Rivalutazione degli immobili delle imprese, riduzione degli acconti Ires e Irap e forti restrizioni all'accesso al 55% sul risparmio energetico (principio del silenzio-diniego). Queste, chiarisce l'Ance, tra le misure fiscali di interesse per il settore del dl 185/08 pubblicato in G.U.
Decreto Legge 185/2008 - cd.``Decreto anti-crisi`` - Principali Misure fiscali
Ance
01/12/2008
Sul Supplemento Ordinario n. 263 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 e` stato pubblicato il Decreto
Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante ``Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale``.
Queste le principali disposizioni fiscali d`interesse per il settore, contenute nel provvedimento, in vigore dal 29 novembre 2008, che attende ora la conversione in legge:
1. Proroga detassazione contratti di produttivita` (art.5)
2. Deducibilita` dall`IRPEF/IRES della quota IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi passivi (art.6)
3. Esigibilita` IVA per cassa (art.7)
4. Revisione degli Studi di Settore (art.8)
5. Riduzione dell`acconto IRES e IRAP (art.10)
6. Rivalutazione dei beni immobili d`impresa (art.15, c.16-23)
7. Detrazione del 36% per i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale (art.23)
8. Procedura per il riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (art.29)
nel dettaglio:
1. Proroga detassazione contratti di produttivita` (art.5)
Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, vengono previsti:
- la proroga dell`imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 10%, con riferimento alle somme relative ad incrementi di produttivita`, innovazione ed efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitivita` e redditivita` legati all`andamento economico dell`impresa (di cui all`art.2, comma1, lett. c, del DL 93/2008);
- l`aumento a 6.000 euro lordi delle somme per premi di produttivita` su cui calcolare l`imposta sostitutiva, fissato a 3.000 euro lordi fino al 31 dicembre 2008;
- l`applicabilita` dell`imposta sostitutiva relativa a tali premi di produttivita` nei confronti dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell`anno 2008, a 35.000 euro lordi (con un aumento della soglia di reddito rispetto al limite in vigore fino al 31 dicembre 2008, pari a 30.000 euro).
Non e` stata, invece, prorogata l`applicazione dell`imposta sostitutiva del 10% in relazione alle somme corrisposte ai lavoratori per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, che resta in vigore, nel limite massimo di 3.000 euro lordi, e per i soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro, unicamente fino al 31 dicembre 2008.
2. Deducibilita` dall`IRPEF/IRES della quota IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi passivi (art.6)
A decorrere dal periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2008 (periodo d`imposta 2008, per i soggetti con periodo d`imposta coincidente con l`anno solare), e` riconosciuta la deducibilita` dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) di un ammontare pari al 10% dell`IRAP, forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) e del costo del lavoro per il personale dipendente o assimilato (al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell`art.11, del D.Lgs. 446/1997, quali, a titolo esemplificativo, i contributi per le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro o quelle riconosciute per ridurre il ``cuneo fiscale`` connesso al costo del lavoro).
Tale deducibilita` opera secondo il ``criterio di cassa`` (ossia nell`esercizio di pagamento dell`IRAP, ai sensi dell`art.99, comma 1, del TUIR - D.P.R. 917/1986) e spetta per i seguenti soggetti:
ü societa` di capitali ed enti commerciali,
ü societa` di persone e ditte individuali,
ü persone fisiche, societa` semplici e soggetti equiparati (ai sensi dell`art.5, comma 3 , del TUIR - D.P.R. 917/1986) esercenti arti e professioni,
ü banche e imprese di assicurazione.
Per quanto riguarda i periodi d`imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2008, viene previsto:
- il diritto al rimborso dell`ammontare dell`IRAP deducibile ai fini delle imposte sul reddito (sempre entro l`importo forfetario del 10% dell`IRAP dovuta), per i soggetti che, in pendenza del giudizio della Corte Costituzionale in ordine alla deducibilita` del costo del personale e degli interessi passivi ai fini IRAP, hanno gia` presentato istanza di rimborso;
- la possibilita` di presentare, esclusivamente in via telematica, istanza di rimborso dell`importo dell`IRAP deducibile ai fini delle imposte sul reddito, per i soggetti che sono ancora nei termini per la presentazione della stessa (48 mesi dal versamento delle imposte - art.38, D.P.R. 602/1973).
A tal fine, il rimborso sara` eseguito nell`ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti di spesa pari a: 100 mln di euro per il 2009, 500 mln di euro per il 2010 e 400 mln di euro per il 2011.
Le modalita` di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione attuativa sono rinviate all`emanazione di un provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate.
