Ai raggruppamenti di imprese si applica la normativa comunitaria che e' stata recepita nel nostro ordinamento.
Negli appalti in associazione conta il gruppo
(Tar Lazio 9629/2007)
Negli appalti in forma associata e' sufficiente che i requisiti richiesti dal bando siano posseduti dal gruppo di imprese indipendentemente dalle singole partecipanti.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha cosi' accolto il ricorso di un raggruppamento temporaneo di imprese contro l'ANAS s.p.a. che non aveva ammesso il raggruppamento ricorrente alle fasi successive di una gara di appalto indetta per realizzare i lavori per l'adeguamento di una strada statale poiche' il bando stabiliva che potevano partecipare alla gara i contraenti generali in possesso di determinati requisiti e che, qualora avessero partecipato in forma associata, all'interno del raggruppamento almeno un contraente generale doveva da solo soddisfare i requisiti prescritti, sulla base anche di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.
Secondo i giudici amministrativi il ricorso e' fondato in quanto, sebbene la normativa italiana preveda che un contraente generale debba da solo soddisfare i requisiti di capacita' economica –finanziaria e tecnico professionale per consentire al proprio raggruppamento di partecipare alla gara, la normativa comunitaria,recepita nel nostro ordinamento, prevede al contrario che debba essere il solo raggruppamento a soddisfare le condizioni richieste.
Pertanto, in applicazione della direttiva europea che, essendo stata recepita anteriormente, prevale sulla disciplina interna contenente principi in contrasto con quelli enunciati dalla normativa comunitaria, il raggruppamento di imprese non poteva essere escluso dalla gara. (17 ottobre 2007)
VISIONA
LA SENTENZA INTEGRALE
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