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Gazzetta Ufficiale: gazz.Uff.: Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture
22/01/2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2007, n.254 - Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture. (GU n. 7 del 9-1-2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2007, n.254 

Regolamento   concernente   le  disposizioni  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17,  comma 4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di
investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli incentivi
all'occupazione  e  della  normativa  che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, che istituisce
il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  giugno  2003,  n. 152, recante
modifiche  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la  struttura  organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184,  recante  riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.
204,  recante  Regolamento  di  riordino  del Consiglio superiore dei
lavori pubblici;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  Visti  i  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
luglio  2006  e del 5 aprile 2007, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del 3 agosto 2006 e n. 154 del 5 luglio
2007, con i quali e' stata data attuazione al citato decreto-legge n.
181/2006;
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti   in   materia  tributaria  e  finanziaria,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  24  novembre  2006,  n.  286,  ed  in
particolare   l'articolo 1,   commi 170   e   171,   concernente   la
soppressione  del  Registro  italiano dighe ed il trasferimento delle
relative   competenze   e   risorse   in   capo  al  Ministero  delle
infrastrutture  e  l'articolo  2,  commi da  82  a  84  in materia di
convenzioni uniche autostradali;
  Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163,
recante   attuazione  della  direttiva  2004/50/CE  che  modifica  le
direttive  1996/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilita' del
sistema ferroviario transeuropeo;
  Visto  l'articolo 1,  commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli atti normativi nell'Adunanza del 9 luglio 2007 e
del 27 agosto 2007;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Conferenza  Stato-Regioni nella
seduta del 1° agosto 2007;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i
Ministri   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  dell'economia  e delle finanze e per i rapporti con
il Parlamento e le riforme istituzionali;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

         Organizzazione centrale e decentrata del Ministero

  1.  Il  Ministero  delle  infrastrutture,  di  seguito  denominato:
«Ministero»,  esercita  le  funzioni di cui all'articolo 42, comma 1,
lettere a),  b),  d-ter),  d-quater)  e,  per  quanto  di competenza,
lettera d-bis), e comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.  Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati,
e' articolato, a livello centrale, in undici direzioni generali.
  2 . Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di:
    a) Direzione generale per la programmazione;
    b) Direzione generale per lo sviluppo del territorio;
    c) Direzione generale per la regolazione;
    d) Direzione generale per gli affari generali e del personale;
    e) Direzione generale per le politiche abitative;
    f) Direzione generale per le infrastrutture stradali;
    g) Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali
ed aeroportuali;
    h) Direzione  generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed
elettriche;
    i) Direzione  generale  per  l'edilizia  statale e gli interventi
speciali;
    j) Direzione  generale  per  la  sicurezza  e  la vigilanza sulle
infrastrutture;
    k) Direzione   generale   per   l'interoperabilita'  del  sistema
ferroviario transeuropeo.
  3.  Sono,  inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di
cui  alla  allegata  Tabella A, tre incarichi di livello dirigenziale
generale  con  funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai
sensi  dell'articolo  19,  commi  4  e 10, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  nonche',  nell'ambito degli uffici di diretta
collaborazione   del   Ministro,   quattro   incarichi   di   livello
dirigenziale non generale.
  4.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e' incardinato
nell'assetto  organizzativo  in  cui  e'  articolato  il Ministero ed
esercita  le funzioni di competenza secondo le modalita' previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204. Resta
ferma,  a  tale  fine,  la  dotazione  delle  posizioni  di  funzione
dirigenziale  presso  lo stesso Consiglio, nel quadro della dotazione
organica di cui alla allegata Tabella A, rispettivamente in numero di
sette  posizioni  dirigenziali  generali, di cui una da attribuire ai
sensi  dell'articolo 19,  comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e 26 posizioni dirigenziali non generali.
  5.    Costituiscono    organi   decentrati   del   Ministero   nove
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
  6.  Nell'ambito  del  Ministero  operano  gli  organismi collegiali
individuati  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto
2007, ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come  riordinati  in  attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
  7.  Le  Direzioni  generali in cui e' articolato il Ministero delle
infrastrutture costituiscono centro di responsabilita' amministrativa
ai  sensi  dell'articolo  3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279.

