cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
28/11/2007

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - CIRCOLARE 16 Novembre 2007, n. 2473 - Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. (GU n. 271 del 21-11-2007 )

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

CIRCOLARE 16 Novembre 2007 , n. 2473 

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

                             1. Premessa

  La  presente  circolare  ha  lo  scopo di fornire ai Provveditorati
regionali   e   interregionali   alle   opere  pubbliche  indicazioni
finalizzate  a  chiarire  le  norme  applicabili  alle  procedure  di
aggiudicazione  di  appalti dei servizi di ingegneria e architettura,
compresi  gli  incarichi  di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione,  di  direzione  dei  lavori  e  di coordinamento della
sicurezza  in  fase  di  esecuzione, con particolare riferimento alla
valutazione  delle  offerte; questo alla luce delle recenti modifiche
apportate  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il
Codice   dei   contratti   pubblici,  che  nel  prosieguo  assume  la
denominazione  di  Codice, dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n.
113,  e  in  attesa  dell'entrata  in  vigore  del  nuovo Regolamento
generale attuativo del Codice.
  Al  fine di assicurare uniformita' ed omogeneita' di comportamenti,
si  ritiene  che  le presenti indicazioni possano costituire un utile
modello  operativo  a  cui le stazioni appaltanti, di cui all'art. 3,
comma 33, del Codice, possano fare riferimento.

