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normative: NUOVO CODICE APPALTI. Terzo Decreto correttivo all'esame del Governo. Si prevedono novita' per qualificazione e Project financing.
15/02/2008

Sono in corso le ultime verifiche tecniche per la definizione del terzo decreto correttivo al Codice Appalti che potrebbe pervenire all'esame del Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni.

Il Ministro Di Pietro intende, quindi, utilizzare il residuo tempo a disposizione (l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice dei contratti pubblici e' possibile entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso e, quindi, entro giugno), ricomprendendo nell'attivita' ordinaria dell'Esecutivo dimissionario la facolta' di intervenire ulteriormente sul Codice Appalti.

Come anticipato, sono ancora in corso aggiustamenti allo schema di decreto.

Si riportano comunque i contenuti piu' significativi presenti nella bozza attuale.

Qualificazione
Seppur per un periodo transitorio, sembrerebbe essere stata recepita la proposta dell'Aniem di ampliare il periodo di utilizzazione dei lavori ai fini della qualificazione Soa al fine di prevenire la c.d. 'rincorsa al fatturato', che e', come noto, fonte di squilibri nel mercato e di alterazione dell'affidabilita' del sistema stesso della qualificazione.

La nuova disposizione prevede che "Fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori nella singola categoria, il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione."

Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
Verrebbe altresi' accolta un'ulteriore significativa proposta dell'Aniem di modificare il sistema di individuazione delle offerte anomale introducendo, sostanzialmente, il metodo gia' sperimentato dalla Legge Regionale Sicilia (ultimamente modificato con la legge n. 20 dello scorso mese di agosto 2007).

Con il nuovo comma 1 dell'articolo 86, viene precisato che, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti valutano la congruita' delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il seguente procedimento. 

Dopo la fase di ammissione delle offerte, espresse in percentuale di ribasso fino alla terza cifra decimale), si sorteggia un numero compreso tra 11 e 40 incluso, che rappresenta la percentuale delle offerte di minor ribasso, tra quelle ammesse che saranno escluse. Si effettua poi un secondo sorteggio di numero compreso tra il primo estratto incluso e il numero 50 incluso, che rappresenta la percentuale delle offerte di maggior ribasso, tra quelle ammesse, che saranno escluse. Si calcola quindi la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte rimanenti con arrotondamento alla terza cifra decimale e la si incrementa dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Al numero cosi' determinato si somma un "correttivo" determinato con il sorteggio di un terzo numero compreso nell'intervallo tra -0.5 a +0.5 compreso lo zero, ottenendo cosi' la soglia di anomalia.

Project financing
Vengono di fatto riscritti gli articolo 153 (Promotore), 154 (Valutazione della proposta) e 155 (indizione della gara) del Codice dei contratti con la previsione di un'unica fase.

La proposta ha quale obiettivo primario la semplificazione della complessa procedura volta all'aggiudicazione della concessione, prevedendo un'unica fase in luogo delle tre attualmente disciplinate dal Codice cosi' sintetizzabili: 1) avviso per la presentazione delle proposte; 2) procedura ristretta per la scelta del promotore; 3) procedura negoziata per l'aggiudicazione della concessione tra i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara per la scelta del promotore e il promotore stesso.

Con le innovazioni introdotte nel terzo decreto correttivo i concorrenti dovranno predisporre offerte contenenti un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari Finanziari.

Le amministrazioni aggiudicatrici, tra le offerte pervenute, provvedono ad individuare con le modalita' specificate agli articoli 154 e 155 del Codice dei contratti quella che ritengono di pubblico interesse, nominando promotore il soggetto che l'ha presentata. La nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola offerta.

Ulteriori modifiche potrebbero riguardare la soppressione dell'offerta a prezzi unitari per gli appalti a corpo e l'introduzione di un monitoraggio dei flussi finanziari per tutti i contratti di appalto.

fonte: ANIEM

 


 
 
 
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