AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE
PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2008
Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai
sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la soluzione
delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n), del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Art. 2.
Soggetti richiedenti
1. La stazione appaltante, una parte interessata ovvero piu' parti
interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere
all'Autorita' istanza di parere relativamente a questioni insorte
durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture.
2. Possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti:
la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad
esprimere all'esterno la volonta' del richiedente;
l'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad
esprimere all'esterno la volonta' del richiedente;
soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche'
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la
volonta' del richiedente.
Art. 3.
Istanze non ammissibili
1. Si considerano non ammissibili le istanze presentate:
su una questione riguardante la fase successiva al provvedimento
di aggiudicazione definitiva;
nel caso in cui per la fattispecie oggetto dell'istanza e' stato
presentato ricorso innanzi all'autorita' giudiziaria;
in assenza di una controversia insorta fra le parti interessate;
da soggetti che non rientrano tra quelli individuati dal
precedente art. 2, comma 2.
Art. 4.
Presentazione e contenuti dell'istanza
1. L'istanza, da inoltrare secondo il modello presente sul sito
dell'Autorita', puo' essere trasmessa tramite:
fax;
raccomandata del servizio postale;
per posta elettronica certificata ai sensi della normativa
vigente.
2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere, pena la non
ammissibilita' della stessa, le seguenti informazioni:
intestazione riportante la seguente dicitura «istanza di parere
per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n),
del d. Lgs. n. 163/2006»;
indicazione del/i soggetto/i richiedente/i;
eventuale/i soggetto/i controinteressato/i;
qualora intervenuta, data dell'aggiudicazione provvisoria;
eventuale pendenza, per la fattispecie in esame, di un ricorso
innanzi all'autorita' giudiziaria;
oggetto della gara ed importo a base d'asta;
compiuta descrizione della fattispecie cui attiene la
controversia;
eventuale richiesta di audizione.
3. L'istanza deve obbligatoriamente contenere, pena la non
ammissibilita' della stessa, la seguente documentazione:
bando di gara;
disciplinare di gara;
capitolato tecnico;
lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori);
eventuale provvedimento di esclusione;
corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e
l'operatore economico;
in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del
fatto al Casellario informatico;
memoria contenente la definizione della questione sottoposta
all'attenzione dell'Autorita' e rappresentazione delle rispettive
posizioni delle parti interessate.
4. Sono del pari non ammissibili le istanze non correttamente
compilate e/o non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad
esprimere all'esterno la volonta' del soggetto richiedente.
5. Quando l'istanza e' formulata dalla stazione appaltante, la
stessa deve contenere l'impegno della medesima a non porre in essere
atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino
alla definizione della stessa da parte dell'Autorita'.
Quando, invece, l'istanza e' presentata da una parte diversa dalla
stazione appaltante, con la comunicazione di avvio del procedimento
l'Autorita' formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in
essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della
questione, fino alla definizione della stessa da parte
dell'Autorita'.
Art. 5.
Avvio dell'istruttoria
1. L'Ufficio del precontenzioso apre l'istruttoria rendendo noto
l'avvio del procedimento ed il nominativo del relativo responsabile,
mediante comunicazione formale da inviarsi entro cinque giorni dal
ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Autorita', nei confronti:
del/i sottoscrittore/i dell'istanza;
del/i controinteressato/i chiaramente identificato/i nell'istanza
stessa.
2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene
l'indicazione della data dell'eventuale audizione di cui al
successivo art. 6.
3. L'Ufficio del precontenzioso, ove lo ritenga necessario, con la
comunicazione di avvio del procedimento, chiede alle parti
interessate ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione
oggetto dell'istanza, fissando il termine di dieci giorni dalla data
di ricezione della comunicazione per la presentazione delle stesse.
Art. 6.
Partecipazione all'istruttoria
1. L'Ufficio del precontenzioso valuta, sulla base della
documentazione e delle informazioni acquisite, la necessita' di
procedere ad audizione delle parti interessate.
2. L'audizione ha luogo presso l'Ufficio del precontenzioso, con la
presenza del dirigente dell'Ufficio Affari giuridici o di un suo
delegato.
3. Dell'audizione viene effettuata registrazione vocale, che fa
fede di verbale.
4. L'audizione e' effettuata entro dieci giorni dalla data di avvio
del procedimento istruttorio.
5. All'audizione partecipa, in qualita' di relatore, il
responsabile del procedimento e il dirigente dell'Ufficio del
precontenzioso.
6. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio orale e/o
documentale di una delle parti interessate, l'Autorita' valutera' la
questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.
7. Se nel corso dell'istruttoria viene presentato ricorso innanzi
all'autorita' giudiziaria, il procedimento viene dichiarato non
procedibile.
8. Il responsabile dell'Ufficio del precontenzioso trasmette alla
Commissione di cui al successivo art. 7 la relazione istruttoria
finale e lo schema di parere, entro il termine di dieci giorni dalla
data di ultimazione della fase istruttoria.
Art. 7.
Commissione per la soluzione delle controversie
1. E' istituita la «Commissione per la soluzione delle
controversie» composta da due Consiglieri dell'Autorita', individuati
a rotazione, in carica per un periodo di due mesi. Possono essere
invitati a partecipare alle riunioni della Commissione i dirigenti
dell'Ufficio Affari giuridici e dell'Ufficio del precontenzioso.
2. Fino alla costituzione di detta Commissione, l'Ufficio del
precontenzioso trasmette la relazione istruttoria finale e lo schema
di parere al Consiglio dell'Autorita'.
3. La Commissione, alla prima adunanza utile, presenta al Consiglio
dell'Autorita' lo schema di parere per la soluzione della
controversia, per la relativa approvazione.
4. Il Consiglio dell'Autorita', qualora non concordi con la
soluzione individuata dalla Commissione, adotta il proprio parere per
la soluzione della controversia.
5. La decisione sulla questione oggetto della controversia e'
denominata «parere ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».
6. L'Ufficio del precontenzioso trasmette tempestivamente alle
parti interessate la decisione della Commissione.
Roma, 10 gennaio 2008
Il Presidente: Giampaolino
|