MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
CIRCOLARE 16 Novembre 2007 , n. 2473
Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
1. Premessa
La presente circolare ha lo scopo di fornire ai Provveditorati
regionali e interregionali alle opere pubbliche indicazioni
finalizzate a chiarire le norme applicabili alle procedure di
aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e architettura,
compresi gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riferimento alla
valutazione delle offerte; questo alla luce delle recenti modifiche
apportate al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il
Codice dei contratti pubblici, che nel prosieguo assume la
denominazione di Codice, dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n.
113, e in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento
generale attuativo del Codice.
Al fine di assicurare uniformita' ed omogeneita' di comportamenti,
si ritiene che le presenti indicazioni possano costituire un utile
modello operativo a cui le stazioni appaltanti, di cui all'art. 3,
comma 33, del Codice, possano fare riferimento.
2. La disciplina delle procedure di affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura.
Fino all'entrata in vigore del Regolamento generale previsto
dall'art. 5 del Codice, alla disciplina relativa agli incarichi dei
servizi di ingegneria e architettura continuano ad applicarsi, nei
limiti di compatibilita', le disposizioni contenute nel Titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, secondo quanto
disposto dall'art. 253, comma 3 del Codice.
Il richiamo alla materia dei "lavori pubblici" contenuto nell'art.
253 del Codice deve intendersi riferito all'insieme delle norme che
disciplinano la realizzazione di lavori pubblici, che vanno dalla
fase di programmazione alla progettazione, dall'affidamento
all'esecuzione dei contratti, fino al collaudo dei lavori.
L'applicabilita' delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 alla disciplina in oggetto impone alcuni
ulteriori chiarimenti.
A) Per le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura relative ad importi inferiori a 100.000 euro le
disposizioni di cui all'art. 62, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 devono intendersi
implicitamente abrogate dall'art. 91, comma 2, del Codice come
modificato dal decreto legislativo n. 113/2007, che stabilisce
l'obbligo del rispetto dei principi di non discriminazione, parita'
di trattamento, proporzionalita' e trasparenza.
Con riferimento agli affidamenti degli incarichi in esame, si
pongono all'attenzione, sinteticamente, le modalita' operative di
applicazione dei sopra menzionati principi.
Non discriminazione:
il principio vieta ogni forma di discriminazione dei soggetti non
basata su dati relativi alle competenze e qualita' dei soggetti
medesimi, ma su aspetti diversi, come l'appartenenza ad un
determinato contesto territoriale.
La non discriminazione comporta, quindi, il divieto, per le
stazioni appaltanti, di privilegiare i soggetti che esercitano
prevalentemente la loro attivita' nello stesso ambito territoriale in
cui si svolgono le prestazioni.
Parita' di trattamento:
il principio implica che nella valutazione delle offerte siano
utilizzati per tutti i medesimi criteri selettivi.
Proporzionalita':
il principio pone uno stretto legame tra quello che una
amministrazione chiede al mercato e i requisiti che i soggetti
chiamati devono possedere per concorrere all'affidamento. Devono
essere richiesti requisiti proporzionati rispetto all'incarico
oggetto dell'affidamento.
Trasparenza:
il principio impone all'amministrazione di compiere le proprie
attivita' in modo visibile a tutti, dando pubblicita' ai propri atti.
La disposizione di cui all'art. 91, comma 2, del Codice,
richiamando il comma 6 dell'art. 57 del Codice, rubricato "Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", prevede
poi la selezione fra almeno cinque soggetti, "se sussistano in tale
numero aspiranti idonei".
Si invitano le stazioni appaltanti a procedere alla scelta dei
cinque o piu' operatori economici tramite la selezione di soggetti da
un elenco di operatori economici, istituito a seguito di un apposito
avviso, ovvero tramite specifiche indagini di mercato.
L'avviso per l'istituzione dell'elenco e' pubblicato con le
modalita' di cui all'art. 124, comma 5, del Codice: Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, siti informatici di cui all'art.
66, comma 7, del Codice, albo della stazione appaltante, nonche'
eventualmente profilo del committente, ove istituito.
Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano le classi e le
categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
tariffe professionali, nonche' le fasce di importo in cui si intende
suddividere l'elenco; le stazioni appaltanti richiedono agli
operatori economici interessati i curricula, predisposti con
riferimento alle prestazioni relative alle classi, alle categorie e
agli importi indicati nell'avviso e in conformita' al modello di cui
all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e
categoria dell'elenco, nonche' alla natura e alla complessita' delle
attivita' da svolgere, puo' essere richiesto un requisito minimo
relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco.
La documentazione dei servizi svolti per ogni singolo lavoro e'
predisposta dagli operatori economici secondo l'allegato H del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, con
l'indicazione del soggetto che ha effettuato il servizio e con la
specifica delle prestazioni svolte.
Si ritiene che l'arco temporale da prendere in considerazione non
possa essere inferiore al quinquennio antecedente alla data di
pubblicazione dell'avviso; si considera nel quinquennio anche la
parte dei servizi ultimata e approvata nello stesso periodo nel caso
di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata
realizzazione dei lavori cui si riferiscono i servizi documentati.
Agli operatori economici e' richiesto di fornire il nominativo del
professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con
l'indicazione delle rispettive qualifiche professionali e del
soggetto eventualmente incaricato dell'integrazione delle prestazioni
specialistiche.
Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le
stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute
nel possesso dei requisiti.
In analogia a quanto previsto dall'art. 125, comma 12, ultimo
periodo, del Codice, gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con
cadenza almeno annuale.
