È attiva sul portale dell'INAIL (Punto
cliente) la procedura per la comunicazione dei nominativi dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
I datori di lavoro devono effettuare la comunicazione utilizzando la
procedura online, entro il 16 maggio 2009.
I datori di lavoro che hanno gia' inviato delle comunicazioni all'INAIL devono
ripetere l'invio utilizzando la procedura o il format previsto.
Secondo il D.Lgs 81/08 Il datore di lavoro e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attivita', devono comunicare annualmente
all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Rientrano pertanto nell'obbligo di comunicazione i datori
di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze
attribuite loro, nell'ambito dell'organizzazione, dal datore di lavoro - di
qualsiasi settore privato e pubblico .
L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la
segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto
attraverso Punto
cliente
L'inserimento in procedura potra' essere effettuato fino
al 31 marzo di ciascun anno; Per quest'anno la scadenza e' fissata al
16 maggio 2009.
Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni,
l'utente avra' la possibilita' di confermare la situazione gia' presente in
archivio; altrimenti dovra' procedere ad una nuova segnalazione.
L'INAIL ha fornito spiegazioni sull'argomento con la
circolare circolare 11/2009.
Ulteriori approfondimenti dal sito dell'INAIL:
QUALI SONO I COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA?
Il rappresentante dei lavoratori esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti ed ai luoghi di lavoro nonche' ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla - valutazione dei rischi, ecc.); riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; e' consultato preventivamente in ordine a. qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza. Fa proposte in tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli Organi di vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza.
Puo' far ricorso alle Autorita' competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle non. siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Nelle aziende, ovvero unita' produttive, con piu' di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche nel corso delle quali si esamina il documento sulla valutazione dei rischi, l'individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
Dal
Nostro MOS: Manuale operativo per la sicurezza in Edilizia.
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