quo, dalla Equitalia S.p.a.
In concreto, poi, l'individuazione del predetto campione e' rimessa
all'autonoma determinazione delle singole Amministrazioni, anche in
relazione alla rilevanza degli effetti prodotti.
Da ultimo, non sembra superfluo ricordare che anche le presenti
precisazioni operative costituiscono prime modalita' attuative della
normativa recata dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973.
Pertanto, corre l'obbligo di informare che l'emanando regolamento
ministeriale potrebbe contenere statuizioni parzialmente difformi.
Roma, 4 settembre 2007
Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
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