3. Esigibilita` IVA per cassa (art.7)
In via sperimentale, per il triennio 2009-2011, viene estesa la disciplina delle operazioni soggette ad IVA ad esigibilita` differita (art.6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972) a tutte le operazioni imponibili (cessioni di beni o prestazioni di servizi) rese a favore di soggetti esercenti attivita` d`impresa, arti o professioni.
Tale principio consente, al cedente o prestatore, di versare il debito d`imposta al momento del pagamento dei corrispettivi e non gia` al momento in cui si intendono effettuate le operazioni, ossia al momento:
- della consegna o spedizione, per la cessione di beni mobili,
- della stipula dell`atto di trasferimento della proprieta`, per la cessione di beni immobili,
- del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi,
- ovvero al momento dell`emissione della fattura, se precedente ai tre suddetti presupposti.
L`esigibilita` differita e` stabilita nel termine massimo di un anno dall`effettuazione dell`operazione, salvo l`ipotesi in cui, in tale periodo, il cessionario o committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Tale disposizione non si applica, in ogni caso, alle operazioni soggette al meccanismo del ``reverse charge`` (es. prestazioni rese in subappalto nel settore edile).
Resta fermo che l`efficacia della misura e` subordinata ad autorizzazione comunitaria, ai sensi della direttiva 2006/112/CE, sulla base della quale sara` poi emanato un decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze con cui verra` fissato il volume d`affari dei contribuenti beneficiari della disposizione.
4. Revisione degli Studi di Settore (art.8)
L`art.8 del DL 185/2008 stabilisce che, in considerazione degli effetti dell`attuale crisi economica e dei mercati, e con riferimento a determinati settori o aree territoriali, gli Studi di Settore attualmente in vigore possono essere integrati con Decreto del Ministro dell`Economia e Finanze, sentito il parere della Commissione degli Esperti.
In particolare, tali modifiche terranno conto, tra l`altro, delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli Studi di Settore.
5. Riduzione dell`acconto IRES e IRAP (art.10)
Viene stabilita la riduzione del 3% della misura degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d`imposta 2008.
Pertanto, entro il 1° dicembre 2008 (poiche` il termine ordinario del 30 novembre cade in giorno festivo), deve essere versato l`acconto IRES e IRAP pari al 97% (anziche` al 100%) dell`imposta dovuta per il 2008.
Per quei contribuenti che avessero gia` provveduto al pagamento dell`acconto, viene riconosciuto un credito d`imposta pari alla riduzione stabilita del 3%, da utilizzare in compensazione con il modello F24.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabilite le modalita` ed i termini per il versamento di quanto non corrisposto in virtu` di tale disposizione.
6. Rivalutazione dei beni immobili d`impresa (art.15, c.16-23)
Viene prevista, a favore delle imprese, la possibilita` di rivalutare i beni immobili risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007, con esclusione degli immobili destinati alla vendita e delle aree edificabili.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio dell`esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (in sostanza, nel bilancio relativo all`esercizio 2008), mediante il pagamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell`IRAP, pari al:
Ø 7% per i beni non ammortizzabili;
Ø 10% per i beni ammortizzabili.
L`imposta sostitutiva deve essere versata, a scelta, in un`unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito relative al periodo d`imposta in cui la rivalutazione e` eseguita, oppure in tre rate annuali, di cui la prima con la medesima scadenza (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legale, pari al 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata).
In particolare, sono ammessi alla rivalutazione:
- i fabbricati strumentali (es. opifici), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita). Per questi, l`imposta sostitutiva e` pari al 10%;
- i fabbricati non strumentali (es. case di abitazione), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita). Per questi, l`imposta sostitutiva e` pari al 7%.
Non possono, invece, essere rivalutati:
- i beni merce (ossia i beni alla cui produzione o scambio e` diretta l`attivita`, per esempio il magazzino delle imprese edili);
- le aree fabbricabili, sia se iscritte tra le immobilizzazioni, sia se costituenti beni merce (ossia destinate alla vendita).
Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono dal terzo periodo d`imposta successivo a quello con riferimento al quale la medesima e` eseguita (in sostanza dal 2011, in caso di esercizio coincidente con l`anno solare). Ai fini fiscali, infatti, la rivalutazione consente il riconoscimento di un maggior valore del bene ai fini dell`ammortamento ed una riduzione della plusvalenza imponibile, in caso di cessione dell`immobile rivalutato.
