TERZO DECRETO CORRETTIVO AL CODICE APPALTI. Articolo dell'ance sulle osservazioni fornite dalla Camera e dal Senato.
01/08/2008 |
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Ok delle Commissioni di Camera e Senato, sia pure con numerose condizioni e osservazioni, allo schema di decreto correttivo del dlgs 163/06. Chieste modifiche, si legge in una nota Ance, in tema tra l'altro di opere a scomputo,
pf, opere specialistiche e leasing in costruendo
Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 163/2006, recante il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE: la Camera dei Deputati e del Senato hanno reso il parere sullo Schema del Governo.
Ance
31/07/2008 n.58
Le Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e Lavori Pubblici del Senato hanno reso il parere al Governo sullo Schema di decreto legislativo concernente ``Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 163/2006, recante il Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE`` (Atto n.12, relatori l`On. Mauro Pili e il Sen. Angelo Cicolani del Gruppo Parlamentare
PdL).
I pareri, entrambi favorevoli, sono subordinati a numerose condizioni ed osservazioni, alcune delle quali richieste ed auspicate dall`ANCE (si veda al riguardo la notizia su ``Interventi Ance`` del 25 luglio 2008, n. 15 e del 28 luglio 2008,
n.16).
Le Commissioni si sono soffermate, in particolare, sulla disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire; sulla
finanza di progetto; sulle opere ad elevato contenuto tecnologico; sui
consorzi stabili nonche` sul leasing in costruendo.
In particolare, per quanto riguarda, le opere a scomputo, nel parere della Camera, viene, tra l`altro evidenziato che occorre procedere alla soppressione della lettera f), sostitutiva dell`art.32, comma 1 lettera g) del Codice, che disciplina le opere a scomputo considerato che, come anche suggerito nelle osservazioni formulate dalla Commissione europea in materia, appare plausibile far rientrare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell`ambito del rapporto di concessione con il titolare del permesso di costruire, di cui all`articolo 28 della legge n.1150 del 1942.
Sulla finanza di progetto al Senato viene evidenziato che in un contesto di risorse pubbliche sempre piu` limitate nel settore degli interventi pubblici o di pubblico interesse tale iniziativa privata deve essere sempre piu` stimolata, con modalita` idonee a consentire risposte efficaci e impegnative.
Occorre, dunque, individuare modalita` con cui il privato interessato abbia la possibilita` di attivare il meccanismo anche in assenza dell`iniziativa dell`Amministrazione, ove questa non intervenga in un tempo definito, fermo restando il potere di quest`ultima di valutare la sussistenza di un interesse pubblico alla proposta.
Devono, quindi, essere integralmente riscritti gli articoli 153, 154 e 155 del Codice, recuperando almeno parzialmente, ed in via alternativa, la prelazione che e` stata troppo frettolosamente espunta dal Codice, aderendo in ogni caso ai rilievi della Commissione CE di una pubblicita` in sede comunitaria di tale peculiare situazione.
Sulle opere c.d. specialistiche e` stato rilevato dalla Commissione della Camera che occorre eliminare il limite dell`8 % alla facolta` di ribasso e dal Senato e' stato osservato che sottoporre tali subappalti ad un regime speciale e cioe` a un ribasso consentito estremamente ridotto e il pagamento diretto della stazione appaltante e` del tutto incongruo rispetto a tutti gli altri subappalti. Una simile diversita` di trattamento non trova giustificazione e, pertanto, anche tali subappalti devono essere sottoposti alle regole generali dell`art.118 del Codice.
Riguardo ai consorzi stabili la Commissione della Camera, con riferimento all`articolo 36 del Codice nella sua condizione ha evidenziato che occorre che il Governo assicuri condizioni di pari trattamento a tutte le tipologie di consorzi, siano essi consorzi stabili, in qualunque forma costituiti, o consorzi di societa` cooperative.
Sul leasing in costruendo al Senato e` stato osservato che le modifiche contenute nello Schema riguardo all`istituto non paiono persuasive perche` continuano a lasciare alla societa` di leasing ampi margini di discrezionalita` sui contenuti delle attivita` realizzative da affidare a terzi. Occorre, invece, che le Amministrazioni aggiudicatici abbiano certezza dell`interlocutore che realizzera` l`opera pubblica da acquisire in locazione finanziaria in ordine alla sua capacita` ed esperienza.
Nel parere della Camera dei Deputati si raccomanda, inoltre, al Governo l`esigenza di intervenire sul fenomeno dell`incremento dei prezzi dei materiali per le costruzioni riducendo i periodi temporali entro i quali le autorita` competenti procedono alla determinazione e all`aggiornamento dei prezzi medi e delle variazioni percentuali degli stessi, in modo da renderli il piu` possibile coerenti con l`effettiva tempistica delle gare, individuando le misure tese alla semplificazione delle procedure.
Si suggerisce, altresi`, di stabilire che le stazioni appaltanti, su proposta del soggetto aggiudicatario, possano valutare l`opportunita` di concedere l`anticipazione, anche parziale, delle spese relativamente ai materiali per le costruzioni suscettibili di possibili, forti, oscillazioni di prezzo sul mercato.
Su quest`ultimo punto al Senato e` stata rilevata la necessita` di prevedere un pagamento dei materiali anticipatamente acquistati dagli operatori economici al fine di contrastare gli effetti dei fenomeni speculativi sul mercato che si trasferirebbero inevitabilmente sul costo
dell`opera.
Lo Schema dopo aver ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari (nonche` della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato) torna ora all`approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri, prevista per il 1° agosto prossimo.
( Oggi)
Fonte: ANCE
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