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sentenze e pareri: APPALTI, Il TAR obbliga Gli enti appaltanti ad utilizzare prezzari aggiornati.
25/05/2008

Il Tar Sicilia, accogliendo un'istanza di sospensiva di Ance Catania, ha confermato l'obbligo per la stazione appaltante, Italferr, di utilizzare nelle gare prezziari aggiornati.
La decisione, sottolinea l'Ance, rappresenta un notevole progresso per l'applicazione su tutto il territorio della disciplina

Tar Sicilia, decisione n. 938/2008 sull`istanza cautelare, in tema di aggiornamento dei prezziari 

Fonte: ANCE (associazione Nazionale costruttori edili) 

L`Associazione territoriale di Catania, proseguendo nella propria iniziativa di impugnare i bandi alla cui base sono posti progetti non aggiornati nella stima economica (si veda la precedente news n. 4009 del 2007), ha ottenuto un importantissimo risultato, con la decisione in esame del Tar Sicilia che accoglie la domanda cautelare di sospensiva di un bando di lavori ferroviari pubblicato da Italferr.

In particolare, la procedura di gara, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l`esecuzione dei lavori di raddoppiamento di un tratto di rete ferroviaria a Catania, e` stata impugnata dall`Associazione territoriale, unitamente ad alcune imprese, poiche` in base all`analisi della documentazione di gara, risultava che per la determinazione del prezzo a base d`asta Italferr avesse utilizzato un prezziario risalente al 1993. A fronte di un principio generale, che impone invece la chiara prescrizione all`ente appaltante di stimare il progetto in maniera adeguata, l`applicazione da parte di Italferr di un prezzario risalente a 15 anni or sono, ad avviso dei ricorrenti, inficiava la validita` e correttezza dell`intera procedura di gara.

In particolare, il bando e` stato impugnato innanzi al competente Tribunale amministrativo, evidenziando come dall`art. 133, comma 8 del codice dei contratti pubblici, che prevede per le stazioni appaltanti l`obbligo di aggiornamento annuale dei prezziari, si possa desumere un principio fondamentale in materia di prezziari, ossia che le stazioni appaltanti non possono porre a base di gara progetti stimati con prezziari palesemente non aggiornati.

Si tratta, dunque, di un principio generale di buona e corretta amministrazione, sempre e comunque applicabile a tutti i soggetti pubblici, ancorche` operanti nei c.d settori speciali, che impone ad ogni stazione appaltante di stimare l`intervento in maniera adeguata e non approssimativa, di modo che le imprese concorrenti possano formulare un`offerta seria, basata su prezzi sostanzialmente di mercato. Tale principio consente, altresi`, all`amministrazione di attuare l`interesse pubblico, evitando di ottenere un risparmio ``illusorio``, che sconterebbe in fase di esecuzione dei lavori con una minore qualita` dell`opera e con il rischio della sostanziale non realizzabilita` della stessa, oltre che con un aggravio dei tempi di realizzazione e del contenzioso.

Ora, il Tribunale amministrativo nel proprio provvedimento ha ritenuto sussistenti i presupposti per l`accoglimento della domanda cautelare di sospensione della gara, evidenziando, sul piano del fumus boni iuris, l`obbligo per la stazione appaltante di porre a base di gara ``valori economici coerenti con l`attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettivita` delle offerte e di efficacia dell`azione della pubblica amministrazione, oltre che sensibili alterazioni della concorrenza tra le imprese``, e non ritenendo al contrario sufficientemente dimostrata da parte di Italferr l`affermazione di aver proceduto ad aggiornare parte dei prezzi utilizzati per la stima del progetto. Sul piano poi del c.d periculum in mora, il Tribunale ha riconosciuto come prevalente l`interesse alla sospensione degli effetti del bando rispetto all`interesse dell`amministrazione alla prosecuzione della gara, proprio perche` ha ritenuto essenziale consentire lo svolgimento di una procedura di gara alla cui base fossero posti prezzi coerenti con l`andamento del mercato, in modo tale da ``ottenere la maggiore partecipazione possibile alla gara e garantire la serieta` e l`affidabilita` delle offerte``.

La decisione in esame costituisce un rilevante passo in avanti nel raggiungimento da parte dell`Ance, insieme alle proprie associazioni territoriali, dell`obiettivo di ottenere l`applicazione concreta ed estesa a tutto il territorio nazionale della disciplina in tema di prezziari, e cio` essenzialmente per due motivi: in primo luogo perche` Italferr rappresenta un`amministrazione committente a livello nazionale e percio` uno dei centri di spesa piu` rilevanti per il settore dei lavori pubblici; in secondo luogo, si tratta di un soggetto operante nei settori speciali, per i quali formalmente l`art. 133 del codice dei contratti pubblici non viene richiamato (art. 206 del codice) tra le norme dei settori ordinari applicabili anche ai settori speciali. Quest`ultimo aspetto risulta particolarmente significativo, poiche` per la prima volta un giudice amministrativo riconosce espressamente l`esistenza di un principio generale, applicabile a tutte le amministrazioni, che obbliga queste ultime a porre a base di gara progetti adeguatamente stimati secondo i prezzi di mercato, e cio` sia al fine di consentire la formulazione di offerte serie ed affidabili, sia al fine di assicurare la piena partecipazione alle gare stesse.

Fonte: ANCE (associazione Nazionale costruttori edili)

 


 
 
 
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