sulla ipotesi in cui non si riesca ad addivenire alla aggiudicazione
per effetto dell'applicazione del correttivo del decremento dello scarto
aritmetico, (come
da noi evidenziato nell'articolo del 6 settembre scorso ) sara'
estratto altro numero intero da 11 a 40 e saranno ripetute le procedure
fino al conseguimento dell'aggiudicazione.
La circolare fornisce anche indicazioni su:
- Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto;
- somme a disposizione dell'Amministrazione nell'importo dei progetti
relativi ad opere marittime e demaniali;
- l'aggiornamento dei prezzi di progetto;
- documento unico di regolarita' contributiva;
- Commissione per la revisione dei prezzi dei materiali da costruzione;
- incentivi e spese per la progettazione
per
la circolare clicca qui
Inoltre e' stato pubblicato sul sito internet dell'Osservatorio dei lavori
pubblici un comunicato in cui precisa che:
“nel caso di offerte uguali che, in ragione del numero
sorteggiato, si presentino a cavallo delle due soglie di
esclusione, per la determinazione delle offerte da
escludere si procedera' mediante sorteggio per successivi
estratti tra le offerte uguali alla soglia di minor
ribasso e tra quelle uguali alla soglia di maggior
ribasso. Con tale procedura si assicura che, effettuato
il taglio delle ali, un numero di offerte pari a quelle
escluse, a meno di arrotondamenti, rimarra' in gara a
garanzia della concorsualita' prevista.
Clicca
qui per visionare il comunicato
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Sicilia,
Assessorato regionale dei lavori pubblici
Circolare 3 ottobre 2007
Circolare esplicativa della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, recante
"Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e
integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in
materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di
termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in
materia di finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia
2007/2013".
Con la presente circolare si intendono fornire alcune preliminari indicazioni in
merito alle norme contenute nella legge regionale 21 agosto 2007, n. 20,
inerente "Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche
e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in
materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di
termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in
materia di finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia
2007/2013", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n.
40, parte I, del 31 agosto 2007 ed entrata in vigore il 1° settembre 2007.
Art. 1, comma 2, lett. a)
Il comma 2, lett. a) dell'art. 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 7ter della
legge n. 109/94, come introdotto dall'art. 5 della legge regionale n. 7/2002 e
successive modifiche ed integrazioni, relativo all'Ufficio regionale per
l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, statuendo che
"L'Ufficio costituisce struttura intermedia dell'Ispettorato tecnico
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed e' articolato in
servizi". La finalita' della disposizione e' quella di integrare quanto
previsto dall'originaria disposizione legislativa in cui il predetto Ufficio
veniva considerato come generica articolazione dell'Assessorato regionale dei
lavori pubblici con le disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, in cui viene individuata la
tipologia delle strutture operative, tra cui sono previsti i servizi richiamati
dal comma 2 dell'art. 1 di cui e' questione.
Conseguentemente, in base alla disposizione normativa in esame, ogni sezione
dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori
pubblici costituisce un servizio dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato
regionale dei lavori pubblici.
Art. 1, comma 2, lett. c)
Il comma 2, lett. c) dell'art. 1 integra la disposizione del comma 15 dell'art.
7 ter della legge n. 109/94, come introdotto dall'art. 5 della legge regionale
n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni ove originariamente e' stato
previsto che: "I componenti delle sezioni... restano in carica due anni...
L'incarico di componente della Commissione non puo' essere rinnovato prima di
due anni della cessazione del precedente incarico", aggiungendo un
ulteriore periodo ed in particolare la previsione secondo cui "in caso di
prima nomina detto termine puo' essere prorogato di ulteriori due anni".
La finalita' della disposizione aggiuntiva scaturisce dalle difficolta' iniziali
riscontrate nell'istituzione dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare
per l'appalto di lavori pubblici e dalla necessita' di non disperdere, almeno in
questa fase, l'esperienza e la professionalita' acquisita dagli attuali
presidenti e vice presidenti delle Commissioni delle sezioni provinciali.
Art. 1, comma 6
Le previsioni del comma 6, che sostituisce il comma 1 bis dell'art. 18 della
legge n. 109/94 - inerente le somme a disposizione dell'Amministrazione
nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e demaniali e ad
interventi sugli immobili demaniali in uso o di proprieta' regionale, finanziati
dalla Regione, redatti dagli organismi ed uffici di cui all'art. 17, comma 1,
lett. c) e dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti - possono essere
applicate anche ai lavori in corso di esecuzione quando non vi sia necessita' di
un ulteriore stanziamento rispetto all'importo complessivo del progetto
approvato.
Art. 1, comma 7
Qualora venga effettuato l'aggiornamento dei prezzi di progetto, secondo i
criteri e le modalita' previste dall'art. 18 ter, commi 1, 2 e 3, della legge n.
