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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Informazioni sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale.
09/11/2007

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - DELIBERAZIONE 20 Luglio 2007 - Informazioni sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale. (Deliberazione n. 69/2007). (GU n. 252 del 29-10-2007 )

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERAZIONE 20 Luglio 2007 

Informazioni  sui  prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete
autostradale e stradale. (Deliberazione n. 69/2007).

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto   l'art.   2,   del  decreto-legge  31 gennaio  2007,  n.  7,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e
visti in particolare:
    il  comma 1, che pone a carico del gestore della rete stradale di
interesse   nazionale   e  autostradale  l'obbligo  di  utilizzare  i
dispositivi  di  informazione di pubblica utilita' esistenti lungo la
rete  e  le convenzioni con emittenti radio, nonche' gli strumenti di
informazione  di  cui al successivo comma 3 per notiziare gli utenti,
anche  in  forma  comparata,  sui  prezzi  di  vendita dei carburanti
praticati  negli  impianti di distribuzione presenti lungo le singole
tratte  della  rete  autostradale  e delle strade statali extraurbane
principali,  con  conseguente  onere  informativo  dei  gestori degli
impianti ai concessionari circa i prezzi praticati;
    il  comma 2,  che  impone  al  gestore  della  rete  stradale  di
interesse   nazionale   ed  autostradale  di  utilizzare  i  medesimi
strumenti  di  informazione  per  avvertire, in tempo reale, l'utenza
circa  le  condizioni  di grave limitazione di traffico che la stessa
potrebbe subire accedendo alla rete di competenza;
    il  comma 3,  che  demanda  a  questo  Comitato,  su proposta del
Ministero  dei  trasporti, il compito di disciplinare l'installazione
di strumenti di informazione di pubblica utilita' e la sottoscrizione
di  convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per
facilitare  la  diffusione  delle  informazioni  di cui ai precedenti
commi;
  Vista  la  proposta del Ministero dei trasporti, trasmessa con nota
del 19 luglio 2007, n. 11978;
  Considerato  che  occorre  favorire la concorrenza e la trasparenza
dei  prezzi  nel settore dei carburanti e garantire ai consumatori un
adeguato  livello  di  conoscenza sugli effettivi costi del servizio,
nonche' facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato;
  Preso   atto   che   il   Ministero   dei   trasporti  ha  espresso
l'intendimento   di  disciplinare,  in  una  prima  fase,  l'uso  dei
dispositivi di informazione di pubblica utilita' esistenti per tenere
gli  utenti  al  corrente  delle  condizioni  di  traffico  in atto e
l'installazione  degli strumenti di informazione di pubblica utilita'
per  rendere  noti  agli  utenti  stessi  i  prezzi  di  vendita  dei
carburanti   praticati  negli  impianti  di  distribuzione  presenti,
rinviando  ad una successiva fase la disciplina delle convenzioni con
organi  di  informazione  e  gestori  di  telefonia per facilitare la
diffusione delle predette informazioni;
  Ritenuto di condividere tale impostazione;
  Udita  la  relazione  del  Ministro  dei trasporti, che rappresenta
l'urgenza di adottare la delibera attuativa del disposto dell'art. 2,
comma 3, del citato provvedimento normativo e riferisce le notizie da
fornire  tramite gli installandi strumenti di informazione al "prezzo
della benzina senza servizio";

                              Delibera:

  1. Dispositivi di informazione sulle condizioni del traffico.
  Il   gestore   della   rete  stradale  di  interesse  nazionale  ed
autostradale   deve   informare  in  tempo  reale  gli  utenti  delle
condizioni  di traffico in atto sulla rete di competenza, utilizzando
i  dispositivi  di  informazione  di  pubblica  utilita' esistenti in
accesso  alla  rete  e  in  itinere  per  avvertire tempestivamente i
medesimi  utenti  delle  condizioni di grave limitazione del traffico
che  gli  stessi  potrebbero  subire  accedendo o percorrendo la rete
stessa.
  2. Strumenti di informazione dei prezzi dei carburanti.
  2.1   Il  gestore  delle  autostrade  e  delle  strade  extraurbane
principali  statali  deve  installare  strumenti  di  informazione di
pubblica  utilita', utilizzando modalita' telematiche di trasmissione
dati,  per  rendere  edotti gli utenti, anche in forma comparata, dei
prezzi   di  vendita  dei  carburanti  praticati  negli  impianti  di
distribuzione  presenti  lungo  le  tratte  delle  medesime strade ed
autostrade.
  2.2  Grava  sul  gestore  di  ciascun impianto di distribuzione dei
carburanti,  presente  lungo  le tratte delle strade ed autostrade di
cui al precedente punto 2.1, l'obbligo di comunicare, in tempo reale,
al sistema informativo istituito dal gestore delle autostrade e delle
strade  extraurbane  principali  statali, i prezzi praticati, ai fini
esclusivi di assicurare l'informazione di cui al medesimo punto 2.1.
  2.3  Gli  strumenti  di  informazione  di  pubblica utilita' devono
fornire almeno le seguenti informazioni:
    a) il  prezzo  senza  servizio  della  benzina senza piombo e del
gasolio per autotrazione;
    b) la distanza dal relativo impianto di rifornimento;
    c) il  logo  della societa' di distribuzione, la cui apposizione,
per  le  finalita'  di  cui  alla presente delibera, e' consentita in
deroga   al  disposto  di  cui  all'art.  23,  comma 3,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2.4  Attraverso  gli strumenti di informazione di pubblica utilita'
dovranno  essere  fornite  le informazioni di cui al precedente punto
2.3 relative al massimo a tre stazioni di servizio consecutive.
  2.5  Con  apposito  provvedimento  del  Ministro dei trasporti sono
definite  le  modalita'  di  installazione  e  la  configurazione dei
singoli  dispositivi  di  pubblica utilita', al fine di assicurare la
loro uniformita' sul territorio nazionale.
    Roma, 20 luglio 2007
                                                 Il Presidente: Prodi
Il segretario del CIPE: Gobbo

 


 
 
 
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