2.  La  disciplina  delle  procedure  di  affidamento  dei servizi di
                     ingegneria e architettura.

  Fino  all'entrata  in  vigore  del  Regolamento  generale  previsto
dall'art.  5  del Codice, alla disciplina relativa agli incarichi dei
servizi  di  ingegneria  e architettura continuano ad applicarsi, nei
limiti di compatibilita', le disposizioni contenute nel Titolo IV del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999, secondo quanto
disposto dall'art. 253, comma 3 del Codice.
  Il  richiamo alla materia dei "lavori pubblici" contenuto nell'art.
253  del  Codice deve intendersi riferito all'insieme delle norme che
disciplinano  la  realizzazione  di  lavori pubblici, che vanno dalla
fase   di   programmazione   alla   progettazione,   dall'affidamento
all'esecuzione dei contratti, fino al collaudo dei lavori.
  L'applicabilita'  delle  norme  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  554/1999  alla  disciplina  in  oggetto impone alcuni
ulteriori chiarimenti.
  A)  Per  le  procedure  di  affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura   relative  ad  importi  inferiori  a  100.000  euro  le
disposizioni  di  cui  all'art.  62,  commi 1  e  2,  del decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.   554/1999   devono   intendersi
implicitamente  abrogate  dall'art.  91,  comma 2,  del  Codice  come
modificato  dal  decreto  legislativo  n.  113/2007,  che  stabilisce
l'obbligo  del  rispetto dei principi di non discriminazione, parita'
di trattamento, proporzionalita' e trasparenza.
  Con  riferimento  agli  affidamenti  degli  incarichi  in esame, si
pongono  all'attenzione,  sinteticamente,  le  modalita' operative di
applicazione dei sopra menzionati principi.
  Non discriminazione:
    il principio vieta ogni forma di discriminazione dei soggetti non
basata  su  dati  relativi  alle  competenze  e qualita' dei soggetti
medesimi,   ma   su   aspetti  diversi,  come  l'appartenenza  ad  un
determinato contesto territoriale.
  La  non  discriminazione  comporta,  quindi,  il  divieto,  per  le
stazioni  appaltanti,  di  privilegiare  i  soggetti  che  esercitano
prevalentemente la loro attivita' nello stesso ambito territoriale in
cui si svolgono le prestazioni.
  Parita' di trattamento:
    il  principio  implica  che nella valutazione delle offerte siano
utilizzati per tutti i medesimi criteri selettivi.
  Proporzionalita':
    il   principio  pone  uno  stretto  legame  tra  quello  che  una
amministrazione  chiede  al  mercato  e  i  requisiti  che i soggetti
chiamati  devono  possedere  per  concorrere  all'affidamento. Devono
essere   richiesti   requisiti  proporzionati  rispetto  all'incarico
oggetto dell'affidamento.
  Trasparenza:
    il  principio  impone  all'amministrazione di compiere le proprie
attivita' in modo visibile a tutti, dando pubblicita' ai propri atti.
  La   disposizione   di   cui  all'art.  91,  comma 2,  del  Codice,
richiamando  il comma 6 dell'art. 57 del Codice, rubricato "Procedura
negoziata  senza  previa  pubblicazione di un bando di gara", prevede
poi  la  selezione fra almeno cinque soggetti, "se sussistano in tale
numero aspiranti idonei".
  Si  invitano  le  stazioni  appaltanti  a procedere alla scelta dei
cinque o piu' operatori economici tramite la selezione di soggetti da
un  elenco di operatori economici, istituito a seguito di un apposito
avviso, ovvero tramite specifiche indagini di mercato.
  L'avviso   per  l'istituzione  dell'elenco  e'  pubblicato  con  le
modalita'   di  cui  all'art.  124,  comma 5,  del  Codice:  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, siti informatici di cui all'art.
66,  comma 7,  del  Codice,  albo  della stazione appaltante, nonche'
eventualmente profilo del committente, ove istituito.
  Nell'avviso   le  stazioni  appaltanti  indicano  le  classi  e  le
categorie,  individuate  sulla base delle elencazioni contenute nelle
tariffe  professionali, nonche' le fasce di importo in cui si intende
suddividere   l'elenco;   le   stazioni  appaltanti  richiedono  agli
operatori   economici   interessati   i  curricula,  predisposti  con
riferimento  alle  prestazioni relative alle classi, alle categorie e
agli  importi indicati nell'avviso e in conformita' al modello di cui
all'allegato  G  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
554/1999;   nell'avviso,  in  rapporto  all'importo  della  classe  e
categoria  dell'elenco, nonche' alla natura e alla complessita' delle
attivita'  da  svolgere,  puo'  essere  richiesto un requisito minimo
relativo  alla  somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco.
