La
Commissione UE, con nota del 30 gennaio 2008, ha richiesto al
nostro Governo chiarimenti ed informazioni in ordine alla
asserita violazione delle direttive comunitarie da parte di
alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
Si
illustrano di seguito sinteticamente i principali rilievi
della Commissione e relative motivazioni.
1)
Appalti
aggiudicati a scopo di rivendita o locazione. Art. 24, comma
1, Codice.
Il
predetto articolo 24 prevede la non applicabilita` del Codice
agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a
terzi.
A
giudizio della Commissione tale disposizione potrebbe
determinare la sottrazione ingiustificata alle regole della
concorrenza delle opere di edilizia sociale destinate ad
essere rivendute o locate dall`Amministrazione.
2)
Soggetti
cui possono essere affidati gli appalti pubblici. Articolo 34
del Codice.
L`art.
34 prevede una serie di soggetti cui possono essere affidati
gli appalti (imprenditori individuali, societa`, consorzi di
cooperative, consorzi stabili, consorzi ordinari, Ati, etc.).
La
Commissione rileva l`incompletezza della disposizione nella
parte in cui non ammette esplicitamente la partecipazione alle
gare di persone giuridiche costituite secondo la legislazione
dello Stato straniero di appartenenza. Inoltre rileva la sua
incompletezza anche nella parte in cui sembra escludere gli
operatori economici aventi una forma giuridica diversa da
quelle espressamente indicate e segnatamente le altre
amministrazioni aggiudicatrici che, in base alla normativa che
disciplina le loro attivita`, sono autorizzate ad offrire sul
mercato beni e servizi ovvero la realizzazione di lavori.
Infatti, nella nozione comunitaria di operatore economico
rientrano, non solo persone fisiche e giuridiche private, ma
anche enti pubblici che operano in regime di libero mercato.
3)
Non
subappaltabilita` opere ad alto contenuto tecnologico.
Articolo 37, comma 11 del Codice.
L`articolo
37, comma 11, stabilisce che qualora le opere di notevole
contenuto tecnologico comprese in un appalto superino il 15%
dell`importo totale dell`opera, non possono essere
subappaltate e l`appaltatore principale, qualora non in
possesso dei relativi requisiti, deve costituire un ATI
verticale con imprese idonee.
La
Commissione rileva che tale disposizione che vieta il
subappalto ed impone una forma giuridica determinata (l`ATI
verticale) sembra porsi in contrasto con le direttive
comunitarie che in linea generale autorizzano l`appaltatore ad
avvalersi della capacita` di altri soggetti ``a prescindere
dalla natura giuridica dei suoi legami con essi``. In altri
termini viene espresso il parere che l`operatore economico
debba avere ampia facolta` di scelta (non comprimibile neppure
a determinate condizioni) tra la possibilita` di subappaltare
e quella di costituire un`ATI verticale.
4)
Verifica
requisiti dei partecipanti alla gara. Articolo 48 del Codice.
Nel
nostro sistema i partecipanti alla gara dimostrano il possesso
dei requisiti richiesti presentando dichiarazioni sostitutive
ai sensi della nostra legislazione. Successivamente
l`amministrazione richiede la prova di tali requisiti al
concorrente aggiudicatario ed a quello che segue in
graduatoria.
La
Commissione rileva che tale meccanismo, con riferimento alle
procedure ristrette, a quelle negoziate ed al dialogo
competitivo (nelle quali e` limitato il numero dei concorrenti
invitati), puo` condurre ad una ingiustificata disfunzione
qualora la prova successivamente presentata non risulti
idonea; in tal caso infatti risulterebbe non invitato alla
gara un soggetto che sarebbe stato invitato in luogo del
concorrente che ha presentato dichiarazioni non veritiere.
5)
Avvalimento
gara per gara. Articolo 49, comma 6 del Codice.
Secondo
la predetta norma il concorrente puo` avvalersi di una sola
impresa ausiliaria per ciascuna
categoria.
La
Commissione rileva il possibile contrasto con le direttive
comunitarie che non prevedono alcuna limitazione nella
facolta` da parte degli operatori economici di avvalersi della
capacita` di altri soggetti.
6)
Avvalimento
in sede di qualificazione SOA. Articolo 50, comma 1, lett. a)
del Codice.
