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sentenze e pareri: POLIZZA PROVVISORIA: LEGITTIMA L'ESCLUSIONE SE NON VIENE PRODOTTA LA COPIA DEL DOCUMENTO DEL FIDEIUSSORE SE RICHIESTO NEL BANDO.
05/01/2009

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 141 del 8.05.2008
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ICON s.r.l. – intervento di difesa della fascia litoranea del Comune di Melissa dai fenomeni erosivi mediante ripascimento protetto. S.A. Provincia di Crotone (Stazione Unica Appaltante)


Considerato in fatto 

In data 18 febbraio 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in oggetto con la quale l'impresa ICON s.r.l., risultata seconda in graduatoria per l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi, ha richiesto l'avviso dell'Autorita' in relazione alla legittimita' dell'esclusione di altro concorrente, impresa C.G.F. s.r.l., dalla quale si ritiene danneggiata.

L'impresa di che trattasi e' stata esclusa per non aver allegato, alla cauzione provvisoria, copia del documento di identita' del fideiussore, cosi' come prescritto, a pena di esclusione, dal punto III.1.1. lett. b) del bando di gara, che prevede “dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa, a pena di esclusione, dal fideiussore e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identita', che comprovi il potere di impegnare con la sottoscrizione la societa' fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante per la tipologia dei lavori ed importi richiesti.”

È intervenuta nel contraddittorio documentale l'impresa controinteressata, provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto, che ha rappresentato l'infondatezza, a suo avviso, delle argomentazioni formulate dall'impresa istante, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa sulla necessita' che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio siano accompagnate dalla copia del documento di identita'.

La Stazione appaltante ha ritenuto di non partecipare al procedimento con proprie osservazioni; sulla base di quanto disposto dall'articolo art. 6, comma 6, del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, l'Autorita' ha provveduto a valutare la questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.

Ritenuto in diritto

Con precedenti espressioni di parere, questa Autorita', suffragata dall'orientamento della giurisprudenza prevalente in materia, ha espresso l'avviso secondo il quale, in sede di partecipazione ad una gara pubblica, deve ritenersi che la produzione della fotocopia del documento d'identita' del dichiarante debba essere considerata elemento costitutivo dell'autocertificazione, essendo requisito formale "ad substantiam" dell'autocertificazione stessa.

Cio' comporta l'impossibilita' di procedere ad integrazione documentale, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. 

Nel caso di specie, la clausola del bando di gara prevede che il fideiussore rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi il potere di impegnare con la sottoscrizione la societa' fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.

Al riguardo si richiama quanto espresso dal Consiglio di Stato, chiamato a valutare la legittimita' di una clausola redatta nei medesimi termini di quelli in esame, ritenendo che detta clausola non e' ne' illogica, ne' vessatoria, e che, nel momento in cui esige la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dello stesso sottoscrittore della garanzia, accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identita', neppure e' aggravante del procedimento concorsuale, in quanto individua, formalmente, uno strumento conforme alle correnti regole sulla documentazione, propriamente inteso a conferire celerita' alla procedura concorsuale, senza aggravare ne' il procedimento, ne' la posizione del concorrente (comunque obbligato ad accertare ed a certificare la giustificazione dei poteri del sottoscrittore) (cons. Stato, sez. V, n. 4421/2005).

Nel caso in esame, pertanto, correttamente la Commissione di gara ha proceduto all'esclusione del concorrente che non ha adempiuto a quanto prescritto dal bando di gara.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio


ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dell'impresa C.G:F. s.r.l. e' conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori Il Presidente 

Alessandro Botto Luigi Giampaolino 

Giuseppe Brienza

 


 
 
 
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