Tuttavia, qualora l`immobile sia ceduto (o assegnato ai soci o destinato a finalita` estranee all`esercizio d`impresa o al consumo personale o familiare dell`imprenditore) prima dell`inizio del quarto periodo d`imposta successivo a quello in cui e` stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, prima del 1° gennaio 2012, in caso di periodo d`imposta coincidente con l`anno solare), la plusvalenza imponibile sara` determinata in base al costo del bene prima della rivalutazione.
Infine, si prevede la possibilita` di affrancamento del saldo attivo che si genera a seguito della rivalutazione, mediante il pagamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell`IRAP, pari al 10% (da versare con le stesse modalita` previste per l`imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione).
L`operazione di rivalutazione, infatti, da` luogo ad un saldo attivo, costituito dall`importo iscritto nel passivo del bilancio come contropartita del maggior valore attribuito ai beni che, al netto dell`imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in un`apposita riserva. Nel caso in cui il saldo venga attribuito ai soci, lo stesso, aumentato dell`imposta sostitutiva, concorre a formare il reddito imponibile della societa` che ha eseguito la rivalutazione, alla quale e` comunque attribuito un credito d`imposta, ai fini delle imposte sui redditi, pari all`ammontare dell`imposta sostitutiva pagata.
Con l`affrancamento del saldo attivo, invece, la societa` ha la facolta`, mediante il pagamento dell`imposta sostitutiva del 10%, di evitare che tale ammontare, se distribuito, concorra nei modi ordinari alla determinazione del proprio reddito imponibile da assoggettare all`aliquota IRES del 27,5%, o all`aliquota marginale IRPEF.
7. Detrazione del 36% per i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale (art.23)
Nell`ambito della possibilita`, ammessa per gruppi di cittadini organizzati, di realizzazione di microprogetti di arredo urbano o di opere di interesse locale, viene a questi riconosciuto il diritto di fruire della detrazione IRPEF del 36% in ragione delle spese sostenute per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere, nel limite di spesa e nel rispetto delle modalita` previste per l`applicazione delle agevolazioni di cui all`art.1, della legge 449/1997 (istitutiva della detrazione del 36%).
Tale beneficio e` riconosciuto sino all`attuazione del federalismo fiscale e per lo stesso periodo di vigenza della detrazione del 36%, attualmente prevista sino al 31 dicembre 2010.
8. Procedura per il riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (art.29)
Anche ai fini del riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, viene stabilito il principio di monitoraggio dei crediti d`imposta (di cui all`art.5 del D.L. 138/2002), in base al quale le agevolazioni sono riconosciute nei limiti dei fondi stanziati per ciascun anno di vigenza delle stesse.
Sulla base di tale principio, la detrazione del 55%, gia` con riferimento alle spese sostenute nel periodo d`imposta 2008, non e` piu` riconosciuta automaticamente al contribuente, ma puo` essere fruita solo successivamente all`autorizzazione dell`Agenzia delle Entrate, che l`accordera` previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, stabiliti in 82,7 mln di euro per il 2009; 185,9 mln di euro per il 2010; 314,8 mln di euro per il 2011.
Con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, sara` comunicato l`esaurimento di tali stanziamenti.
A tale scopo, viene quindi stabilito un meccanismo di monitoraggio, che si affianca comunque agli adempimenti gia` previsti dal decreto attuativo 19 febbraio 2007, e che prevede:
1. invio, esclusivamente in via telematica (anche attraverso gli intermediari abilitati), di apposita istanza all`Agenzia delle Entrate, da trasmettere:
- dal 15 gennaio al 27 febbraio 2009, per le spese sostenute nel periodo d`imposta 2008,
- dal 1° giugno al 31 dicembre di ciascun anno, per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010;
2. esame delle istanze da parte dell`Agenzia delle Entrate secondo l`ordine cronologico di invio;
3. comunicazione dell`Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dell`esito della verifica entro trenta giorni dalla ricezione dell`istanza. In assenza di alcuna comunicazione esplicita, la detrazione s`intende negata (principio del ``silenzio diniego``).
Con apposito provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall`entrata in vigore del D.L. 185/2008 (ossia entro il 29 dicembre 2008), sara` approvato il modello da utilizzare per la presentazione dell`istanza.
Infine, solo per le persone fisiche ed esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2008, e` possibile ``trasformare`` la detrazione del 55% in quella del 36% (nel limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per ciascun immobile e con ripartizione obbligatoria in 10 rate annuali di pari importo), qualora queste non presentino istanza telematica, oppure ricevano comunicazione di diniego da parte dell`Agenzia.
Fonte: ANCE
|