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normative: PRIME MODIFICHE AL TESTO UNICO SICUREZZA. decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. disposizioni urgenti per lo sviluppo economico.
27/06/2008

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 25 Giugno 2008 il DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Il Decreto in questione  apporta modifiche all'art. 55, comma 4, del testo unico sulla sicurezza  (rettifica per la sanzione al datore di lavoro per non aver fornito ai lavoratori la tessera di riconoscimento) e all'art. 14 comma 1 e 4 ( abrogate le Disposizioni per le violazioni per il superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale) 

Apportate modifiche anche al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici) in cui viene abolito l'articolo 13 (Documentazione).

Novita' anche per le discipline in materia di:
-- trattamento dei dati personali, (art.29)
-- controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione, (art. 30)
-- gestione dei rapporti di lavoro, (art.39)
-- Tenuta dei documenti di lavoro (art.40)
-- orario di lavoro (art. 41)


VISIONA IL DECRETO DIRETTAMENTE DAL SITO DELLA GAZZETTA UFFICIALE

Riportiamo di seguito gli articoli per interno che vanno a modificare il testo unico sulla sicurezza (81/08): (in rosso)

Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112

Art. 39. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore
di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del
lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i
collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono
essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove
ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base,
l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni
annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o
gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso
spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni
fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le
prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme
erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario
devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro
deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da cui risulti,
per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun
lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di
straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non
retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al
lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata
intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza
al lavoro.

3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui
ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16
del mese successivo.

4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le modalita' e tempi di
tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il
relativo regime transitorio.

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie
agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro
unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione
agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di
cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che,
senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla
richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in
loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a
2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da
500 a 3000.

7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la
violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da
500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro,
se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione
va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine
previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle
sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro
e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente.

8. Il primo periodo dell'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente:
«Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4,
numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano
oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve
denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto
assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attivita'
lavorativa, indicando altresi' il trattamento retributivo ove
previsto».

9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti
modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b)
nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e'
sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire
lavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere
il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla
unita' produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro
unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono
abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Per ciascun
lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere
anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la
descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' e
della qualita' di esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono
abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al
comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10,
secondo e quarto comma».

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al
comma 4:
a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963,
n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n.
179;
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50,
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano
applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche
e integrazioni.

12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18,
comma 1, lettera u)» sono soppresse.


Art. 41. Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «e' considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», inserire le
parole: «per almeno tre ore».

2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», inserire le
parole: «sia per conto proprio che per conto di terzi».

3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66 dopo le parole «attivita' operative specificamente
istituzionali», inserire le parole: «e agli addetti ai servizi di
vigilanza privata».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo
le parole «frazionati durante la giornata», inserire le parole: «o da
regimi di reperibilita».

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le
parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come
media in un periodo non superiore a 14 giorni».

6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) attivita' di
lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e
non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una
squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale».

7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui agli
articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti
collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative. In assenza di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe
possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o
aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale».

8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «3. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4,
dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con
la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per
ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a
cui si riferisca la violazione».

9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «4. La violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la
sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni
singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».

10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «6. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta
alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel
corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la
sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta».

11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7
e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, considerando le specifiche gravita' di esposizione al
rischio di infortunio,».

12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, o».

13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende
del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica
posseduta e delle necessita' di conformare l'impegno di servizio al
pieno esercizio della responsabilita' propria dell'incarico
dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione
collettiva definisce le modalita' atte a garantire ai dirigenti
condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il
pieno recupero delle energie psico-fisiche.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis,
comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

 


 
 
 
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