Pur formulando un parere sostanzialmente positivo sull'impianto del
provvedimento, il parere del Consiglio di Stato (adunanza del 14 luglio
u.s.) sullo schema di terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti contiene rilievi certamente significativi dei quali le Commissioni Parlamentari e lo stesso Governo, in sede di approvazione definitiva, dovranno tener conto.
In particolare la Sezione Consultiva del Consiglio non si e' ritenuta persuasa della norma che ampia a 10 anni il periodo per la dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari necessari per l'ottenimento dell'attestazione Soa.
Si evidenzia, a tal riguardo, come la norma costituisca "una innovazione sostanziale e pone, ad avviso di questo Consesso, problemi sia di compatibilita' con la normativa comunitaria sia di applicazione concreta, per la coesistenza contemporanea di certificazioni SOA, ancora valide, rilasciate in base al regime ordinario, piu' rigoroso, e certificazioni SOA rilasciate sulla base di un periodo piu' ampio e, quindi, meno garantistico circa il possesso attuale di requisiti adeguati all'appalto da assumere."
La Sezione esprime pertanto un parere negativo alla norma formulata nel decreto correttivo, soprattutto in riferimento ai requisiti strutturali dell'impresa (attrezzature e organico) che vengono considerati "non correlati al fatturato contingente".
Critiche vengono espresse anche sulla nuova norma che consente di subappaltare le opere superspecializzate con ribasso non superiore
all'8%. Proprio sulla fissazione di tale limite vengono espresse perplessita' tenuto conto che esso e' molto inferiore a quello attualmente vigente. "Siccome non viene fornita alcuna motivazione sulla scelta operata, la Sezione non puo' che richiamare l'attenzione circa l'opportunita' di riesaminare i termini del ribasso operabile ."
Sul tema della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo si condivide la disciplina dettata dal Governo, ma si sottolinea che il loro affidamento non puo' determinarsi sulla base delle norme previste in materia di promotore: le opere di urbanizzazione sono interamente finanziate con risorse pubbliche e richiedono, quindi, l'indizione di procedure di gara ordinarie con le modalita' previste dall'art. 155 del Codice (procedure aperte e ristrette); si suggerisce al riguardo l'adozione dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione.Una palese contrarieta' viene espressa, infine, sulla nuova disciplina del project financing.
Pur evidenziando che le modifiche apportate sono orientate a soddisfare i rilievi critici sollevati in sede europea, "la Sezione osserva tuttavia che la norma cosi' come concepita finisce con l'essere un inutile duplicato dell'istituto della concessione…. Le uniche differenze che rimangono, infatti, attengono all'oggetto dell'offerta - che nella concessione comprende il progetto definitivo e qui il preliminare - e alla possibilita' del "promotore" di chiedere l'inserimento di un nuovo intervento nel programma.Entrambi sono discutibili e in particolare la seconda comporta pericolose interferenze con quella attivita' di programmazione che e' bene rimanga prerogativa della P.A..Considerato infine che l'istituto non e' previsto nelle direttive comunitarie, la Sezione invita l'amministrazione a prendere seriamente in considerazione la possibilita' di sopprimerlo."In allegato il testo integrale del parere.
Ricordiamo che lo schema di decreto e' attualmente all'esame dell'VIII Commissione della Camera alla quale l'Aniem ha gia' fatto pervenire le proprie osservazioni, oggetto anche di un incontro con il Vice Presidente della Commissione, On.le Margiotta.
Fonte: ANIEM
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