cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006
10/02/2008

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2008 Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (GU n. 23 del 28-1-2008)

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI 
E FORNITURE 

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2008 

Regolamento  sul  procedimento per la soluzione delle controversie ai
sensi  dell'articolo 6,  comma 7, lettera n), del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.

                               Art. 1.

                               Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la soluzione
delle  controversie  di  cui  all'art.  6,  comma 7,  lettera n), del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

      

                               Art. 2.

                        Soggetti richiedenti

  1.  La stazione appaltante, una parte interessata ovvero piu' parti
interessate   possono,   singolarmente  o  congiuntamente,  rivolgere
all'Autorita'  istanza  di  parere  relativamente a questioni insorte
durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture.
  2. Possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti:
    la  stazione  appaltante,  in persona del soggetto legittimato ad
esprimere all'esterno la volonta' del richiedente;
    l'operatore  economico,  in  persona  del soggetto legittimato ad
esprimere all'esterno la volonta' del richiedente;
    soggetti  portatori  di  interessi  pubblici  o  privati, nonche'
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
in  persona  del  soggetto  legittimato  ad  esprimere all'esterno la
volonta' del richiedente.

      

                               Art. 3.

                       Istanze non ammissibili

  1. Si considerano non ammissibili le istanze presentate:
    su  una questione riguardante la fase successiva al provvedimento
di aggiudicazione definitiva;
    nel  caso in cui per la fattispecie oggetto dell'istanza e' stato
presentato ricorso innanzi all'autorita' giudiziaria;
    in assenza di una controversia insorta fra le parti interessate;
    da   soggetti  che  non  rientrano  tra  quelli  individuati  dal
precedente art. 2, comma 2.

      

                               Art. 4.

               Presentazione e contenuti dell'istanza

  1.  L'istanza,  da  inoltrare  secondo il modello presente sul sito
dell'Autorita', puo' essere trasmessa tramite:
    fax;
    raccomandata del servizio postale;
    per  posta  elettronica  certificata  ai  sensi  della  normativa
vigente.
  2.   L'istanza   deve  obbligatoriamente  contenere,  pena  la  non
ammissibilita' della stessa, le seguenti informazioni:
    intestazione  riportante  la seguente dicitura «istanza di parere
per  la  soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n),
del d. Lgs. n. 163/2006»;
    indicazione del/i soggetto/i richiedente/i;
    eventuale/i soggetto/i controinteressato/i;
    qualora intervenuta, data dell'aggiudicazione provvisoria;
    eventuale  pendenza,  per  la fattispecie in esame, di un ricorso
innanzi all'autorita' giudiziaria;
    oggetto della gara ed importo a base d'asta;
    compiuta   descrizione   della   fattispecie   cui   attiene   la
controversia;
    eventuale richiesta di audizione.
  3.   L'istanza   deve  obbligatoriamente  contenere,  pena  la  non
ammissibilita' della stessa, la seguente documentazione:
    bando di gara;
    disciplinare di gara;
    capitolato tecnico;
    lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori);
    eventuale provvedimento di esclusione;
    corrispondenza   intercorsa   fra   la   stazione   appaltante  e
l'operatore economico;
    in  caso  di  esclusione,  copia  dell'eventuale segnalazione del
fatto al Casellario informatico;
    memoria  contenente  la  definizione  della  questione sottoposta
all'attenzione  dell'Autorita'  e  rappresentazione  delle rispettive
posizioni delle parti interessate.
  4.  Sono  del  pari  non  ammissibili  le istanze non correttamente
compilate  e/o  non  sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad
esprimere all'esterno la volonta' del soggetto richiedente.
  5.  Quando  l'istanza  e'  formulata  dalla stazione appaltante, la
stessa  deve contenere l'impegno della medesima a non porre in essere
atti  pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino
alla definizione della stessa da parte dell'Autorita'.
  Quando,  invece, l'istanza e' presentata da una parte diversa dalla
stazione  appaltante,  con la comunicazione di avvio del procedimento
l'Autorita'  formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in
essere   atti   pregiudizievoli   ai  fini  della  risoluzione  della
questione,    fino   alla   definizione   della   stessa   da   parte
dell'Autorita'.

