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sentenze e pareri: ATI: La capogruppo puo' usufruire dell'incremento del 20% solo se raggiunge il 40% dell'importo dell'appalto, mentre la mandante lo puo' fare se raggiunge almeno il 20%.
09/12/2008

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 142 del 8.05.2008
PREC133/08/L
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Impresa Costruzioni Francesco Ciusa s.r.l. – interventi di protezione idraulica nel Comune di Serrenti. S.A: Comune di Serrenti.

A parere dell'Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici:

Nel caso di costituzione di un Associazione Temporanea di imprese, l'incremento del 20% della propria classifica, non puo' essere applicata per raggiungere la misura minima di qualificazione, cioe' 40% dell'importo dell'appalto per la capogruppo (mandataria) e 10% per le mandanti.

Puo' essere invece applicato il suddetto incremento per raggiungere congiuntamente l'importo a base d'asta di una gara a condizione che la sola classifica della capogruppo raggiunga il 40% dell'appalto e quella delle mandanti almeno il 20%.

Le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale si qualificano, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del d.P.R. 554/1999, in relazione all'importo complessivo dell'appalto;

 

Parere:

Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso
Considerato in fatto 

In data 19.12.2007 il Comune di Serrenti ha bandito l'appalto indicato in oggetto, per un importo complessivo dei lavori di € 770.500,00, categoria prevalente OG8, importo lavorazioni € 667.639,43, scorporabile subappaltabile OS1, importo lavorazioni € 82.860,57.

In data 18 febbraio 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in oggetto con la quale l'impresa Costruzioni Francesco Ciusa s.r.l., capogruppo di una associazione temporanea di imprese con Edile Porcu Mario s.n.c. e S.A.L.P. s.r.l., contesta l'esclusione dalla gara di che trattasi sulla base della motivazione della carenza dei requisiti di qualificazione, in quanto l'impresa mandataria, in possesso di iscrizione alla categoria OG8, classifica I, non possiede almeno il 40 per cento dell'importo dell'appalto, cosi' come richiesto dall'articolo 95, comma 2, del d.P.R. 554/1999. 

A parere dell'impresa istante, invece, il requisito del 40 per cento viene raggiunto in virtu' del beneficio dell'incremento del quinto di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha rappresentato di aver seguito l'indirizzo espresso in materia dalla deliberazione dell'Autorita' n. 75/2007 nonche' dall'orientamento espresso in materia dal C.G.A. della Regione Siciliana nella pronuncia n. 251/2005, secondo il quale l'incremento del quinto non puo' essere utilizzato per conseguire la misura minima di qualificazione della mandataria.

Ritenuto in diritto

Per la soluzione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorita', nel richiamare l'orientamento espresso in materia dal Consiglio dell'Autorita' con deliberazione del 15.12.2005 e con deliberazione n. 75/2007, si evidenzia che l'articolo 95, comma 2, del d.P.R. 554/1999 regola il rapporto percentuale che deve intercorrere, in sede di qualificazione, tra le imprese mandanti e la mandataria, stabilendo che l'associazione e' validamente costituita se quest'ultima possiede almeno il 40 per cento dell'importo complessivo dell'appalto e le mandanti almeno il 10 per cento.

Detta norma, facendo riferimento alla “misura minima” dei requisiti richiesti alle singole imprese dell'associazione, si riferisce alla soglia di qualificazione ottenuta attraverso la sola classifica di iscrizione, a prescindere dall'incremento del quinto, di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000.

Quest'ultima disposizione, invece, individua le condizioni in base alle quali, in relazione alla classifica posseduta, e' ammissibile l'incremento del quinto.

Le due norme, pertanto, hanno finalita' specifiche, fra loro non contrastanti: la prima stabilisce i requisiti minimi, in relazione all'importo complessivo dell'appalto, che le imprese costituenti l'associazione devono possedere ai fini della qualificazione dell'associazione stessa, la seconda si riferisce all'entita' quantitativa dei lavori realizzabili attraverso il beneficio del quinto e subordina detto beneficio al possesso del 20 per cento dell'importo dell'appalto. 

Nelle citate deliberazioni, l'Autorita' ha, pertanto, espresso l'avviso che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000, nel caso di associazione temporanea orizzontale, le mandanti possono incrementare di un quinto la loro classifica soltanto se essa e' almeno pari al 20% dell'importo complessivo dell'appalto, mentre la partecipazione all'associazione puo' avvenire anche se la classifica e' pari al 10 per cento. Per quanto attiene alla mandataria, il suddetto beneficio si applica soltanto se la classifica da questa posseduta e' almeno pari al 40 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.

Nel caso in esame, la mandataria impresa Costruzioni Francesco Ciusa s.r.l. e' in possesso della classifica I (€ 258.228) con la quale non raggiunge il 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori e pertanto non e' in possesso dei requisiti minimi richiesti per la sua qualificazione. 

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio


ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dell'associazione temporanea di imprese Costruzioni Francesco Ciusa s.r.l./Edile Porcu Mario s.n.c./S.A.L.P. s.r.l e' conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori Il Presidente 

Alessandro Botto Luigi Giampaolino 

Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15.05.2008

 


 
 
 
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