cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
DURC, IN GAZZETTA IL DECRETO CON UN ELENCO DI ULTERIORI VIOLAZIONI OSTATIVE AL RILASCIO, PER LE IMPRESE EDILI. Forte protesta delle Associazioni di Categoria.
07/12/2007

Il 30 Novembre scorso e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°279 il D.M. 24 Ottobre 2007 inerente al "Documento unico di regolarita' contributiva"

Il Decreto entrera' in vigore il 31 Dicembre prossimo.

La Consulta Nazionale Artigianato e Piccola Media impresa edile ha diffuso in merito il seguente comunicato stampa:

IMPRESE ARTIGIANE E PMI DELL'EDILIZIA CONTRO IL DECRETO DURC

Roma, 5 dicembre 2007

La Consulta delle Costruzioni, fondata da CNA COSTRUZIONI, ANAEPA Confartigianato, ANIEM Confapi, Casartigiani e CLAAI, esprime forte dissenso sul decreto che attua le disposizioni della legge finanziaria 2007 in materia di DURC (documento unico di regolarita' contributiva).

Il decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 detta i termini e le modalita' per l'uso del DURC in seguito all'estensione dell'obbligo del documento, nato nell'edilizia, a tutte le imprese che richiedono benefici normativi e contributivi indipendentemente dal settore cui appartengono.

"È assolutamente condivisibile pretendere la regolarita' contributiva dalle imprese, affermano i Presidenti delle Associazioni della Consulta, ma il decreto introduce, anche per le imprese edili, in aggiunta alla mancata regolarita' contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il DURC per periodi variabili da 3 a 24 mesi. 

Nel caso dell'edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni. Gli estensori della norma forse non hanno ricordato che un'impresa di altri settori alla quale non si rilascia il DURC perde il diritto a benefici e contributi, ma puo' continuare a svolgere la sua attivita', mentre un'impresa edile senza DURC non puo' lavorare, visto che il documento e' necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati. 

Basti pensare che, a fronte dell'accertamento della mancata concessione del riposo giornaliero o settimanale inerente ad un numero di lavoratori superiore al 20 per cento del totale della manodopera regolarmente impiegata, anche in via del tutto episodica, corrisponde un periodo di non rilascio del DURC pari a 3 mesi. 

Si introduce cosi' il paradosso che per una violazione non grave si blocca l'impresa, mentre per la presenza di oltre il 20% di lavoratori in nero si blocca solo il cantiere".

Questo decreto, secondo la Consulta, e' l'ennesimo episodio che testimonia un approccio inaccettabile delle Istituzioni ai problemi della regolarita' e della sicurezza nel comparto delle costruzioni. 

La preoccupazione assolutamente condivisibile per la sicurezza dei lavoratori nel settore delle costruzioni ha generato negli ultimi anni una produzione legislativa e regolamentare abnorme, con il sovrapporsi di adempimenti costosi per le imprese artigiane e le PMI e di dubbia efficacia. 

"Gli indicatori economici dimostrano che dopo un periodo ininterrotto di crescita l'edilizia affronta una fase di recessione, ricordano i rappresentanti della Consulta , in questa situazione ci aspetteremmo sostegno alle imprese ed una efficace politica industriale per il settore che in questi anni ha contribuito in modo determinante allo sviluppo economico ed alla crescita dell'occupazione , invece si introducono normative che mettono le aziende nell'impossibilita di lavorare. Ci auguriamo che vi sia da parte del Ministero del Lavoro la volonta' di aprire un confronto per correggere un provvedimento che rischia dia produrre effetti opposti a quelli desiderati".

fonte: ANIEM

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.