109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/02 e n. 7/03 e
successive modifiche ed integrazioni, e le previsioni progettuali iniziali
debbano essere modificate per mantenere inalterato l'importo complessivo del
progetto, il progetto "stralcio" che ne deriva dovra' mantenere le
caratteristiche di funzionalita', fattibilita' e fruibilita'. A tal fine il RUP
esegue gli accertamenti e rilascia le attestazioni previsti dal D.P.R. n. 554/99
art. 8, comma 1, lett. f, sub 3.
Art. 1, comma 8
In ordine al documento unico di regolarita' contributiva e' stato previsto
l'adeguamento della legislazione regionale alle indicazioni dell'art. 39 septies
del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
La finalita' del comma e' quella di rapportare la validita' del predetto
documento in ambito regionale - stabilita in quattro mesi dal comma 12 bis
dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le
norme regionali - a quella della corrispondente norma nazionale ove la predetta
validita' e' determinata in tre mesi.
Resta ferma la validita' temporale del documento unico di regolarita'
contributiva rilasciato anteriormente all'entrata in vigore della legge 21
agosto 2007, n. 20.
Art.1, comma 11
Tenuto conto delle richieste con le quali viene posta l'attenzione sulla ipotesi
in cui non si riesca ad addivenire alla aggiudicazione per effetto
dell'applicazione del correttivo del decremento dello scarto aritmetico, appare
utile evidenziare che la ratio dell'art. 1, comma 11, della legge regionale n.
20/2007 e' di consentire l'aggiudicazione delle gare.
Ove il decremento dello scarto aritmetico fra le offerte di maggior ribasso
rispetto alla media delle offerte rimaste dopo l'esclusione fittizia del numero
percentuale di offerte di minore e maggiore ribasso, sorteggiato ai sensi
dell'art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109/94, nel testo aggiornato con la
legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, determini valori tali da non consentire
l'individuazione dell'offerta cui aggiudicare la gara, potra' essere ripetuta
immediatamente la procedura finalizzata alla determinazione della media di
riferimento di cui alla suddetta norma.
Pertanto, sara' estratto altro numero intero da 11 a 40 e saranno ripetute le
procedure di cui all'art. 21, comma 1 bis 1 e comma 1 bis 2, fino al
conseguimento dell'aggiudicazione.
E' necessario che la previsione del procedimento come sopra determinato sia
espressamente disciplinata nei bandi e disciplinari di gara.
Art. 1, comma 12
In ordine a quanto disposto dal comma in esame ed in particolare alla
statuizione secondo cui "Sono fatti salvi i bandi gia' pubblicati alla data
di entrata in vigore della presente legge", e' stato pubblicato - sul sito
web dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici
http://www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it - un comunicato concernente
"Sistema di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di valore
inferiore alla soglia comunitaria. Problematiche concernenti l'applicazione
dell'art. 21, comma 1bis, seconda parte, della legge n. 109/94, come modificato
dall'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 16/2005".
Art. 2, lett. g)
La lett. g) dell'art. 2, comma 1, relativa alla Commissione per la revisione dei
prezzi dei materiali da costruzione ha espressamente previsto, tra gli altri,
"un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore
delle costruzioni edili, in base ad una terna di soggetti proposta dalle
predette organizzazioni".
Anche se non espressamente previsto la scelta del soggetto da incaricare sulla
base della terna proposta compete all'Assessore regionale per i lavori pubblici,
elemento quest'ultimo induttivo, desumibile anche dalla previsione della
precedente lett. e) dello stesso articolo, relativa alle associazioni dei
costruttori che abbiano organizzazione a carattere regionale, in cui e'
specificatamente statuito che la scelta in base alla terna di soggetti proposti
attiene espressamente all'Assessore regionale per i lavori pubblici.
Testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme recate
dall'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e con le vigenti
regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, pubblicato nella
medesima Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40, parte I, del 31
agosto 2007.
Il predetto testo coordinato nelle preliminari avvertenze precisa che
"restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
riportati, nonche' tutte le disposizioni delle leggi regionali in materia non
riprodotte nel testo coordinato, in quanto non costituiscono testuali modifiche,
integrazioni e sostituzioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109".
Conseguentemente, le disposizioni legislative che non costituiscono testuali
modifiche, integrazioni e sostituzioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel
testo vigente nell'ordinamento regionale siciliano - innovative nei confronti
della predetta legge, non riportate nel predetto testo coordinato - conservano
il proprio valore e la relativa efficacia.
A titolo indicativo, si richiama la disposizione di cui all'art. 18 del predetto
testo coordinato, inerente incentivi e spese per la progettazione, che e' stata
innovata con il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n.
16, che testualmente recita "il comma 29 dell'art. 3 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, si applica nel territorio della Regione sostituendo le
parole "enti locali" con le parole "i soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni".
Per effetto del predetto recepimento il comma 29 dell'art. 3 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 e' il seguente: "29. I compensi che i soggetti di cui
all'art. 2, comma 2 , lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla
progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di
gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri
accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a
carico degli enti stessi".
Il predetto recepimento non e' stato inserito nel testo coordinato, in quanto lo
stesso non costituisce testuale modifica, integrazione o sostituzione della
legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Palermo, 3 ottobre 2007
L'Assessore: Consoli
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