Autorita' per la vigilanzasui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
ufficio del precontenzioso
Parere n. 45 del 14.02.2008
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Sant'Apollinare – lavori di ristrutturazione della Scuola Media Don Bosco.
Un impresa contesta l'ammissione alla gara in oggetto di un altra impresa che non ha inserito nel plico contenente la documentazione amministrativa
l'attestato di avvenuto sopralluogo.
La Stazione appaltante., ha dichiarato che la presa visione dei luoghi e' stata effettivamente effettuata dall'impresa in
questione, come risulta dall'originale dell'attestato in possesso alla medesima stazione appaltante,
l'impresa contestata, , ha fatto presente che al momento del sopralluogo l'amministrazione non ha provveduto alla consegna dell'attestato di presa visione, ne' in copia ne' in originale.
L'Autorita', ha dichiarato di aver avuto modo in precedenti espressioni di parere di evidenziare che
qualora il bando commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'Amministrazione e' tenuta a dare
precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni.
Nel caso di specie, il bando ed il disciplinare di gara dispongono con clausole non equivoche l'esclusione dalla gara per la mancata presentazione dell'attestato di avvenuto sopralluogo.
L'autorita', in merito alla dichiarazione del concorrente di non aver ricevuto
dalla stazione appaltante l'attestato di sopralluogo, fa rilevare che, sarebbe stato suo onere accertarsi, al momento del sopralluogo, della consegna del relativo attestato.
in base a quanto sopra considerato
l'Autorita' ha ritenuto, nei limiti di cui in motivazione, che l'ammissione alla gara dell'impresa
viola il principio della par condicio fra i concorrenti.
VISIONA
LA DELIBERA INTEGRALE
|