Il TAR Campania (Napoli sez.I 16/6/2008 n. 1929) ha chiarito che in caso di ritiro dell'attestazione SOA dell'aggiudicataria, gli effetti decorrono ex tunc, e cio' significa che il difetto del possesso di uno dei requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara d'appalto e per l'esecuzione dei lavori
non puo' non comportare l'annullamento dell'atto di aggiudicazione.
Il Tar, in particolare ha ritenuto che l'atto di ritiro della Soa "identifica un atto di annullamento perche', basandosi su documentazione non veritiera inerente all'originario rilascio della SOA, attiene a vizi di legittimita' originari. Esso, dunque, ha effetti ex tunc ed attinge l'atto di aggiudicazione, essendo questo disposto su un'attestazione SOA ab imis non conforme alla normativa che ne regola il rilascio, con conseguenti riflessi sulla posizione del soggetto che aspira al subentro nel rapporto contrattuale quale cessionario avente causa dall'aggiudicatario."
Fonte: ANIEM
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LA SENTENZA DAL SITO DEL TAR
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