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sentenze e pareri: RICONOSCIUTA LA RESPONSABILITÀ DI UNA STAZIONE APPALTANTE PER MANCATA AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO. il Consiglio di Stato condanna l'amministrazione al pagament
14/12/2007

il Consiglio di Stato condanna l'amministrazione al pagamento di euro € 810.066,18 comprensivi delle spese affrontate per la partecipazione alla gara (polizza fideiussoria e spedizione del plico) e del mancato guadagno (dell'10% dell'offerta economica) mentre nulla e' dovuto per il mancato rinnovo del certificato Soa in quanto non impedisce alla ricorrente di partecipare in associazione temporanea con altre imprese. Il seguito della vicenda sara' davanti alla Corte dei Conti.<

In tema di risarcimento del danno da mancata (illegittima aggiudicazione) merita di essere segnalata la decisione numero 2472 del 3 maggio 2006 del Consiglio di Stato.

In essa infatti vengono dettagliatamente riconosciute alcune voci di danno mentre altre ne restano escluse:

< Va pure accolta la domanda di risarcimento del danno, consistente sia nelle spese affrontate per la partecipazione alla gara, sia nel mancato guadagno, dal momento che *** era gia' stata individuata come aggiudicataria e che quindi il provvedimento di esclusione equivale all'annullamento dell'aggiudicazione. Vanno liquidati € 491 per la polizza fideiussoria ed € 123,95 di spedizione del plico con l'offerta. Il mancato guadagno va liquidato nella misura dell'10% dell'offerta economica, di € 8.100.661,85, e quindi in € 810.066,18. Quanto alla spesa per la redazione del progetto, e' in atti una parcella non firmata, senza intestazione, e non corredata da parere di un ordine professionale. Tale voce di danno, pertanto, non e' provata e non puo' essere liquidata.

La societa' fa presente che la mancata aggiudicazione le ha impedito il rinnovo quinquennale della qualificazione nella categoria VI della categoria G3 dei lavori pubblici, scaduta nel 2004, e chiede il risarcimento nella misura del 10% dell'importo della classifica. 

Il Collegio, premesso che il danno andrebbe semmai calcolato sulla base della differenza tra la VI e la V classifica, osserva: 

1) che il mancato rinnovo della qualificazione nella classifica VI non impedisce alla ricorrente di partecipare in associazione temporanea con altre imprese, anche in Italia, a gare che richiedano quella classifica (articolo 3, comma 8, del regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 25 gennaio 2000 n. 34); come del resto ha partecipato in associazione nel caso in esame; 

2) che, inoltre, non e' documentata la categoria per la quale la societa' e' stata qualificata nel 2004, alla scadenza della precedente qualificazione; 

3) che, infine, non e' escluso che possa ottenere la revisione della classifica minore, eventualmente ottenuta, sulla base della presente decisione. La voce di danno, priva del requisito della certezza, va pertanto esclusa dalla liquidazione.>

VISIONA LA SENTENZA

Prefazione A cura di Sonia Lazzini

fonte: diritto.it

 


 
 
 
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