tecnico Scrivere "Un appunto e una segnalazione all'attenzione delle Imprese.
Il 3° correttivo ha integrato l'art. 13 del 163 (Accesso agli atti e divieti di divulgazione
) con la lett. c bis al comma 2. Ha, in pratica, aggiunto un altro limite
all'accesso, o per meglio dire un differimento dei termini di accesso.
Commento:
Dice infatti:
... il diritto di accesso e' differito:
...
c bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.
E' secondo me, un intervento molto importante. In pratica vuol dire:
tu ditta che hai superato la fase di qualifica, hai tutti i documenti in regola
ecc., e' inutile che mi chiedi di avere accesso agli atti che hanno determinato l'aggiudicazione (si ricorda che in sede di gara la Commissione ha solo la potesta' di aggiudicare provvisoriamente)
alla ditta X, dopo la fase di verifica dell'anomalia,
perche' tanto non ti daro' niente fino alla aggiudicazione definitiva avvenuta.
Voglio commentare questo articolo, con le possibili conseguenze che ha questo inserimento sulla procedura nei confronti della 2^ in graduatoria
che ha voglia di proporre un ricorso.
Devo rifarmi ad un'altra modifica importante che e' avvenuta al 163, e cioe' la modifica apportata al 122 c. 9. in questo nuovo articolo si recita:
9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.
Con questa modifica si individua ad 1 M€ e a minimo 10 ditte il limite entro il quale si puo' applicare l'esclusione automatica. Si ricorda che precedentemente, il limite economico non esisteva, o meglio l'art. 122 c. 9 era applicabile alle gare sotto soglia (€ 5.150.000), ma il limite numerico era indicato in meno di 5.
Questa nuova versione quindi, determinera' una applicazione maggiore della verifica della anomalia di cui all'art. 86 e segg.
Ritorniamo al tema dell'intervento, e cioe' l'art. 13.
Letto anche in collegamento con la novella dell'art. 122 c. 9, significa un ulteriore rafforzamento di una tematica molto cara alla C.E.: la sicurezza della effettuazione del contratto.
Perche' questa osservazione?
Poniamo un esempio pratico.
Io ditta B arrivo 2^ in una gara aggiudicata con la verifica dell'anomalia. Non ci vedo chiaro nella aggiudicazione (verificare una anomalia non e' facilissimo, bastano due frasi messe bene e difficilmente una stazione appaltante contesta le giustificazioni, anche perche' non ha molti mezzi per farlo e la procedura dell'art. 87 - Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse – e' lunga e complicata e noi abbiamo fretta di aggiudicare e fare i lavori) e chiedo l'accesso agli atti, in pratica al verbale di verifica.
Bene, a questo punto la S.A. mi dice: “un momento, non ti posso dare niente fino a quando non determinero' la aggiudicazione definitiva”. Ora io ditta B dovro' aspettare; ma l'Ente, dopo aver fatto la aggiudicazione definitiva attivera' subito la procedura per la sottoscrizione del contratto. La ditta A (aggiudicataria) si affrettera' a presentare i documenti e, allo scadere dei trenta giorni concessimi dalla procedura di accesso agli atti, la S.A. fara' due cose:
1) sottoscrivera' il contratto;
2) mi rispondera' inviandomi gli atti richiesti.
Ma qui, ulteriore ostacolo: io ditta B leggo gli atti e vi individuo margini di illegittimita' o perlomeno, dei varchi entro i quali proporre un ricorso. Ma a chi presentare il ricorso? Ormai siamo in fase post contrattuale, e quindi di competenza non piu' del TAR, che gia' di per se' costa ma riesce a dare risposte in tempi relativamente brevi, ma al G.O., e tutti sappiamo cosa significhi e quanto costi.
Lascio alle Imprese la voglia di commentare, pregando pero' di essere costruttivi, magari fino ad interessare la sua ANCE che, non mi risulta (ma qui posso sbagliarmi) sia pesantemente intervenuta su questo tema.
Grazie dell'attenzione e al prossimo intervento.
Buon lavoro a tutti
Tecnico (moderatore del forum di Aedilweb)
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