L'impresa che si e' aggiudicata la costruzione e gestione di un'opera di
interesse pubblico non puo' chiedere il rimborso Iva sulle spese sostenute,
perche' il bene realizzato e' di proprieta' dell'ente locale concedente. Lo
afferma una nota delle Entrate analizzata dall'Ance
Concessione di costruzione e gestione di opera di interesse pubblico - Rimborso IVA - Chiarimenti ministeriali
Ance
L`impresa che si aggiudica un appalto per la costruzione e gestione di un`opera di interesse pubblico non puo` richiedere il rimborso dell`eccedenza IVA relativa alle spese sostenute per la realizzazione dell`opera, in quanto quest`ultima risulta di proprieta` dell`ente appaltante.
Questa la conclusione a cui giunge l`Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.372/E del 6 ottobre
2008, con la quale l`impresa istante, facente parte di un`ATI a cui e` affidata, in concessione, la progettazione, realizzazione e gestione di un complesso sportivo, ricreativo e culturale su un`area comunale, chiede chiarimenti sulla possibilita` di ottenere il rimborso dell`eccedenza detraibile IVA relativa alle spese di costruzione del complesso, ai sensi dell`art.30, comma 3, lett.c, del D.P.R. 633/1972 (che consente di chiedere il rimborso, tra l`altro, dell` IVA assolta per l`acquisto di beni ammortizzabili[1]).
Nel caso di specie, l`Agenzia, nel ricostruire i contenuti della convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune e l`ATI, sottolinea, in primo luogo, che il bene realizzato e`, sin dall`origine, di proprieta` dell`Ente locale concedente, mentre la societa` acquisisce il diritto di gestione dell`impianto per la durata della convenzione medesima.
Cio` implica che l`opera, essendo di proprieta` dell`Ente concedente, e` iscritta tra le immobilizzazioni materiali nell`attivo di bilancio di quest`ultimo e, come tale, costituisce per questi un bene ammortizzabile.
Diversamente, l`impresa concessionaria, non avendo la titolarita` dell`opera, non puo` iscriverla, in bilancio, come immobilizzazione materiale ammortizzabile.
Da tale considerazione deriva, quindi, la negazione del diritto al rimborso del credito IVA, ai sensi dell`art.30, comma 3, lett.c, del D.P.R. 633/1972, secondo cui lo stesso puo` essere richiesto ``limitatamente all`imposta relativa all`acquisto o all`importazione di beni ammortizzabili``.
Tale pronunciamento potrebbe far sorgere dubbi interpretativi, in ordine alle operazioni di ``project financing`` per la costruzione e gestione di opere pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riferimento alla possibilita` di richiedere il rimborso dell`eccedenza detraibile IVA relativa all`acquisizione del diritto di concessione da parte dell`impresa.
Tuttavia, si ritiene che i chiarimenti forniti dall`Amministrazione finanziaria siano da circoscrivere al singolo caso analizzato nell`istanza di interpello (impossibilita` di ammortizzare un bene di proprieta` dell`Ente appaltante), non entrando l`Agenzia nel merito del diritto al rimborso del credito IVA relativamente alle operazioni di ``project financing``.
In tali operazioni, infatti, l`impresa concessionaria, anche qualora non risulti proprietaria dell`opera realizzata, acquisisce comunque un diritto di concessione relativo alla gestione della stessa, che costituisce un`immobilizzazione immateriale fiscalmente ammortizzabile, ai sensi dell`art.103, comma 2, del D.P.R. 917/1986[2], il cui valore corrisponde sostanzialmente all`importo dei costi sostenuti per la costruzione dell`opera.
In tal caso, per l`impresa concessionaria, non viene meno il diritto di richiedere il rimborso dell`IVA corrisposta per l`acquisizione del diritto di concessione, tenuto conto che il citato art.30, comma 3, lett.c, del D.P.R. 633/1972 ammette tale possibilita` con riferimento a tutti i beni ammortizzabili, siano essi immobilizzazioni materiali o immateriali[3].
In conclusione, in presenza di un`opera realizzata in ``project financing``, di proprieta` dell`Ente appaltante, l`eccedenza IVA inerente l`acquisizione del diritto di concessione puo` essere chiesta a rimborso, in quanto relativa all`acquisizione di un bene immateriale ammortizzabile.
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[1] D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633
Art. 30 - Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza
(omissis)
3. Il contribuente puo` chiedere in tutto o in parte il rimborso dell` eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all` atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita` che comportano l` effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell` imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell`articolo 17, quinto e sesto comma;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell` ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
c) limitatamente all` imposta relativa all` acquisto o all` importazione di beni ammortizzabili, nonche` di beni e servizi per studi e ricerche;
(omissis)
[2] D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917
Art.103 - Ammortamento dei beni immateriali
(omissis)
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell`attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
(omissis)
[3] Per il concetto di ``beni ammortizzabili`` occorre far riferimento, infatti, alle disposizioni in materia di imposte dirette.
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Fonte: ANCE.IT
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