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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Interscambio dati e cooperazione per catasto nelle dich. per contribu
20/01/2007

AGENZIA DEL TERRITORIO - PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2006 - Definizione delle modalita' tecniche e operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'aggiornamento del catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (GU n. 4 del 5-1-2007)


AGENZIA DEL TERRITORIO 

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2006 

Definizione delle modalita' tecniche e operative di interscambio dati
e  cooperazione operativa per l'aggiornamento del catasto nell'ambito
delle dichiarazioni per i contributi agricoli, ai sensi dell'articolo
2,  comma  35,  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.


Capo I
Adempimenti a regime
                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
«Riforma  dell'organizzazione  del governo a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e  successive  modificazioni  e, in
particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;
  Visto   lo  Statuto  dell'Agenzia  del  territorio  deliberato  dal
Comitato  direttivo  del  13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato
dal  Ministro  delle  finanze,  con  cui sono state rese esecutive, a
decorrere  dal  1° gennaio  2001,  le  Agenzie fiscali previste dagli
articoli 62,  63,  64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  come  modificato  dal  successivo decreto ministeriale 20 marzo
2001, n. 139;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
concernente  il  «Regolamento  recante  norme per l'automazione delle
procedure   di   aggiornamento   degli   archivi  catastali  e  delle
conservatorie dei registri immobiliari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n.  82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;
  Visto l'art. 2, comma 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito  con  modificazioni  nella legge 24 novembre 2006, n. 286,
che  ha  previsto  l'emanazione  di  un  provvedimento  del direttore
dell'Agenzia  del  territorio,  da adottare, sentita l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura AGEA, per definire le modalita' tecniche ed
operative   di   interscambio   dati  e  cooperazione  operativa  per
l'aggiornamento  del  Catasto  nell'ambito  delle dichiarazioni per i
contributi agricoli;
  Sentita l'AGEA che ha espresso il proprio parere favorevole in data
29 dicembre 2006, prot. n. 23589/UM;
                             Determina:
                               Art. 1.
              Informazioni sulla qualita' delle colture
  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2007,  le dichiarazioni relative
all'uso  del  suolo  sulle  singole  particelle  catastali  rese  dai
soggetti   interessati  nell'ambito  degli  adempimenti  dichiarativi
presentati   agli   organismi   pagatori   -   riconosciuti  ai  fini
dell'erogazione  dei  contributi  agricoli,  previsti dal regolamento
(CE)   n.  1782/03  del  Consiglio,  del  29 settembre  2003,  e  dal
regolamento  (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 -
devono contenere anche le seguenti informazioni:
    a) identificativi   catastali   delle   particelle   oggetto   di
aggiornamento  (provincia,  comune  amministrativo, comune catastale,
sezione, foglio e particella);
    b) coltura   dichiarata,   ai   fini   della  corresponsione  dei
contributi  agricoli  e  coltura catastale dichiarata corrispondente,
per  ogni  particella  o  sua  porzione;  indicazione  dell'eventuale
avvicendamento nell'ambito di un ciclo colturale di seminativi ovvero
di colture ortive;
    c) indicazione   se  trattasi  di  utilizzazione  completa  della
particella;
    d) informazione   sulla   potenzialita'   di   irrigazione  della
particella;
    e) superficie   della   coltura,   per   ogni   singolo  utilizzo
dichiarato, espressa in ettari e are;
    f) generalita'  del  soggetto  dichiarante (cognome, nome, codice
fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo) con l'informazione se e'
un   titolare   di  diritto  reale  ovvero  conduttore  del  fondo  e
corrispondente atto registrato;
    g) dichiarazione   di  conformita'  dell'intestazione  catastale;
qualora  la  ditta  catastale  non sia corrispondente, il dichiarante
deve  fornire le generalita' dei titolari (codice fiscale) di diritti
reali sulla particella.
  2.  Le  informazioni  di  cui  al  comma 1  devono  essere rese dai
soggetti  interessati,  qualora  intervengano variazioni di carattere
colturale, aventi valenza catastale.
  3.  L'AGEA,  sulla base dei contenuti delle dichiarazioni di cui al
comma 1,  datate  e  protocollate, predispone per ogni particella una
proposta  di  aggiornamento  della  banca  dati catastale, redatta ai
sensi  del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
secondo  le  specifiche  tecniche  e i tracciati record condivisi con
l'Agenzia   del   territorio,  con  procedure  gestionali  realizzate
dall'AGEA e certificate dall'Agenzia del territorio. Nel caso di piu'
dichiarazioni  per  la stessa particella la proposta di aggiornamento
non contiene i dati di protocollazione.
  4.  L'AGEA,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 33,  del decreto-legge
3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito  con modificazioni nella legge
24 novembre 2006, n. 286, provvede a far sottoscrivere al dichiarante
la  proposta  di  aggiornamento,  che,  in caso di rilascio a uno dei
titolari di diritti reali, ha valore anche di notifica.
  5.  Le  proposte  di  aggiornamento,  di cui al precedente comma 3,
vengono  trasmesse  attraverso  il  sistema  di interscambio, da AGEA
all'Agenzia  del  territorio,  che  provvede  all'aggiornamento della
banca dati catastale. Contestualmente l'AGEA fornisce all'Agenzia del
territorio,  per  ciascuna  particella per la quale viene proposta la
variazione  in banca dati, l'informazione di avvenuta notifica di cui
al comma 4.

