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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti
09/01/2008

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DECRETO 30 Ottobre 2007 - Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti. (GU n. 299 del 27-12-2007 )

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DECRETO 30 Ottobre 2007 

Comunicazioni  obbligatorie  telematiche  dovute dai datori di lavoro
pubblici e privati ai servizi competenti.

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO PER LE RIFORME
                          E LE INNOVAZIONI
                   NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  Visto  l'art. 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 "Legge Finanziaria 2007";
  Visto l'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n.  82, cosi' come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159
- Codice dell'amministrazione digitale;
  Visto   l'accordo  in  Conferenza  unificata  dell'11 luglio  2002,
concernente  "Linee  guida  per  rendere  operativo in tempi brevi il
sistema informativo lavoro (SIL)";
  Acquisito il parere dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione professionale dei
lavoratori  (ISFOL),  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data 25 maggio 2007;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  4-bis,  commi 6-ter e 7 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni
e  integrazioni,  occorre  definire  i  moduli  per  le comunicazioni
obbligatorie    dei   datori   di   lavoro   e   delle   imprese   di
somministrazione,  le  modalita'  di trasferimento dei dati nonche' i
tempi  di  applicazione  con  i  quali  i datori di lavoro pubblici e
privati   debbono  avvalersi  dei  servizi  informatici  dei  servizi
competenti;
  D'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  istituita  ai  sensi del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  raggiunta  in  data
30 ottobre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "modulo",  modello in base al quale, ai fini degli adempimenti
degli  obblighi  previsti  dal  presente provvedimento, devono essere
redatti i documenti di cui alle successive lettere b), c), d) ed e);
    b) "Unificato  Lav",  il modulo per le comunicazioni obbligatorie
dei  datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti
pubblici  economici  e  le  pubbliche amministrazioni di cui all'art.
9-bis,  comma 2  della  legge  28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni  ed  integrazioni;  di  cui  all'art. 21, comma 1 della
legge   29 aprile   1949,  n.  264,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;   all'art.  4-bis,  comma  5  del  decreto  legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni;
    c) "Unificato  Somm", il modulo per le comunicazioni obbligatorie
delle agenzie di somministrazione, di cui all'art. 4-bis, comma 4 del
decreto   legislativo   21 aprile   2000,   n.   181,   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    d) "Unificato  Urg", il modulo per le comunicazioni di assunzione
effettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze produttive, di cui
all'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    e) "Unificato  VARDatori",  il  modulo  per  la  comunicazione di
variazione  della  ragione  sociale, del trasferimento d'azienda o di
ramo  di  essa,  di  cui all'art. 4-bis, comma 5, lettera e-quater ed
e-quinques   del   decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n.  181  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    f) "servizi  competenti",  i  servizi di cui all'art. 1, comma 2,
lettera g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
    g) "soggetti  obbligati",  i  datori  di lavoro privati, gli enti
pubblici economici, le pubbliche amministrazioni;
    h) "soggetti   abilitati",  i  soggetti  obbligati  direttamente,
nonche'  gli  organismi  che ai sensi della normativa vigente possono
effettuare  le  comunicazioni  in  loro  nome e per conto, secondo le
modalita' stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma;
    i) "sede  operativa",  la  sede  legale  o altra sede individuata
dalle  agenzie di somministrazione per effettuare le comunicazioni di
cui al presente decreto;
    j) "servizi   informatici",  le  procedure  applicative  messe  a
disposizione   dai  servizi  competenti  ai  soggetti  abilitati  per
consentire   la  trasmissione  informatica  dei  moduli,  secondo  le
modalita'  stabilite  da  ciascuna  regione  e provincia autonoma, in
conformita'  a  quanto  previsto  al  comma 1-bis  dell'art.  71, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed
integrazioni;
    k) "data   certa  di  trasmissione",  la  data  risultante  dalla
procedura  di  validazione  temporale attestante il giorno e l'ora in
cui  il  modulo e' stato ricevuto dai servizi informatici di cui alla
precedente lettera j).

        
      
                               Art. 2.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto definisce gli standard e le regole per la
trasmissione  informatica  delle  comunicazioni  dovute dai datori di
lavoro   pubblici  e  privati  ai  servizi  competenti,  al  fine  di
assicurare  l'unitarieta'  e  l'omogeneita'  del  Sistema Informativo
Lavoro su tutto il territorio nazionale.
  2.  I  servizi competenti rendono disponibili i servizi informatici
necessari  per  consentire  la  trasmissione  informatica dei moduli,
assicurando  gli  standard  tecnici  minimi  stabiliti  nel  presente
decreto.
  3.  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto si applicano alle
comunicazioni  di  cui  all'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 - legge Finanziaria 2007.

        
      
                               Art. 3.
                Adozione dei moduli di comunicazione
  1.  Sono  adottati  i  moduli  "Unificato-Lav", "Unificato-Somm", e
"Unificato-VARDatori" di cui rispettivamente agli allegati A, B, e C,
secondo  i  sistemi  di  classificazione  di  cui all'Allegato D e il
formato   di   trasmissione  di  cui  all'allegato  E.  Gli  allegati
costituiscono parte integrante del presente decreto.
  2.  E'  adottato il modulo "Unificato Urg" di cui allegato F per le
comunicazioni  sintetiche  d'urgenza  da  effettuare  entro il giorno
antecedente  ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge
1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito con modificazioni dalla legge
28 novembre   1996,  n.  608,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1,
comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3.  I  moduli  di  cui ai commi precedenti sostituiscono ogni altro
modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto.

