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NUOVO DECRETO PER IL DURC. Circolare esplicativa dell'ANCE.
12/12/2007

In merito ai contenuti del Decreto, innanzitutto viene precisato che il possesso del durc e` richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall`ordinamento nonche` ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Continua ....

Durc: chiarimenti sulle cause ostative 

fonte: ANCE (Associazione nazionale Costruttori edili)

Il decreto e` stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 ed entra in vigore il 31 dicembre prossimo.

In merito ai contenuti dello stesso, innanzitutto viene precisato che il possesso del durc e` richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall`ordinamento nonche` ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.

Il provvedimento, inoltre, chiarisce, per il settore dell`edilizia, che il durc ovvero ogni altra certificazione di regolarita` contributiva, e` rilasciato, oltre che ovviamente dagli Istituti previdenziali Inps e Inail, dalle Casse Edili costituite da una o piu` associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale.

Con tale disposizione e` stato dato esito agli interventi delle parti sociali del settore, tesi a dare soluzione al problema delle cosiddette casse edili anomale,  gia` presenti o che dovessero essere costituite in prosieguo.
(Aedilweb: Attualmente le Casse Edili soprannominate “anomale”, perche' basate su contratti a minor costo che vengono depositati presso il Cnel, sono quattro: Cassa Edile Sicilia, Cassa Sardegna, Edilcassa di Bolzano e Cenai)


Il decreto precisa anche quali debbano essere i contenuti del durc, elenca i requisiti di regolarita` contributiva, specifica i tempi di rilascio del documento, il periodo di validita` dello stesso nonche` le cause ostative al suo rilascio (per quest`ultimo aspetto con riguardo ai benefici economici e normativi).

In buona sostanza viene data omogeneita` a regolamentazioni gia` introdotte da disposizioni precedenti.

Si segnala, tra le novita` introdotte dal decreto, quella prevista dal terzo comma dell`art. 7 in base alla quale - in carenza dei requisiti di regolarita` contributiva - le Casse Edili, prima dell`emissione del durc o dell`annullamento del documento gia` rilasciato, invitano l`interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

In questi casi il termine di 30 giorni per il rilascio del durc e` sospeso sino all`avvenuta regolarizzazione (art. 6, comma 3) tranne nel caso di cui all`art. 8, comma 3 del decreto stesso.

Tale ultima disposizione stabilisce che - ai soli fini della partecipazione a gare di appalto - non osta al rilascio del durc uno scostamento non grave tra le somme dovute e versate, con riferimento a ciascun Istituto e a ciascuna Cassa Edile e che non e` da considerare grave lo scostamento inferiore o pari al 5% con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, in ogni caso, uno scostamento inferiore ai 100 euro. Resta ovviamente fermo l`obbligo di versamento dell`importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del durc.

Costituiscono cause ostative al rilascio del durc, ai soli fini dell`esclusione dai benefici economici e normativi, come del resto specificato nel dettato normativo dei commi 1175 e 1176 dell`art. 1 della legge finanziaria 2007, le violazioni di cui all`art. 9 dello stesso decreto e individuate in modo tassativo nell`allegato A allo stesso decreto, accertate con provvedimento amministrativo o giurisdizionale definitivo.

Su questo specifico aspetto e` in corso di diramazione, nelle more dell`entrata in vigore del decreto in esame, una circolare del Ministero del lavoro, sollecitata dall`Ance proprio con lo scopo di chiarire i richiamati esatti termini del citato articolo 9.

Con riguardo alla previsione, contenuta nell`allegato al decreto, relativa agli articoli 7 e 9 del D. Lgs. n. 66/2003 (riposo giornaliero e settimanale), si sottolinea come la violazione dei suddetti articoli sia ostativa al rilascio del durc solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.

In questo senso l`Ance e` intervenuta, nella considerazione che, altrimenti, gli effetti della stessa sarebbero stati inopinatamente particolarmente gravosi.

Per completezza si unisce alla presente anche una nota che riporta le disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all`art. 9 del decreto, elencate nell`allegato A allo stesso, esplicitandone il contenuto.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni anche alla luce dell`emananda circolare applicativa del Ministero del lavoro.

 


 
 
 
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