      

                               Art. 2.
                 Informazioni relative ai fabbricati
  1.  A  decorrere dall'anno 2007, le dichiarazioni di cui all'art. 1
relative  all'uso del suolo, contengono anche una sezione dedicata ai
fabbricati   strumentali   all'esercizio   dell'attivita'   agricola,
riportanti le seguenti informazioni:
    a) identificativi   catastali  dei  fabbricati  ricompresi  nelle
particelle    oggetto    di    dichiarazione    (provincia,    comune
amministrativo,  comune  catastale,  sezione,  foglio,  particella  e
subalterno);
    b) destinazione d'uso degli immobili di cui al punto a);
    c) generalita'  del  soggetto  dichiarante (cognome, nome, codice
fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo) con l'informazione se e'
un  titolare  di  diritto reale, ovvero conduttore del fondo e la sua
qualifica, e se iscritto nel registro delle imprese agricole;
    d) generalita' dei soggetti utilizzatori (codice fiscale);
    e) dichiarazione   di  conformita'  dell'intestazione  catastale;
qualora  la  ditta  catastale  non sia corrispondente, il dichiarante
deve  fornire le generalita' dei titolari (codice fiscale) di diritti
reali sull'immobile.
  2.  Il dichiarante, nel caso sia anche uno dei titolari dei diritti
reali  sulle particelle oggetto di dichiarazione, e' tenuto a fornire
le  informazioni  di  cui  al  comma 1  per  tutti  i  fabbricati ivi
presenti.  Il  dichiarante,  nel  caso  sia solo conduttore, rende le
informazioni limitatamente ai fabbricati in proprio uso.
  3.  Le  informazioni  di  cui  al  presente  articolo sono  messe a
disposizione   dell'Agenzia   del  territorio  secondo  le  modalita'
concordate tra l'AGEA e l'Agenzia stessa.
  4.  In  caso  di  assenza di fabbricati sulle particelle oggetto di
dichiarazione  deve essere rilasciata a cura del dichiarante apposita
attestazione.
  5.  Le  informazioni  di  cui  al comma 1, a partire dal 1° gennaio
2008,   devono   essere   rese   dai  soggetti  interessati,  qualora
intervengano variazioni sui fabbricati, aventi valenza catastale.
  6.   L'AGEA,   nell'ambito   delle   verifiche   amministrative  da
telerilevamento e da sopralluoghi sul terreno, supporta l'Agenzia del
territorio  nell'individuazione  dei  fabbricati  iscritti al catasto
terreni,  per  i quali siano venuti meno i requisiti oggettivi per il
riconoscimento  della  ruralita',  nonche'  quelli  che non risultano
dichiarati  al catasto, anche attraverso stipula di apposito rapporto
convenzionale.

      


Capo II
Attivita' transitorie
                               Art. 3.
Modalita'  di  interscambio  dei  dati  delle  dichiarazioni relative
                            all'anno 2006
  1.  L'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, per ogni particella
secondo  i  tracciati  record  descritti  nell'allegato  tecnico,  le
seguenti  informazioni  contenute  nelle dichiarazioni rese nell'anno
2006,  da  parte  dei  soggetti  interessati  ai contributi agricoli,
nell'ambito  degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi
pagatori:
    a) il   codice   fiscale  del  dichiarante,  nel  caso  di  unico
dichiarante;
    b) gli  identificativi  catastali  della  particella  oggetto  di
dichiarazione  (provincia,  comune  amministrativo, comune catastale,
sezione, foglio e particella);
    c) la coltura dichiarata dai soggetti interessati;
    d) la superficie espressa in ettari ed are.
  2.  L'Agenzia  del territorio provvede ad aggiornare la banca dati,
sulla  base  delle informazioni di cui al precedente comma 1, secondo
la normativa vigente.

