Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e
forniture
Parere n. 47 del 20.02.2008
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla
Pettinato Costruzioni s.r.l. – costruzione di una bretella di collegamento tra
ASI di C.da Tre Fontane e la Superstrada Paterno' - Catania. Tratto funzionale
ASI Tre Fontane – S.P. 135. S.A. Comune di Paterno'.
Un Impresa ha contestato la mancata esclusione dalla gara per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto,
di un altra impresa in quanto il certificato della Camera di Commercio non riporta l'indicazione del direttore tecnico, cosi' come invece risulta dall'attestazione SOA. A parere dell'impresa istante, tra il certificato camerale e l'attestazione SOA non possono sussistere discrasie e deve essere data prevalenza ai dati riportati nel certificato della Camera di Commercio.
L'autorita' ha dichiarato che:
Con precedente espressione di parere (n. 124/2007) l'Autorita' ha affrontato la problematica in esame statuendo che
nessuna norma prevede l'obbligo, per le imprese, di comunicare alla Camera di Commercio il nominativo del proprio direttore tecnico,
che viene inserito nel relativo certificato solo nel caso in cui la stessa impresa di sua iniziativa ne comunichi il nominativo alla Camera di Commercio.
Per effettuare, pertanto, la verifica concernente i requisiti di ordine generale dei direttori tecnici, occorre far riferimento
esclusivamente a quanto riportato nell'attestato SOA, che, nel caso di specie, individua il direttore tecnico nello stesso amministratore unico della societa'.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio dell'Autority
ha ritenuto, nei limiti di cui in motivazione, che il nominativo del direttore tecnico dell'impresa e' attestato dal certificato SOA
VISIONA
LA DELIBERA INTEGRALE.
|