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sentenze e pareri: GARA D'APPALTO CON PREZZARIO VECCHIO DI 6 ANNI. Se l'ente appaltante non dispone di altri prezzari aggiornati e quello in vigore risulta congruo, la gara d'appalto e' legittima.
27/10/2008

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 111 del 9.04.2008
PREC72/08/L
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla Codra Mediterranea s.r.l. – lavori per la realizzazione di un impianto di affinamento con bacini di fitodepurazione a flusso speciale dei reflui provenienti dagli impianti di depurazione a servizio degli abitati di Calmiera, Matrignano e Melendugno e delle Marine di Melendugno. S.A. Acquedotto Pugliese.

Nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio prezziario e faccia riferimento a prezziari di altri soggetti, ci si deve riferire al prezziario vigente al momento dell'approvazione del progetto, previa verifica della congruita' dei prezzi in esso indicati. 

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Sentenza:

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto 

In data 26 novembre 2007 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in oggetto con la quale l'impresa Codra Mediterranea s.r.l. contesta, per l'appalto in esame, bandito in data 1.10.2007, l'utilizzo di un Prezziario delle opere pubbliche risalente all'anno 2002.

A parere dell'impresa istante, la Stazione appaltante ha operato in violazione dell'articolo 34 del d.P.R. 554/1999, con la conseguenza che i costi delle lavorazioni dedotte in appalto sono state ampiamente sottostimate, attribuendo alle stesse costi inferiori a quelli di mercato.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha evidenziato che il progetto esecutivo e' stato approvato in data 14.2.2006, previo favorevole parere di congruita' del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia.

La S.A. ha, inoltre, rappresentato che alla gara hanno partecipato n. 29 operatori economici e che il ribasso medio dagli stessi presentato si e' attestato sul valore del 23,59 per cento.


Ritenuto in diritto

La problematica in esame e' stata affrontata dall'Autorita' con precedenti espressioni di parere, nelle quali e' stato sottolineato che, in ossequio all'art. 2, comma 1, del d. Lgs. 163/2006, a norma del quale l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori deve garantire la qualita' delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza, sussiste una stretta correlazione tra la qualita' delle prestazioni e l'importo stimato a base d'asta che, se non remunerativo, comporta l'alterazione dell'equilibrio economico tra le prestazioni stesse. 

Pertanto la sottostima della quotazione di una voce di prezzo che incida in modo significativo nel quadro economico dell'intervento e, piu' in generale l'utilizzo di prezziari non aggiornati, rappresenta, per le imprese interessate, un ostacolo alla partecipazione ed alla concorrenza. 

Quanto sopra trova applicazione anche negli appalti, come quello in esame, relativi ai settori speciali, laddove gli enti aggiudicatori devono conformare il loro operato alla parte I del Codice dei contratti ed ai principi dettati dal Trattato a tutela della concorrenza al fine di evitare restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla regola della liberta' di competizione.

Per la definizione della questione in esame, occorre preliminarmente tener presente la circostanza che, per ragioni anche non imputabili alla stazione appaltante, decorre un lasso temporale significativo tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara.

In tale evenienza, si deve individuare quale e' il riferimento temporale al quale rinviare per determinare, nel rispetto dei principi sopra riportati, il corretto prezziario da utilizzare nell'appalto.

Nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio prezziario e faccia riferimento a prezziari di altri soggetti, ci si deve riferire al prezziario vigente al momento dell'approvazione del progetto, previa verifica della congruita' dei prezzi in esso indicati. 

A norma dell'art. 34 del D.P.R. 554/1999, infatti, il computo metrico estimativo va redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata. Ora e' evidente che la stazione appaltante che non dispone di un proprio prezziario e faccia riferimento a prezziari di altri soggetti, non possa essere tenuta ad aggiornarli. Dovra' invece ritenersi tenuta ad utilizzare l'ultimo prezziario vigente, come da art. 34, dopo averlo sottoposto ad una verifica di congruita'.

Nel caso in esame, quindi, ai fini della correttezza della valutazione dell'operato della S.A., occorre verificare se alla data dell'approvazione del progetto esecutivo (14.02.2006) fosse ancora vigente o meno il prezziario del Provveditorato alle Opere Pubbliche, anno 2002, utilizzato dall'Acquedotto Pugliese.

Dalla documentazione in atti (nota del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 12.12.2007) risulta che a tale data era ancora in vigore il prezziario del Provveditorato alle Opere Pubbliche, anno 2002, in relazione al quale e' stato espresso favorevole parere di congruita' del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio


ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che nell'operato dell'Acquedotto Pugliese, per l'appalto in esame, non si rilevano profili di non conformita' con la normativa di settore.

I Consiglieri Relatori Il Presidente 

Alessandro Botto Luigi Giampaolino 

Giuseppe Brienza

 


 
 
 
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