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sentenze e pareri: COOPERATIVE SOCIALI. E' legittimo vietare l'avvalimento in caso di affidamento di servizi tramite gare d'appalto.
21/04/2009

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 38 del 18/03/2009
PREC 230/08/S
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Coop. a r.l. Alba Service - Affidamento del servizio di manutenzione stabili, verde pubblico, strutture, impianti ed aree comunali varie - Importo a base d'asta euro 210.000,00 al lordo di oneri di sicurezza ed IVA - S.A.: Comune di San Donaci (Br).



In data 7 aprile 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale la Coop. a r.l. Alba Service ha contestato la lettera di invito predisposta dal Comune di San Donaci per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, con specifico riguardo alla prescrizione, contenuta nel punto 5 delle DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE, secondo cui “Non e' consentito l'avvalimento dei requisiti tecnico-organizzativi (servizi analoghi gia' svolti)”.

La cooperativa sociale istante ha sostenuto l'illegittimita' della suddetta clausola, tenuto conto che l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 consente il ricorso all'avvalimento per le gare d'appalto

A sostegno della correttezza del proprio operato la S.A. ha rappresentato che la normativa, nazionale e regionale, che disciplina le convenzioni che gli enti pubblici possono stipulare con le cooperative sociali di tipo B) non prevede l'avvalimento dei requisiti tecnico-organizzativi, che e' stato introdotto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale, pero', non riguarda le convenzioni con le cooperative sociali.

Ritenuto in diritto dall'Autorita':

Ai fini del corretto inquadramento giuridico della questione sottoposta a questa Autorita' occorre, preliminarmente, evidenziare che la Legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m., contenente la disciplina nazionale delle cooperative sociali, all'art. 5, comma 1, detta specifiche disposizioni in tema di “Convenzioni”.

La citata disposizione consente agli enti pubblici, ...... di stipulare, con le cooperative che svolgono le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), (c.d. cooperative sociali di tipo B), ....  convenzioni per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, “anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione”, .

........ 

Tuttavia, ladisposizione regionale, ( Legge n. 21 del 1 settembre 1993, emanata dalla Regione Puglia) al comma 2 dell'art. 6, ...  non contiene alcun rinvio alla disciplina generale in materia di contratti pubblici, che anzi continua ad essere oggetto di deroga, come espressamente stabilito - in conformita' alla legge nazionale n. 381/1991 - dal precedente comma 1 del medesimo art. 6, in considerazione della specialita' della disciplina dettata per l'affidamento delle convenzioni alle cooperative sociali.

Peraltro, lo stesso art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006, nel dettare la disciplina dei c.d. “Appalti riservati”, preliminarmente puntualizza che sono “Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali”.

Ne discende che il Comune di San Donaci, nel predisporre la lettera di invito per l'affidamento del servizio di cui trattasi in applicazione dell'art. 6, comma 2, della L.R. n. 21/1993 sulle cooperative sociali, ha legittimamente derogato alla disciplina generale in materia di contratti pubblici, in particolare all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, introducendo nel punto 5 delle DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE, la prescrizione secondo cui “Non e' consentito l'avvalimento dei requisiti tecnico-organizzativi (servizi analoghi gia' svolti)”.

............

In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio dell'Autorita'

ha ritenuto nei limiti di cui in motivazione, che la clausola inserita dal Comune di San Donaci nella lettera di invito e' conforme alla normativa di settore.

VISIONA IL PARERE INTEGRALE

 


 
 
 
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