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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
12/10/2007

LEGGE 2 Ottobre 2007, n. 160 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. (GU n. 230 del 3-10-2007 )

LEGGE 2 Ottobre 2007 , n. 160 

Conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto
2007,  n.  117,  recante disposizioni urgenti modificative del codice
della   strada   per   incrementare  i  livelli  di  sicurezza  nella
circolazione.

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  3  agosto 2007, n. 117, recante disposizioni
urgenti  modificative  del  codice  della  strada  per incrementare i
livelli  di  sicurezza nella circolazione, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 2 ottobre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bianchi, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Mastella
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 1772):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Prodi)  e dal Ministro dei trasporti (Bianchi) il 4 agosto
          2007.
              Assegnato   alla   8ª   commissione  (Lavori  pubblici,
          comunicazioni)  in  sede  referente il 7 settembre 2007 con
          parere della commissione 1ª (per presupposti costituzionali
          ) e delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 12ª e 14ª.
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' il 12 e 18 settembre 2007.
              Esaminato dalla 8ª commissione il 12 settembre 2007.
              Esaminato  in  aula  il  12  e  18  settembre  2007  ed
          approvato il 19 settembre 2007.
          Camera dei deputati (atto n. 3044):
              Assegnato  alla  IX  commissione  (  Trasporti, poste e
          telecomunicazioni ), in sede referente il 19 settembre 2007
          con  pareri  del  Comitato  per  la  legislazione  e  delle
          commissioni I, II, V, X, XII e XIV.
              Esaminato  dalla  IX  commissione  il 20 e 25 settembre
          2007.
              Esaminato  in  aula  il  25  e  26  settembre  2007  ed
          approvato con modificazioni il 27 settembre 2007.
          Senato della Repubblica (atto n. 1772 B):
              Assegnato   alla  8ª  commissione  (  Lavori  pubblici,
          comunicazioni)  in sede referente, il 28 settembre 2007 con
          pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª.
              Esaminato dalla 8ª commissione il 2 ottobre 2007.
              Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2007.
          Avvertenza:
              Il  decreto-legge  3 agosto  2007,  n.  117,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          180 del 4 agosto 2007.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 16.

        
      
                                                             Allegato
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
               AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117
  All'articolo 2:
    al  comma  1,  lettera  b),  capoverso  2-bis,  primo periodo, le
parole:  "i primi tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "il primo
anno";
    al  comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, la parola: "quattro" e'
sostituita dalla seguente: "cinque".
  All'articolo  3, comma 1, lettera c), capoverso 9, secondo periodo,
le parole: "da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II,  del titolo VI" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a
tre  mesi  con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo,
nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i
tre  mesi  successivi  alla  restituzione  della patente di guida. Il
provvedimento  di  inibizione  alla  guida  e' annotato nell'anagrafe
nazionale  degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226
del presente codice".
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
    "Art.  3-bis  (Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta
o  la  fermata  del  veicolo).  -  1. All'articolo  157  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
    "7-bis.  E'  fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la
sosta  o  la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione
l'impianto  di  condizionamento  d'aria  nel  veicolo  stesso;  dalla
violazione  consegue  la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 200 a euro 400";
    b) al  comma  8  sono  premesse  le seguenti parole: "Fatto salvo
quanto disposto dal comma 7-bis,"".
  All'articolo 5:
    al comma 1, lettera a), capoverso 2:
      alla  lettera  a), le parole: "e l'arresto fino a un mese" sono
soppresse;
      alla lettera b), il secondo periodo e' soppresso;
      alla lettera c), il secondo periodo e' soppresso;
    al  comma  1,  lettera c), capoverso 7, terzo periodo, le parole:
"Dalla   violazione"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Dalle
violazioni";
    al  comma  2,  lettera  a),  capoverso  1,  il secondo periodo e'
soppresso.
  All'articolo   6,   comma   2,   alinea,   dopo   le   parole:  "di
somministrazione  di  bevande  alcoliche," sono inserite le seguenti:
"devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le
ore  2  della  notte  e  assicurarsi  che  all'uscita  del locale sia
possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una
rilevazione del tasso alcolemico; inoltre".
  Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
  "Art.   6-bis  (Fondo  contro  l'incidentalita'  notturna).  1.  E'
istituito  presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo
contro l'incidentalita' notturna.
  2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli
141,  142,  commi  8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' punito con la sanzione
amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo
contro l'incidentalita' notturna.
  3.  Le  risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per
le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna.
  4.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze,   con   decreto   adottato   di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno  e  con  il Ministro dei trasporti, emana il regolamento
per l'attuazione del presente articolo.
  5.  Per  il  finanziamento  iniziale del Fondo di cui al comma 1 e'
autorizzata  la  spesa  di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007,
2008  e  2009.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma
1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  Art.   6-ter   (Destinazione   delle   maggiori  entrate  derivanti
dall'incremento  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie). - 1. Le
maggiori    entrate    derivanti   dall'incremento   delle   sanzioni
amministrative   pecuniarie   disposto   dal  presente  decreto  sono
destinate  al  finanziamento  di  corsi volti all'educazione stradale
nelle scuole di ogni ordine e grado.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  dei  trasporti  e  con il Ministro della
pubblica  istruzione,  da  adottare  entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
provvede  all'attuazione  del  presente articolo, disciplinando, agli
effetti della definizione dei programmi e delle relative attivita' di
formazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione di
enti   e  organismi  con  qualificata  esperienza  e  competenza  nel
settore".

 


 
 
 
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