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CESSIONE DI IMPIANTI TERMICI SOLARI E O EOLICI: aliquota iva al 10%.
22/11/2007

Alle cessioni di impianti termici ad energia solare o eolica si applica l'aliquota IVA in misura pari al 10%. Unica condizione la struttura deve avere l'idoneita' a produrre calore-energia e indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell'acquirente sara' applicata l'aliquota al 10%.

Diversamente, le cessioni di beni finiti, forniti per la costruzione di questi impianti, beneficiano dell'aliquota IVA agevolata del 10%, a condizione che l'utilizzatore finale rilasci al venditore una dichiarazione, dalla quale risulti che i sngoli componenti verranno effettivamente impiegati per la costruzione dell'impianto di riscaldamento. 

Questo il parere espresso dall'l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 269/E del 27 settembre 2007, in risposta ad un'istanza d'interpello formulata da un'impresa in merito al trattamento IVA applicabile alle cessioni di interi impianti o di singoli strumenti, volti alla trasformazione dell'irradiazione solare in energia termica per il riscaldamento degli edifici. 

L'aliquota IVA agevolata del 10% si applica:

alla cessione di impianti idonei alla produzione di calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica o eolica (n. 127-quinquies della Tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972), a prescindere dalle caratteristiche soggettive dell'acquirente, che puo' essere indifferentemente sia un'impresa commerciale che un consumatore finale. 

In questo caso l'agevolazione e' concessa in considerazione della specifica tipologia del bene ceduto, in quanto idoneo a soddisfare l'interesse generale alla produzione di energia pulita (Cfr. anche R.M. n.2/E/2000); 

alla cessione di beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione dell`impianto solare termico (n. 127-sexies della Tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972), a condizione che
- l'acquirente sia un'impresa installatrice o costruttrice degli impianti termici ad energia solare-fotovoltaica o eolica
- l'acquirente, qualora sia l`utilizzatore finale, renda un' apposita dichiarazione al venditore, dalla quale risulti che i componenti acquistati sono destinati ad essere utilizzati per l`installazione o costruzione di tali impianti di riscaldamento. 

Inoltre, e' stato chiarito che l'aliquota IVA agevolata del 10% spetta unicamente per le cessioni concluse nell'ultima fase di commercializzazione del bene, non operando, invece, se la cessione interviene nei confronti di un soggetto operante nelle fasi intermedie di vendita (ad es. grossisti, distributori ecc.), con la conseguente applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 20%.

Fonte: SAIE

 


 
 
 
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