  La  documentazione  dei  servizi  svolti per ogni singolo lavoro e'
predisposta  dagli  operatori  economici  secondo  l'allegato  H  del
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.   554/1999,  con
l'indicazione  del  soggetto  che  ha effettuato il servizio e con la
specifica delle prestazioni svolte.
  Si  ritiene  che l'arco temporale da prendere in considerazione non
possa  essere  inferiore  al  quinquennio  antecedente  alla  data di
pubblicazione  dell'avviso;  si  considera  nel  quinquennio anche la
parte  dei servizi ultimata e approvata nello stesso periodo nel caso
di  servizi  iniziati  in  epoca  precedente.  Non  rileva la mancata
realizzazione dei lavori cui si riferiscono i servizi documentati.
  Agli  operatori economici e' richiesto di fornire il nominativo del
professionista  o  dei  professionisti  che svolgeranno i servizi con
l'indicazione   delle   rispettive  qualifiche  professionali  e  del
soggetto eventualmente incaricato dell'integrazione delle prestazioni
specialistiche.
  Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le
stazioni  appaltanti  rispetto  alle eventuali variazioni intervenute
nel possesso dei requisiti.
  In  analogia  a  quanto  previsto  dall'art.  125, comma 12, ultimo
periodo,  del  Codice, gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con
cadenza almeno annuale.
  Qualora  la stazione appaltante ricorra ad una indagine di mercato,
la  stessa  puo'  essere  svolta  previo  avviso  pubblicato sui siti
informatici  di cui all'art. 66, comma 7, del Codice, nell'albo della
stazione   appaltante,   nonche'   eventualmente   sul   profilo  del
committente,  ove  istituito, per un periodo non inferiore a quindici
giorni.   L'avviso  deve  indicare  i  requisiti  che  devono  essere
posseduti  dagli  operatori  economici  per  potere essere invitati a
presentare  offerta;  i  requisiti sono indicati con riferimento alla
specificita'  del  servizio  da  affidare  ed  in  analogia  a quanto
riportato nel caso di istituzione di un elenco.
  Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco
o  tramite  l'indagine  di  mercato,  tra  gli operatori economici in
possesso  dei  requisiti,  dei  cinque  o piu' soggetti cui rivolgere
l'invito, puo' essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso
modalita' di scelta, quale ad esempio il sorteggio.
  In  ogni  caso, nella scelta degli offerenti, occorre assicurare il
rispetto  del  principio  della  rotazione, rapportandolo all'entita'
dell'importo da affidare.
  Gli  operatori  economici selezionati sono invitati a presentare le
offerte  oggetto  della  negoziazione mediante una lettera contenente
gli  elementi  essenziali  costituenti  l'oggetto della prestazione -
anche attraverso una nota illustrativa delle prestazioni in analogia
a  quanto  previsto dall'art. 65, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  554/1999  -  il  relativo importo presunto, il
termine  per  la  ricezione  delle  offerte,  il  tempo  massimo  per
l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto
utile, nonche' i criteri di valutazione delle offerte.
  La  scelta  dell'affidatario  puo'  essere  resa  nota  mediante la
pubblicazione  dell'esito della selezione sui siti informatici di cui
all'art.  66,  comma 7,  del  Codice entro un termine non superiore a
quello indicato nell'art. 65, comma 1, del Codice.
  B)  Per  le  procedure  di  affidamento  di servizi di ingegneria e
architettura   di  importo  compreso  fra  100.000  e  le  soglie  di
applicazione  della  normativa  comunitaria  per  i  servizi  di  cui
all'art.  28,  comma 1,  lettera a)  e  lettera b),  del  Codice,  si
applicano  le  disposizioni della parte II, titolo II, del Codice per
quanto  riguarda  i  termini,  i  bandi,  gli  avvisi  di  gara  e la
pubblicita'.
  C)  Per  le  procedure  di  affidamento  di servizi di ingegneria e
architettura  di importo pari o superiore alle soglie di applicazione
della  normativa  comunitaria  per  i  servizi  di  cui  all'art. 28,
comma 1,  lettera a)  e  lettera b),  del  Codice,  si  applicano  le
disposizioni della parte II, titolo I, del Codice per quanto riguarda
i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicita'.
  D)  Per  le  procedure  di  affidamento  di servizi di ingegneria e
architettura  di  cui alle precedenti lettere B) e C) si applicano le
disposizioni  di  cui  al titolo IV, capo I e capo V, del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 554/1999. Si sottolinea l'importanza
di  definire  i  requisiti minimi per la partecipazione alle gare con
osservanza  di quanto previsto all'art. 66 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999.

