Nei lavori di ristrutturazione iniziati prima nel 2007 della riforma della finanziaria 2008, in corso di realizzazione e non ancora terminati, l'attuale proprietario puo' ottenere la detrazione Irpef del 55% per la riqualificazione energetica
dell'edificio? In particolare puo' beneficiare della detrazione del 55% della spesa per i lavori di climatizzazione invernale rimasta a proprio carico fino a un valore massimo di detrazione pari a 100mila euro?
Si', ma solo se «ricorrano tutte le condizioni richieste dalle norme, gia' in relazione alle spese sostenute nel 2007».
Nei lavori di ristrutturazione iniziati prima nel 2007 della riforma della finanziaria 2008, in corso di realizzazione e non ancora terminati, l'attuale proprietario puo' ottenere la detrazione Irpef del 55% per la riqualificazione energetica
dell'edificio? In particolare puo' beneficiare della detrazione del 55% della spesa per i lavori di climatizzazione invernale rimasta a proprio carico fino a un valore massimo di detrazione pari a 100mila euro?
Si', ma solo se «ricorrano tutte le condizioni richieste dalle norme, gia' in relazione alle spese sostenute nel 2007».
In questo modo l'Agenzia delle entrate risponde al quesito esposto dal proprietario di quel fabbricato gia' autorizzato dal comune alla ristrutturazione. L'autorita' comunale infatti rilascio' il “permesso a costruire” per la ristrutturazione dello stabile, mediante demolizione e fedele ricostruzione e autorizzo' il cambio di destinazione d'uso, da magazzino a civile abitazione. E lo fece prima della vendita e in un periodo precedente alle nuove disposizioni della legge finanziaria del 2008.
La finanziaria 2008 ha riconfermato la riduzione del 55% per gli interventi che garantiscono il risparmio energetico: le agevolazioni tributarie si applicano alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 e le spese possono essere ripartite in piu' di tre quote annuali ma non oltre dieci (la legge finanziaria dell'anno precedente ne prevedeva solo tre).
Alle due novita' pero' – cosi' come ha precisato l'Agenzia delle Entrate in una circolare del marzo di questo anno -
non e' stata attribuita dal legislatore espressa efficacia retroattiva diversamente da quanto e' stato previsto per la tabella di valori energetici che invece va a sostituire quella allegata nella finanziaria 2007.
Dunque le disposizioni hanno efficacia a far data dal 1 gennaio 2008 e non possono essere applicate in relazione alle spese per gli interventi sostenuti nel periodo d'imposta del 2007.
Il Decreto ministeriale del 7 aprile 2008 ha previsto pero', che qualora gli interventi finalizzati al risparmio energetico consistano “nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti”.
In particolare per la continuazione dei lavori iniziati l'anno prima ossia nel 2007 e riguardanti le climatizzazione invernale il legislatore ha previsto che il contribuente si possa avvalere della detrazione ma solo a determinate condizioni
. Ossia e' necessario acquisire l'attestato di certificazione energetica o l'attestato di qualificazione energetica, trasmettere all'Enea - entro novanta giorni dalla fine dei lavori e attraverso il sito www.acs.enea.it (disponibile a partire dal 30 aprile 2008), ottenendo ricevuta informatica - i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, o nell'attestato di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
E se nel caso il soggetto non sia ancora in possesso della suddetta documentazione perche' ancora gli interventi di ristrutturazione non sono terminati puo' usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, “a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati”.
di Eleonora Santucci
FONTE: greenreport.it
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