DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2007, n.254
Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, che istituisce
il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante
modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.
204, recante Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei
lavori pubblici;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
luglio 2006 e del 5 aprile 2007, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006 e n. 154 del 5 luglio
2007, con i quali e' stata data attuazione al citato decreto-legge n.
181/2006;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in
particolare l'articolo 1, commi 170 e 171, concernente la
soppressione del Registro italiano dighe ed il trasferimento delle
relative competenze e risorse in capo al Ministero delle
infrastrutture e l'articolo 2, commi da 82 a 84 in materia di
convenzioni uniche autostradali;
Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163,
recante attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le
direttive 1996/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilita' del
sistema ferroviario transeuropeo;
Visto l'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 luglio 2007 e
del 27 agosto 2007;
Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella
seduta del 1° agosto 2007;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i
Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con
il Parlamento e le riforme istituzionali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Organizzazione centrale e decentrata del Ministero
1. Il Ministero delle infrastrutture, di seguito denominato:
«Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1,
lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza,
lettera d-bis), e comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati,
e' articolato, a livello centrale, in undici direzioni generali.
2 . Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di:
a) Direzione generale per la programmazione;
b) Direzione generale per lo sviluppo del territorio;
c) Direzione generale per la regolazione;
d) Direzione generale per gli affari generali e del personale;
e) Direzione generale per le politiche abitative;
f) Direzione generale per le infrastrutture stradali;
g) Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali
ed aeroportuali;
h) Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed
elettriche;
i) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi
speciali;
j) Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle
infrastrutture;
k) Direzione generale per l'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo.
3. Sono, inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di
cui alla allegata Tabella A, tre incarichi di livello dirigenziale
generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai
sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche', nell'ambito degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, quattro incarichi di livello
dirigenziale non generale.
4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' incardinato
nell'assetto organizzativo in cui e' articolato il Ministero ed
esercita le funzioni di competenza secondo le modalita' previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204. Resta
ferma, a tale fine, la dotazione delle posizioni di funzione
dirigenziale presso lo stesso Consiglio, nel quadro della dotazione
organica di cui alla allegata Tabella A, rispettivamente in numero di
sette posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e 26 posizioni dirigenziali non generali.
5. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
6. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto
2007, ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come riordinati in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
7. Le Direzioni generali in cui e' articolato il Ministero delle
infrastrutture costituiscono centro di responsabilita' amministrativa
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
63, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
«Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1997, n. 195, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
ordinario.
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152,
recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernente la struttura organizzativa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma
dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2003, n. 149.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio
2004, n. 184, recante «Riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2004, n. 174.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del
Consiglio superiore dei lavori pubblici», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2006, n. 129.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri», convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006, n. 233, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 luglio 2006, recante «Organizzazione del Ministero
delle infrastrutture», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 aprile 2007, recante «Modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2006
relativo alla ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e
del Ministero dei trasporti, ai sensi del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007.
- Il testo dell'art. 2, commi 170 e 171, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e' il seguente:
«170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai
sensi dell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso.
171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al
Registro italiano dighe, ai sensi del citato art. 91,
comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche'
dell'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono
esercitati dalle articolazioni amministrative individuate
con il regolamento di organizzazione del Ministero,
adottato ai sensi dell'art. 1, comma 23, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del
citato regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici
periferici del Registro italiano dighe continua ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai
sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.».
- Il testo dell'art. 2, commi da 82 a 84, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e' il seguente:
«82. In occasione del primo aggiornamento del piano
finanziario che costituisce parte della convenzione
accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima
revisione della convenzione medesima, successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' in
occasione degli aggiornamenti periodici del piano
finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche
della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore,
nonche' quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla
revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente
valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti
dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione
unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione
originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi, deve
perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza
dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si
creano i presupposti per la revisione della convenzione.
83. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del
rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione
al perseguimento degli interessi generali connessi
all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del
servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di
efficienza e di qualita' e in condizioni di economicita' e
di redditivita', e nel rispetto dei principi comunitari e
delle eventuali direttive del CIPE, le clausole della
convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso
adeguate in modo da assicurare:
a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo
delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione
periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del
traffico, della dinamica dei costi nonche' del tasso di
efficienza e qualita' conseguibile dai concessionari;
b) la destinazione della extraprofittabilita'
generata in virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali
di attivita' commerciali;
c) il recupero della parte degli introiti tariffari
relativi a impegni di investimento programmati nei piani
finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari
dovuti per investimenti programmati del piano finanziario
esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli
stessi investimenti, accertata dal concedente;
e) la specificazione del quadro informativo minimo
dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le
societa' concessionarie trasmettono annualmente, anche
telematicamente, ad ANAS S.p.A. per l'esercizio dei suoi
poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei
concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.A. rende
analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture
per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo
nonche' vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.A.;
l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di
direttiva e di ispezione in ordine alle modalita' di
raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei
concessionari;
f) la individuazione del momento successivamente al
quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione
dei lavori rientra nel rischio d'impresa del
concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto
del terzo;
g) il riequilibrio dei rapporti concessori, per
quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la
valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o
collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di
inadempimento delle clausole della convenzione imputabile
al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione
di tali sanzioni in funzione della gravita'
dell'inadempimento;
i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore
realizzazione del principio di effettivita' della clausola
di decadenza dalla concessione, nonche' di maggiore
efficienza, efficacia ed economicita' del relativo
procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e
del contraddittorio.
84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82,
concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto
stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei
servizi di pubblica utilita' (NARS), sono sottoposti
all'esame del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), anche al fine di
verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83.
Tale esame si intende assolto positivamente in caso di
mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla
richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi
di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del
CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il
parere e' reso entro trenta giorni dalla trasmissione.
Decorso il predetto termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le
convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non
si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le
parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni
di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta
giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga
di non accettare la proposta, si applica quanto previsto
dai commi 87 e 88.».
- Il testo dell'art. 14, del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 163, recante «Attuazione della direttiva
2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE
relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario
transeuropeo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 ottobre 2007, n. 234, supplemento ordinario, e' il
seguente:....
|