3.  La  disciplina  per la valutazione delle offerte economiche nelle
 procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

  Le stazioni appaltanti sono invitate a procedere all'individuazione
dell'oggetto  delle attivita' da affidare mettendo a punto capitolati
prestazionali e disciplinari di gara accurati e definiti.
  In  analogia  con  quanto previsto nel settore dei lavori dall'art.
71,  comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
e  tenuto conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 3, del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   n.  554/1999,  si  suggerisce
l'opportunita',  in  relazione  alla  natura  della  prestazione,  di
prevedere  nel  bando  di  gara, in caso di procedura aperta, e nella
lettera  di  invito,  in  caso  di  procedura  ristretta o negoziata,
l'obbligo  per  gli offerenti di avere preso visione del luogo ove si
svolgera' il lavoro oggetto della prestazione.
  Per  quanto  attiene  alle  modalita'  di  definizione dell'importo
stimato    dell'appalto,    stante    l'abolizione    del   principio
dell'inderogabilita'  dei  minimi  tariffari, secondo quanto previsto
dall'art.  2,  comma 2,  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 233,
convertito  nella  legge  4 agosto  2006,  n.  248,  e  dall'art. 92,
comma 3,   del   Codice,   come   modificato  dall'art.  2,  comma 1,
lettera u),  del  decreto  legislativo  27 luglio  2007,  n.  113, le
stazioni  appaltanti  possono  utilizzare  come  criterio  o  base di
riferimento  le tariffe di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001,
ove motivatamente ritenute adeguate.
  L'importo stimato e' determinato dalla stazione appaltante al lordo
della  riduzione,  di cui all'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge
2 marzo  1989,  n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155,
prevista  per  le  prestazioni  relative  alla realizzazione di opere
pubbliche  o comunque di interesse pubblico, il cui onere e' in tutto
o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici.
  All'importo  stimato  e'  applicabile  da  parte dei concorrenti un
ribasso  unico,  relativo  agli  onorari professionali e alle spese e
comprensivo  della  riduzione  di  cui  all'art. 4, comma 12-bis, del
decreto-legge  2 marzo  1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile
1989, n. 155, richiamato dall'art. 92, comma 4, del Codice.
  In merito ai criteri di selezione delle offerte, nelle procedure di
affidamento  dei  servizi  di  ingegneria e architettura, il criterio
dell'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa, previsto dall'art. 64
del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999, appare il
piu' idoneo a garantire una corretta valutazione della qualita' delle
prestazioni  offerte  dagli  operatori economici rispetto al criterio
del  prezzo  piu'  basso, non funzionale alla valutazione dei profili
tecnici  e  professionali,  tipici  delle  attivita'  di ingegneria e
architettura.  Si  ritiene opportuno ricorrere al criterio del prezzo
piu'  basso  soltanto  in  caso  di semplicita' e ripetitivita' delle
prestazioni da svolgere.
  In  ragione  della  natura  dei  servizi  da  acquisire, in sede di
definizione  del  bando  di  gara  ovvero della lettera di invito, si
ritiene   opportuno   che,   nell'ambito  del  criterio  dell'offerta
economicamente   piu'   vantaggiosa,   gli  elementi  qualitativi  di
valutazione   delle  offerte  rivestano  complessivamente  un  "peso"
maggioritario rispetto all'elemento "prezzo" e all'elemento "tempo".
  Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento della gara, si puo'
fare  riferimento  all'art.  64  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  554/1999,  fermo restando il rispetto della circolare
1° marzo  2007  del  Dipartimento  politiche  comunitarie, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  111  del  15 maggio  2007, intitolata
"Principi  da  applicare,  da  parte delle stazioni appaltanti, nella
scelta  dei  criteri  di  selezione e di aggiudicazione di un appalto
pubblico  di  servizi". E quindi possibile determinare la qualita' ed
il  valore  tecnico dell'offerta prendendo in considerazione elementi
come  l'illustrazione  delle  modalita'  con  cui  saranno  svolte le
prestazioni  oggetto  dell'incarico,  il metodo, l'organizzazione del
lavoro  ovvero la composizione del gruppo proposto per lo svolgimento
del servizio. Elementi come l'esperienza, le referenze, i lavori gia'
realizzati,   le   risorse   disponibili  possono  essere  utilizzati
unicamente  come  criteri  di  selezione e non devono essere presi in
considerazione ai fini della valutazione dell'offerta. Il riferimento
all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 per le
modalita' di svolgimento della gara non vale, pertanto, per i punti 1
e  3,  lettera b),  del  comma 1.  Il presente indirizzo va applicato
anche  per  le  procedure  di  affidamento di servizi di ingegneria e
architettura  di  importo inferiore alle soglie di applicazione della
normativa  comunitaria  per  i  servizi  di cui all'art. 28, comma 1,
lettera a) e lettera b), del Codice.
    Roma, 16 novembre 2007

                        Il direttore generale
               per la regolazione dei lavori pubblici
                               Crocco

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.