      
                  Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare le leggi e di
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              -  Il  testo  dell'art.  17,  comma 4-bis,  della legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.  4-bis.  - L'organizzazione e la disciplina degli
          uffici  dei  Ministeri  sono  determinate,  con regolamenti
          emanati  ai  sensi  del  comma 2,  su proposta del Ministro
          competente  d'intesa  con  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  con  il  Ministro del tesoro, nel rispetto dei
          principi  posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  e  successive  modificazioni,  con  i  contenuti e con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              -  La  legge  15 marzo  1997, n. 59, recante «Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          Amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa»,
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
          63, supplemento ordinario.
              - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
          «Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
          1997, n. 195, supplemento ordinario.
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
          «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I  della  legge  15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
          ordinario.
              -  La  legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in
          materia  di investimenti, delega al Governo per il riordino
          degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
          disciplina  l'INAIL,  nonche'  disposizioni per il riordino
          degli  enti  previdenziali»,  e'  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario.
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante  «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento ordinario.
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle   amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  9 maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario.
              -  Il  decreto  legislativo  12 giugno  2003,  n.  152,
          recante  «Modifiche  al decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n.   300,   concernente   la  struttura  organizzativa  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti a norma
          dell'art.   1  della  legge  6 luglio  2002,  n.  137»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2003, n. 149.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio
          2004, n. 184, recante «Riorganizzazione del Ministero delle
          infrastrutture   e  dei  trasporti»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2004, n. 174.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          2006,   n.   204,  recante  «Regolamento  di  riordino  del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2006, n. 129.
              -  Il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei  Ministeri»,  convertito  in  legge, con modificazioni,
          dall'art.  1,  della  legge  17 luglio  2006,  n.  233,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  5 luglio  2006,  recante «Organizzazione del Ministero
          delle   infrastrutture»,   e'   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  5 aprile  2007,  recante  «Modifiche  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  20 ottobre  2006
          relativo  alla  ricognizione  in  via  amministrativa delle
          strutture  trasferite  del Ministero delle infrastrutture e
          del  Ministero  dei  trasporti,  ai sensi del decreto-legge
          18 maggio  2006,  n.  181»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007.
              -   Il   testo   dell'art.  2,  commi 170  e  171,  del
          decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni
          urgenti  in  materia  tributaria e finanziaria», pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   3 ottobre   2006,   n.  230,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2006, n. 286, e' il seguente:
              «170.  Il  Registro  italiano dighe (RID), istituito ai
          sensi   dell'art.  91,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso.
              171.  I  compiti  e  le  attribuzioni  facenti  capo al
          Registro  italiano  dighe,  ai  sensi  del  citato art. 91,
          comma 1,  del  decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche'
          dell'art.   10  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24 marzo  2003, n. 136, sono
          trasferiti   al  Ministero  delle  infrastrutture,  e  sono
          esercitati  dalle  articolazioni amministrative individuate
          con   il   regolamento  di  organizzazione  del  Ministero,
          adottato  ai sensi dell'art. 1, comma 23, del decreto-legge
          18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del
          citato  regolamento,  l'attivita'  facente capo agli uffici
          periferici  del  Registro italiano dighe continua ad essere
          esercitata  presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai
          sensi  dell'art.  11  del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.».
              -   Il  testo  dell'art.  2,  commi da  82  a  84,  del
          decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni
          urgenti  in  materia  tributaria e finanziaria», pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   3 ottobre   2006,   n.  230,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2006, n. 286, e' il seguente:
              «82.  In  occasione  del  primo aggiornamento del piano
          finanziario   che   costituisce   parte  della  convenzione
          accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima
          revisione  della convenzione medesima, successivamente alla
          data  di entrata in vigore del presente decreto, nonche' in
          occasione   degli   aggiornamenti   periodici   del   piano
          finanziario  ovvero  delle  successive revisioni periodiche
          della  convenzione,  il  Ministro  delle infrastrutture, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          assicura  che  tutte  le  clausole convenzionali in vigore,
          nonche'  quelle  conseguenti  all'aggiornamento ovvero alla
          revisione,  siano inserite in una convenzione unica, avente
          valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti
          dall'aggiornamento  ovvero  dalla revisione. La convenzione
          unica,  che  sostituisce  ad  ogni  effetto  la convenzione
          originaria,  nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi, deve
          perfezionarsi   entro   un  anno  dalla  data  di  scadenza
          dell'aggiornamento  periodico  ovvero  da  quella in cui si
          creano i presupposti per la revisione della convenzione.
              83.  Al  fine di garantire una maggiore trasparenza del
          rapporto  concessorio,  di adeguare la sua regolamentazione
          al   perseguimento   degli   interessi   generali  connessi
          all'approntamento  delle infrastrutture e alla gestione del
          servizio   secondo   adeguati   livelli  di  sicurezza,  di
          efficienza  e di qualita' e in condizioni di economicita' e
          di  redditivita',  e nel rispetto dei principi comunitari e
          delle  eventuali  direttive  del  CIPE,  le  clausole della
          convenzione  unica  di  cui  al  comma 82 sono in ogni caso
          adeguate in modo da assicurare:
                a) la  determinazione del saggio di adeguamento annuo
          delle  tariffe  e  il  riallineamento  in sede di revisione
          periodica  delle  stesse  in  ragione  dell'evoluzione  del
          traffico,  della  dinamica  dei  costi nonche' del tasso di
          efficienza e qualita' conseguibile dai concessionari;
                b) la    destinazione    della   extraprofittabilita'
          generata  in  virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali
          di attivita' commerciali;
                c) il  recupero  della parte degli introiti tariffari
          relativi  a  impegni  di investimento programmati nei piani
          finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
                d) il   riconoscimento  degli  adeguamenti  tariffari
          dovuti  per  investimenti programmati del piano finanziario
          esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli
          stessi investimenti, accertata dal concedente;
                e) la  specificazione  del  quadro informativo minimo
          dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le
          societa'   concessionarie  trasmettono  annualmente,  anche
          telematicamente,  ad  ANAS  S.p.A. per l'esercizio dei suoi
          poteri   di   vigilanza   e   controllo  nei  riguardi  dei
          concessionari,  e  che,  a propria volta, ANAS S.p.A. rende
          analogamente  disponibili  al Ministro delle infrastrutture
          per  l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo
          nonche'  vigilanza  tecnica  ed  operativa  su ANAS S.p.A.;
          l'esercizio,  da  parte  di  ANAS  S.p.a.,  del  potere  di
          direttiva  e  di  ispezione  in  ordine  alle  modalita' di
          raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei
          concessionari;
                f) la  individuazione  del momento successivamente al
          quale  l'eventuale  variazione degli oneri di realizzazione
          dei    lavori    rientra    nel   rischio   d'impresa   del
          concessionario,  salvo  i casi di forza maggiore o di fatto
          del terzo;
                g) il   riequilibrio  dei  rapporti  concessori,  per
          quanto  riguarda  l'utilizzo  a  fini  reddituali ovvero la
          valorizzazione  dei  sedimi destinati a scopi strumentali o
          collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
                h) l'introduzione  di  sanzioni  a  fronte di casi di
          inadempimento  delle  clausole della convenzione imputabile
          al  concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione
          di    tali    sanzioni    in    funzione   della   gravita'
          dell'inadempimento;
                i) l'introduzione  di  meccanismi  tesi alla migliore
          realizzazione  del principio di effettivita' della clausola
          di   decadenza   dalla  concessione,  nonche'  di  maggiore
          efficienza,   efficacia   ed   economicita'   del  relativo
          procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e
          del contraddittorio.
              84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82,
          concordati  tra  le  parti e redatti conformemente a quanto
          stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per
          l'attuazione   delle  linee  guida  sulla  regolazione  dei
          servizi   di  pubblica  utilita'  (NARS),  sono  sottoposti
          all'esame    del    Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione   economica   (CIPE),   anche   al  fine  di
          verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83.
          Tale  esame  si  intende  assolto  positivamente in caso di
          mancata  deliberazione  entro  quarantacinque  giorni dalla
          richiesta  di  iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi
          di  convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del
          CIPE,  sono  successivamente  trasmessi  alle Camere per il
          parere   delle   Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia  e  per le conseguenze di carattere finanziario. Il
          parere  e'  reso  entro  trenta  giorni dalla trasmissione.
          Decorso  il  predetto  termine  senza  che  le  Commissioni
          abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva competenza, le
          convenzioni  possono  essere comunque adottate. Qualora non
          si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le
          parti  entro  quattro mesi dal verificarsi delle condizioni
          di  cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta
          giorni  una propria proposta. Qualora il concedente ritenga
          di  non  accettare  la proposta, si applica quanto previsto
          dai commi 87 e 88.».
              -  Il  testo  dell'art.  14,  del  decreto  legislativo
          10 agosto 2007, n. 163, recante «Attuazione della direttiva
          2004/50/CE  che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE
          relative   all'interoperabilita'  del  sistema  ferroviario
          transeuropeo»,    pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          8 ottobre  2007,  n.  234,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:....

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