Pubblicate da "confappi" (Confederazione Piccola Proprieta' Immobiliare) le risposte, diffuse il 28 marzo 2008 dal ministero dello Sviluppo economico ai «quesiti interpretativi» sulla sicurezza degli impianti formulati da un'associazione di proprietari immobiliari .
Si
fa riferimento ai quesiti formulati da codesta spettabile Confederazione con
nota n. 12108.08/gst/dg
in data 27 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all'interno
degli edifici.
Al
riguardo, e' possibile fornire una risposta rassicurante, tale da consentire un
ripensamento della scelta di dare indicazione negativa circa la stipula di nuovi
contratti di locazione.
Infatti,
come gia' evidenziato nella nota interpretativa in data 26 marzo 2008, cui la
nota in epigrafe si riferisce, il decreto in oggetto semplifica notevolmente le
procedure e gli adempimenti formali, non solo in caso di compravendita ma anche
in caso di locazione degli immobili, rendendo contemporaneamente piu' efficaci
le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano
all'interno degli edifici, anche mediante il rafforzamento dell'attuale sistema sanzionatorio.
In
particolare, ai quattro singoli quesiti interpretativi proposti si osserva
quanto segue.
Quanto
alla possibilita' di non consegnare la dichiarazione di conformita' al
conduttore, si osserva che il testo dell'articolo 13 esplicita la possibilita'
del venditore e del compratore di accordarsi al fine di derogare al previsto
obbligo di consegna della dichiarazione di conformita'.
Lo
stesso articolo 13 quando prevede che la "stessa documentazione"
"sia consegnata al locatore, evidentemente richiama non solo l'indicazione
dei documenti da consegnare, ma anche la possibile deroga in esame. Il locatore
e il locatario potranno pertanto accordarsi per evitare la consegna della
dichiarazione di conformita', come gia' peraltro evidenziato nella predetta nota
del 26 marzo 2008.
Quanto
alla possibilita' di non consegnare anche il progetto si osserva quanto segue:
se da un lato il progetto (o l'elaborato tecnico per i nuovi impianti
"sotto soglia") costituisce parte integrante della dichiarazione di
conformita', d'altro lato la dichiarazione di conformita' completa le
indicazioni del progetto (che pure mantiene una sua autonoma rilevanza) mediante
l'attestazione del suo rispetto nella realizzazione dell'impianto.
Ne
consegue che, sotto il profilo della finalita' di interesse generale concernente
la pubblica incolumita', la consegna del progetto senza la certezza che esso
corrisponda all'impianto non e' utile.
Alla
luce di quanto considerato si ritiene che il tenore letterale della norma
consenta di intendere che la prevista deroga alla consegna di documenti possa
estendersi al progetto.
Quanto
all'individuazione degli impianti che necessitano di collaudo e ai rapporti fra
collaudo e dichiarazione di conformita' si osserva che esiste una profonda
differenza tra lo specifico collaudo, specifica verifica normativamente
prevista solo per alcuni impianti, e la dichiarazione di conformita', resa
dall'installatore circa la rispondenza di quanto realizzato alle norme di
sicurezza applicabili.
In
alcuni casi, la dichiarazione di conformita' vale non come collaudo, ma come
omologazione (cioe' prima verifica) degli impianti, cosi' come accade per i
dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (Dpr
462/2001).
Fatte
salve le normative piu' rigorose riferite a specifiche attivita' industriali
"a rischio" (legge "Seveso",
impianti nucleari … ) ben note agli operatori del settore, attualmente non si
rinvengono impianti negli edifici di civile abitazione sottoposti a collaudo.
Alcuni
impianti condominiali oggi sottoposti a marcatura CE, dovevano in precedenza
essere collaudati e quindi devono essere tuttora accompagnati dal certificato di
collaudo a suo tempo rilasciato. In particolare:
-
gli
impianti di ascensore in servizio privato venivano collaudati dall'Enpi
prima e Ispesl dopo, fino all'entrata in vigore del Dpr
162/99 di attuazione della direttiva 95/16/CE entrato in vigore il 25 giugno
1999;
-
le
caldaie condominiali cioe' di potenza superiore a circa 35kW, dovevano essere
collaudate dall'Ancc e successivamente dall'Ispesl,
fino al decreto legislativo n. 93/2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE,
entrato in vigore il 19 aprile 2000.
Quanto
ai casi per i quali e' obbligatoria la tenuta del libretto d'uso e di
manutenzione dell'impianto si individuano i seguenti casi:
-
per
gli appartamenti di civile abitazione, come gia' detto nella nota del 26 marzo u.s.,
solo l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
-
per
tutti gli edifici di civile abitazione (impianti condominiali): il libretto
dell' impianto di riscaldamento centralizzato e il libretto dell'ascensore, ove
tali impianti siano presenti;
-
per
gli edifici adibiti a uso diverso (commerciale o industriale): oltre agli
impianti sopra indicati, la documentazione relativa a ogni ulteriore impianto
presente (cabina di trasformazione elettrica, gruppo elettrogeno, impianto di
condizionamento e aerazione, scale mobili e altri impianti, secondo la
disciplina del Dpr 547/55 e del Dpr
626/94 e successive modifiche e integrazioni, ben nota agli operatori del
settore).
Fonte: Confappi.it
VISIONA IL NUOVO REGOLAMENTO IMPIANTI
( DECRETO
- 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento
installazione degli impianti all'interno degli edifici.-
testo in vigore dal: 27-3-2008)
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