La
citata norma limita la possibilita` di utilizzare
l`avvalimento in sede di qualificazione SOA ad imprese facenti
parte dello stesso gruppo ai sensi dell`articolo 2359 cod. civ..
La
Commissione rileva che la condizione dell`appartenenza allo
stesso gruppo, per
quanto concerne i settori speciali, contrasta con la
normativa comunitaria che, al contrario, consente
all`operatore economico di avvalersi
della capacita` di altri soggetti ``indipendentemente
dalla natura giuridica dei legami con essi``.
7)
Dialogo
competitivo. Articolo 58, commi 5, 13 e 15 del Codice.
Secondo
le predette norme le stazioni appaltanti indicano nel bando di
gara i criteri di valutazione delle offerte (comma 5) ma
successivamente, nell`ultima fase del confronto, possono
determinare criteri ulteriori rispetto a quelli gia`
individuati nel bando.
La
Commissione rileva che tale procedura contrasta con la
normativa comunitaria, la quale postula, a garanzia della
obiettivita` del confronto e della par condicio tra i
concorrenti, che i criteri di valutazione siano integralmente
predeterminati a monte e cioe` nel bando iniziale di gara.
8) Criteri
dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa. Articolo 83,
comma 4 del Codice.
La
predetta norma stabilisce che il bando di gara debba prevedere
gli elementi di valutazione
e per ciascun elemento i relativi punteggi massimi
attribuibili. Aggiunge pero` che la
Commissione giudicatrice prima dell`apertura delle offerte
determina i criteri
motivazionali per
l`attribuzione del punteggio.
La
Commissione rileva che anche questi ultimi criteri e`
necessario siano indicati preventivamente nel bando di gara,
in quanto rimetterne l`individuazione alla Commissione puo`
ledere il principio di parita` di trattamento e di trasparenza
del procedimento.
9)
Promotore.
Articolo 153, comma 3 e 155 del Codice.
La
procedura del Codice si articola in tre fasi:
a) pubblicazione
di un avviso delle opere realizzabili con capitali privati e
conseguente scelta del promotore che abbia presentato la
proposta (progetto preliminare , piano finanziario, etc.)
migliore;
b) gara
indetta sulla base del progetto preliminare prescelto cui non
partecipa il promotore;
c)
procedura
negoziata tra il promotore e i due soggetti meglio
classificati sub b).
La
Commissione rileva che:
1) quanto
alla pubblicita` dell`avviso sub a) e` prevista soltanto la
pubblicazione nell`Albo della sede dell`ente
nonche` sul sito informatico e cio` viola la regola
della pubblicita` a livello comunitario che costituisce
presupposto imprescindibile di partecipazione di tutte le
imprese della UE;
2) quanto
alla gara sub b) l`art. 155 non indica se la procedura sia
preceduta dalla pubblicazione di un bando;
3) il
promotore (nonostante l`avvenuta abrogazione del diritto di
prelazione di cui la Commissione prende atto) mantiene una
posizione di sostanziale vantaggio in quanto partecipa ad una
procedura negoziata unicamente con i due migliori classificati
alla gara e percio` salta la fase concorsuale piena che e`
quella del confronto tra tutti i partecipanti alla gara sub
b).
10)
Opere
di urbanizzazione a scomputo. Articolo 32 comma 2 lett. g) del
Codice
La
predetta norma prevede che il titolare del permesso a
costruire assuma veste di promotore, presentando
all`amministrazione un progetto preliminare, sulla base del
quale questa indice una gara che aggiudica al migliore
offerente. Il promotore ha pero` facolta` di esercitare
diritto di prelazione e di risultare egli stesso
aggiudicatario corrispondendo all`aggiudicatario originario il
3% del valore dell`appalto.
La
Commissione rileva che la procedura ora descritta ed in
particolare il diritto di prelazione in favore del promotore
appare lesivo delle regole comunitarie poste a garanzia della
concorrenza.
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Si
ritiene opportuno richiamare l`attenzione sul fatto che la
lettera in argomento costituisce il primo passo della
procedura. Questa infatti si articola in tre momenti: a) la
Commissione chiede al Governo chiarimenti; b) se non li
ritiene sufficienti gli invia un parere motivato
richiedendogli ulteriori giustificazioni; c) se non ritiene
neppure queste sufficienti propone ricorso alla Corte di
Giustizia.