LEGGE 2 Ottobre 2007 , n. 160
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice
della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni
urgenti modificative del codice della strada per incrementare i
livelli di sicurezza nella circolazione, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 ottobre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1772):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi) e dal Ministro dei trasporti (Bianchi) il 4 agosto
2007.
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici,
comunicazioni) in sede referente il 7 settembre 2007 con
parere della commissione 1ª (per presupposti costituzionali
) e delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 12 e 18 settembre 2007.
Esaminato dalla 8ª commissione il 12 settembre 2007.
Esaminato in aula il 12 e 18 settembre 2007 ed
approvato il 19 settembre 2007.
Camera dei deputati (atto n. 3044):
Assegnato alla IX commissione ( Trasporti, poste e
telecomunicazioni ), in sede referente il 19 settembre 2007
con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni I, II, V, X, XII e XIV.
Esaminato dalla IX commissione il 20 e 25 settembre
2007.
Esaminato in aula il 25 e 26 settembre 2007 ed
approvato con modificazioni il 27 settembre 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1772 B):
Assegnato alla 8ª commissione ( Lavori pubblici,
comunicazioni) in sede referente, il 28 settembre 2007 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª.
Esaminato dalla 8ª commissione il 2 ottobre 2007.
Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2007.
Avvertenza:
Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
180 del 4 agosto 2007.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 16.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117
All'articolo 2:
al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le
parole: "i primi tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "il primo
anno";
al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, la parola: "quattro" e'
sostituita dalla seguente: "cinque".
All'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 9, secondo periodo,
le parole: "da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a
tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo,
nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i
tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il
provvedimento di inibizione alla guida e' annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226
del presente codice".
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis (Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta
o la fermata del veicolo). - 1. All'articolo 157 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la
sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione
l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 200 a euro 400";
b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo
quanto disposto dal comma 7-bis,"".
All'articolo 5:
al comma 1, lettera a), capoverso 2:
alla lettera a), le parole: "e l'arresto fino a un mese" sono
soppresse;
alla lettera b), il secondo periodo e' soppresso;
alla lettera c), il secondo periodo e' soppresso;
al comma 1, lettera c), capoverso 7, terzo periodo, le parole:
"Dalla violazione" sono sostituite dalle seguenti: "Dalle
violazioni";
al comma 2, lettera a), capoverso 1, il secondo periodo e'
soppresso.
All'articolo 6, comma 2, alinea, dopo le parole: "di
somministrazione di bevande alcoliche," sono inserite le seguenti:
"devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le
ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia
possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una
rilevazione del tasso alcolemico; inoltre".
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis (Fondo contro l'incidentalita' notturna). 1. E'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo
contro l'incidentalita' notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli
141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con la sanzione
amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo
contro l'incidentalita' notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per
le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento
per l'attuazione del presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6-ter (Destinazione delle maggiori entrate derivanti
dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Le
maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni
amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono
destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale
nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della
pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
provvede all'attuazione del presente articolo, disciplinando, agli
effetti della definizione dei programmi e delle relative attivita' di
formazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione di
enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel
settore".
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