Qualora la stazione appaltante ricorra ad una indagine di mercato,
la stessa puo' essere svolta previo avviso pubblicato sui siti
informatici di cui all'art. 66, comma 7, del Codice, nell'albo della
stazione appaltante, nonche' eventualmente sul profilo del
committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici
giorni. L'avviso deve indicare i requisiti che devono essere
posseduti dagli operatori economici per potere essere invitati a
presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla
specificita' del servizio da affidare ed in analogia a quanto
riportato nel caso di istituzione di un elenco.
Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco
o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in
possesso dei requisiti, dei cinque o piu' soggetti cui rivolgere
l'invito, puo' essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso
modalita' di scelta, quale ad esempio il sorteggio.
In ogni caso, nella scelta degli offerenti, occorre assicurare il
rispetto del principio della rotazione, rapportandolo all'entita'
dell'importo da affidare.
Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le
offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera contenente
gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione -
anche attraverso una nota illustrativa delle prestazioni in analogia
a quanto previsto dall'art. 65, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 - il relativo importo presunto, il
termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per
l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto
utile, nonche' i criteri di valutazione delle offerte.
La scelta dell'affidatario puo' essere resa nota mediante la
pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui
all'art. 66, comma 7, del Codice entro un termine non superiore a
quello indicato nell'art. 65, comma 1, del Codice.
B) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e
architettura di importo compreso fra 100.000 e le soglie di
applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui
all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si
applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del Codice per
quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la
pubblicita'.
C) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e
architettura di importo pari o superiore alle soglie di applicazione
della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28,
comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si applicano le
disposizioni della parte II, titolo I, del Codice per quanto riguarda
i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicita'.
D) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e
architettura di cui alle precedenti lettere B) e C) si applicano le
disposizioni di cui al titolo IV, capo I e capo V, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999. Si sottolinea l'importanza
di definire i requisiti minimi per la partecipazione alle gare con
osservanza di quanto previsto all'art. 66 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999.
3. La disciplina per la valutazione delle offerte economiche nelle
procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
Le stazioni appaltanti sono invitate a procedere all'individuazione
dell'oggetto delle attivita' da affidare mettendo a punto capitolati
prestazionali e disciplinari di gara accurati e definiti.
In analogia con quanto previsto nel settore dei lavori dall'art.
71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999, si suggerisce
l'opportunita', in relazione alla natura della prestazione, di
prevedere nel bando di gara, in caso di procedura aperta, e nella
lettera di invito, in caso di procedura ristretta o negoziata,
l'obbligo per gli offerenti di avere preso visione del luogo ove si
svolgera' il lavoro oggetto della prestazione.
Per quanto attiene alle modalita' di definizione dell'importo
stimato dell'appalto, stante l'abolizione del principio
dell'inderogabilita' dei minimi tariffari, secondo quanto previsto
dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233,
convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 92,
comma 3, del Codice, come modificato dall'art. 2, comma 1,
lettera u), del decreto legislativo 27 luglio 2007, n. 113, le
stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di
riferimento le tariffe di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001,
ove motivatamente ritenute adeguate.
L'importo stimato e' determinato dalla stazione appaltante al lordo
della riduzione, di cui all'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155,
prevista per le prestazioni relative alla realizzazione di opere
pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere e' in tutto
o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici.
All'importo stimato e' applicabile da parte dei concorrenti un
ribasso unico, relativo agli onorari professionali e alle spese e
comprensivo della riduzione di cui all'art. 4, comma 12-bis, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile
1989, n. 155, richiamato dall'art. 92, comma 4, del Codice.
In merito ai criteri di selezione delle offerte, nelle procedure di
affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previsto dall'art. 64
del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, appare il
piu' idoneo a garantire una corretta valutazione della qualita' delle
prestazioni offerte dagli operatori economici rispetto al criterio
del prezzo piu' basso, non funzionale alla valutazione dei profili
tecnici e professionali, tipici delle attivita' di ingegneria e
architettura. Si ritiene opportuno ricorrere al criterio del prezzo
piu' basso soltanto in caso di semplicita' e ripetitivita' delle
prestazioni da svolgere.
In ragione della natura dei servizi da acquisire, in sede di
definizione del bando di gara ovvero della lettera di invito, si
ritiene opportuno che, nell'ambito del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, gli elementi qualitativi di
valutazione delle offerte rivestano complessivamente un "peso"
maggioritario rispetto all'elemento "prezzo" e all'elemento "tempo".
Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento della gara, si puo'
fare riferimento all'art. 64 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, fermo restando il rispetto della circolare
1° marzo 2007 del Dipartimento politiche comunitarie, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007, intitolata
"Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella
scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto
pubblico di servizi". E quindi possibile determinare la qualita' ed
il valore tecnico dell'offerta prendendo in considerazione elementi
come l'illustrazione delle modalita' con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico, il metodo, l'organizzazione del
lavoro ovvero la composizione del gruppo proposto per lo svolgimento
del servizio. Elementi come l'esperienza, le referenze, i lavori gia'
realizzati, le risorse disponibili possono essere utilizzati
unicamente come criteri di selezione e non devono essere presi in
considerazione ai fini della valutazione dell'offerta. Il riferimento
all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 per le
modalita' di svolgimento della gara non vale, pertanto, per i punti 1
e 3, lettera b), del comma 1. Il presente indirizzo va applicato
anche per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e
architettura di importo inferiore alle soglie di applicazione della
normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1,
lettera a) e lettera b), del Codice.
Roma, 16 novembre 2007
Il direttore generale
per la regolazione dei lavori pubblici
Crocco
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