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sentenze e pareri: POLIZZA PROVVISORIA, Parere Autority. Se nel bando viene prescritto che nella polizza ci sia una dichiarazione supplementare rispetto agli schemi tipo, l'omissi
01/09/2008

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 81 del 20.03.2008
PREC268/07
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Citytel s.r.l. – fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza degli impianti tecnologici installati presso il complesso monumentale Belvedere di San Leucio. S.A. Comune di Caserta.

In data 12 giugno 2007 e' pervenuta l'istanza di parere in oggetto con la quale la Citytel s.r.l. ha richiesto all'Autorita' di avvalorare la tesi secondo la quale la stessa sarebbe stata illegittimamente esclusa dalla gara perche' la polizza fideiussoria presentata non conteneva esplicitamente la frase prevista dal capitolato tecnico amministrativo “.. senza che possano essere opposte eccezioni”.

In particolare, la Citytel s.r.l. ha rilevato che nella polizza presentata non e' prevista alcun tipo di eccezione e le condizioni contenute sono quelle tipiche dello schema tipo 1.1. Inoltre, l'impresa istante ha evidenziato che la mancanza della frase su richiamata non puo' essere ritenuta sufficiente a determinarne l'esclusione dalla gara.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante, ha rappresentato che l'art. 6 del capitolato tecnico amministrativo prescrive, tra l'altro, l'obbligo di allegare alla istanza di partecipazione “la cauzione provvisoria di cui al successivo articolo 26..” e l'art. 26 stabilisce che “la polizza dovra' prevedere le seguenti clausole… b) al verificarsi delle condizioni previste per l'escussione della garanzia, il pagamento nei limiti dell'importo garantito, e' eseguito a prima richiesta del Comune, senza che possano essere opposte eccezioni, ed entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta”.

A parere della Stazione appaltante, il combinato disposto degli articoli sopra richiamati impone la presentazione di una polizza che espressamente riporti la rinuncia a qualsivoglia eccezione da parte del fideiussore in caso di richiesta di pagamento e, peraltro, l'assenza della clausola de qua, pone dei problemi in ordine al rispetto del principio di par condicio nei confronti di quelle imprese che hanno correttamente contratto la polizza.


L'autorita'

specificando che, nel caso specifico, la polizza presentata, non risulta essere conforme alla lex specialis

ha ritenuto 

di comunicare alle Parti interessate che l'esclusione della Citytel s.r.l., e' conforme alla normativa di settore in quanto, la polizza fideiussoria a garanzia dell'offerta non contiene tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis.

VISIONA IL PARERE INTEGRALE

 


 
 
 
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