      

                               Art. 5.

                       Avvio dell'istruttoria

  1.  L'Ufficio  del  precontenzioso apre l'istruttoria rendendo noto
l'avvio  del procedimento ed il nominativo del relativo responsabile,
mediante  comunicazione  formale  da inviarsi entro cinque giorni dal
ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Autorita', nei confronti:
    del/i sottoscrittore/i dell'istanza;
    del/i controinteressato/i chiaramente identificato/i nell'istanza
stessa.
  2.   La   comunicazione   di   avvio   del   procedimento  contiene
l'indicazione   della   data   dell'eventuale  audizione  di  cui  al
successivo art. 6.
  3.  L'Ufficio del precontenzioso, ove lo ritenga necessario, con la
comunicazione   di   avvio   del   procedimento,  chiede  alle  parti
interessate   ulteriori  informazioni  e  deduzioni  sulla  questione
oggetto  dell'istanza, fissando il termine di dieci giorni dalla data
di ricezione della comunicazione per la presentazione delle stesse.

      

                               Art. 6.

                   Partecipazione all'istruttoria

  1.   L'Ufficio   del   precontenzioso   valuta,  sulla  base  della
documentazione  e  delle  informazioni  acquisite,  la  necessita' di
procedere ad audizione delle parti interessate.
  2. L'audizione ha luogo presso l'Ufficio del precontenzioso, con la
presenza  del  dirigente  dell'Ufficio  Affari  giuridici o di un suo
delegato.
  3.  Dell'audizione  viene  effettuata  registrazione vocale, che fa
fede di verbale.
  4. L'audizione e' effettuata entro dieci giorni dalla data di avvio
del procedimento istruttorio.
  5.   All'audizione   partecipa,   in   qualita'   di  relatore,  il
responsabile   del  procedimento  e  il  dirigente  dell'Ufficio  del
precontenzioso.
  6.  In  caso di mancata partecipazione al contraddittorio orale e/o
documentale  di una delle parti interessate, l'Autorita' valutera' la
questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.
  7.  Se  nel corso dell'istruttoria viene presentato ricorso innanzi
all'autorita'  giudiziaria,  il  procedimento  viene  dichiarato  non
procedibile.
  8.  Il  responsabile dell'Ufficio del precontenzioso trasmette alla
Commissione  di  cui  al  successivo  art. 7 la relazione istruttoria
finale  e lo schema di parere, entro il termine di dieci giorni dalla
data di ultimazione della fase istruttoria.

      

                               Art. 7.

           Commissione per la soluzione delle controversie

  1.   E'   istituita   la   «Commissione   per  la  soluzione  delle
controversie» composta da due Consiglieri dell'Autorita', individuati
a  rotazione,  in  carica  per un periodo di due mesi. Possono essere
invitati  a  partecipare  alle riunioni della Commissione i dirigenti
dell'Ufficio Affari giuridici e dell'Ufficio del precontenzioso.
  2.  Fino  alla  costituzione  di  detta  Commissione, l'Ufficio del
precontenzioso  trasmette la relazione istruttoria finale e lo schema
di parere al Consiglio dell'Autorita'.
  3. La Commissione, alla prima adunanza utile, presenta al Consiglio
dell'Autorita'   lo   schema   di   parere  per  la  soluzione  della
controversia, per la relativa approvazione.
  4.  Il  Consiglio  dell'Autorita',  qualora  non  concordi  con  la
soluzione individuata dalla Commissione, adotta il proprio parere per
la soluzione della controversia.
  5.  La  decisione  sulla  questione  oggetto  della controversia e'
denominata  «parere  ai  sensi  dell'art. 6, comma 7, lettera n), del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».
  6.  L'Ufficio  del  precontenzioso  trasmette  tempestivamente alle
parti interessate la decisione della Commissione.
    Roma, 10 gennaio 2008
                                           Il Presidente: Giampaolino

Guarda il testo completo direttamente sulla gazzetta ufficiale e scarica l'allegato

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.