        
      
                               Art. 4.
                      Modalita' di trasmissione
  1.  I  moduli  di  cui  al precedente art. 3, comma 1 devono essere
trasmessi  esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi
disponibili  dai  servizi  competenti.  I  moduli  trasmessi  con  le
modalita' di cui al presente comma soddisfano i requisiti della forma
scritta  e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
  2.  Per  i datori di lavoro domestico la trasmissione dei moduli e'
consentita  anche con modalita' diverse, purche' idonee a documentare
la data certa di trasmissione.
  3.  La  trasmissione del modulo "Unificato Urg", di cui all'art. 3,
comma 2  e'  consentita  anche  con la modalita' di cui al successivo
comma 6.
  4.  I  servizi  competenti  rilasciano,  per il tramite dei servizi
informatici,  una  ricevuta  dell'avvenuta  trasmissione indicante la
data  e  l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che
fa  fede,  salvo  prova  di  falso,  per documentare l'adempimento di
legge.
  5.  In  caso  di mancato funzionamento dei servizi informatici, che
non consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, i servizi
competenti   rilasciano   su   richiesta   degli  interessati  idonea
documentazione attestante l'adempimento.
  6.  Nell'ipotesi  di  cui al comma precedente, i soggetti obbligati
sono  comunque  tenuti  ad  effettuare  una  comunicazione  sintetica
d'urgenza,  utilizzando  il  modulo "Unificato Urg" ad un fax service
messo  a  disposizione  dal  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  o  dalle  regioni;  resta  fermo  l'obbligo  di  invio della
comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile
successivo.
  7.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblica sul
proprio   sito   telematico  www.lavoro.go.it  l'elenco  dei  servizi
informatici.

        
      
                               Art. 5.
                 Pluriefficacia della comunicazione
  Le  comunicazioni  inviate  al  servizio  competente nel cui ambito
territoriale  e'  ubicata  la  sede  di  lavoro  sono  valide  ai fin
dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli
enti previdenziali, previsti dalla normativa seguente:
    a) art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38;
    b) art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708.

        
      
                               Art. 6.
                 Modalita' di trasferimento dei dati
  1.  Ai fini di quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 6 del decreto
legislativo  21  aprile  2000,  n.  181, come sostituito dall'art. 1,
comma  1184  della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria
2006,  i  servizi  competenti  trasmettono  al Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale le comunicazioni con le modalita' tecniche
indicate  nell'allegato  G,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.
  2.  Le  modifiche  all'allegato  tecnico di cui al comma precedente
verranno  sviluppate e rese disponibili secondo le modalita' previste
dalle regole tecniche di cui al comma 1-bis dell'art. 71, del decreto
legislativo  7 marzo  2005,  n.  82  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  3.  Il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale inoltra le
predette  comunicazioni  all'Istituto nazionale di previdenza sociale
(INPS),  all'Istituto  nazionale per le assicurazioni e infortuni sul
lavoro  (INAIL),  e  alle  altre  forme  previdenziali  sostitutive o
esclusive,  nonche' alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo
(UTG),  nell'ambito  del  sistema  pubblico  di  connettivita'  e nel
rispetto  delle  regole  tecniche  di  sicurezza  di cui all'art. 71,
comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

        
      
                               Art. 7.
                             Abrogazioni
  A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogati:
    a)  il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 20 dicembre 1995, concernente l'adozione del modello C/ASS;
    b)  il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del  1° settembre  1999, concernente l'adozione del modulo denominato
"Modello Unificato - Temp".

        
      
                               Art. 8.
                         Regime transitorio
  1.   I   soggetti  obbligati  e  abilitati  tenuti  ad  inviare  le
comunicazioni  nei  territori  in  cui  non sono ancora disponibili i
servizi  informatici,  adempiono  agli  obblighi per il tramite di un
dominio  messo  a  disposizione  dal  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza sociale.
  2. Al fine di consentire l'adeguamento delle procedure informatiche
dei  soggetti  obbligati  ed  abilitati,  l'obbligo  di trasmettere i
moduli  esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre
dal  1° marzo  2008.  Fino  a tale data quanto previsto al precedente
art.  5  si  applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite
dei servizi informatici.
  3.  Per  far  fronte  alle  esigenze di bilinguismo della provincia
autonoma  di  Bolzano,  le  disposizioni  di cui al comma 2 decorrono
dalla data del l' dicembre 2008.

        
      
                               Art. 9.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  quindici  giorni  dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 ottobre 2007
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               Damiano
                     Il Ministro per le riforme
           e le innovazioni nella pubblica amministrazione
                              Nicolais
              Avvertenza:  Si  omette la pubblicazione degli allegati
          in quanto gli stessi sono pubblicati sul sito del Ministero
          del   lavoro   e  della  previdenza  sociale  all'indirizzo
          http://www.lavoro.gov.it/CO/RM/Norme/

 


 
 
 
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