      


Capo III
Flussi informativi e disposizioni finali
                               Art. 4.
       Flussi informativi e conservazione della documentazione
  1.   Gli  esiti  degli  aggiornamenti,  eseguiti  dall'Agenzia  del
territorio   ai  sensi  degli  articoli 1,  comma 5,  e  3,  comma 2,
attraverso  il  sistema di interscambio, vengono messi a disposizione
dell'AGEA,  compatibilmente con i tempi di adeguamento dei servizi da
parte delle due Agenzie.
  2.   L'AGEA   e   il   dichiarante  sono  tenuti  a  conservare  la
documentazione  relativa  alle  proposte  di  aggiornamento,  per  un
periodo non inferiore a 5 anni successivi a quello di presentazione.

      

                               Art. 5.
                    Impegni e livelli di servizio
  1. Al fine di garantire l'aggiornamento delle banche dati catastali
entro  il  31 dicembre  dell'anno  nel  quale le dichiarazioni di cui
all'art.  1  vengono presentate, le due Agenzie stabiliscono un piano
di   attuazione   indicativo   dei   reciproci   impegni  nell'ambito
dell'allegato capitolato tecnico.
  2.  L'Agenzia  del  territorio  mantiene ogni competenza in tema di
attribuzione  dei  redditi  e in relazione alla gestione di eventuali
istanze di autotutela o di contenzioso tributario.

      

                               Art. 6.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
    Roma, 29 dicembre 2006
                                   Il direttore dell'Agenzia: Picardi

      

                                                 Allegato tecnico

MODALITA'   TECNICHE  PER  LA  TRASMISSIONE  DELLE  DICHIARAZIONI  DI
VARIAZIONE  COLTURALE  E  DELLE  INFORMAZIONI  RELATIVE AI FABBRICATI
             FORNITE DA AGEA ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO

                    www.agenziaterritorio.gov.it

     ----> vedere allegato da pag. 35 a pag. 37 della G.U. in formato
           zip/pdf

2.  Dichiarazioni  di  variazione colturale presentate dal 1° gennaio
2007.
    I  dati  relativi  alle  dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 2,
comma  33,  del  decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni  con  legge  24  novembre  2006,  n.  286, dai soggetti
interessati,  vengono messi a disposizione, a partire dall'anno 2007,
dall'  AGEA  all'Agenzia  del  territorio attraverso una fornitura di
documenti informatici DOCTE.
2.1 Identificazione catastale.
    L'identificazione   delle   particelle   deve  essere  pienamente
coerente  con  le  informazioni  riportate nella visura catastale. In
ogni  caso  si  riportano  di seguito le regole di identificazione in
catasto.
    Le particelle di catasto terreni devono essere identificate con i
seguenti elementi:
      - tipo di catasto = T;
      - comune amministrativo - dizione in chiaro;
      - comune  catastale  -  dizione in chiaro se diverso dal comune
amministrativo;
      - codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto
carattere identifica la sezione);
      - foglio - 5 caratteri numerici;
      - particella - 5 caratteri alfanumerici;
      - subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.
    Nei  comuni  in  cui vige il sistema tavolare, gli identificativi
dei terreni agricoli sono cosi' rappresentati:
      - tipo di catasto = T;
      - comune amministrativo - dizione in chiaro;
      - comune  catastale  -  dizione in chiaro se diverso dal comune
amministrativo;
      - codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto
carattere identifica la sezione);
      - foglio, se presente - 5 caratteri numerici;
      - particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere
«.»  (5  caratteri  per  il  numeratore, carattere «/» separatore e 4
caratteri per il denominatore);
      - tipo particella - 1 carattere numerico inizializzato a 0;
      - subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.
2.2 Proposte di aggiornamento.
    L'AGEA predispone le proposte di variazione colturale della banca
dati catastale sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese
dai  soggetti  interessati,  utilizzando  una  procedura dalla stessa
realizzata  e  certificata  dalla  Agenzia del territorio, sulla base
delle  specifiche  tecniche  e  i tracciati record condivisi, forniti
entro il 29 dicembre 2006.
    L'Agenzia  del  territorio,  entro  la  suddetta  data,  mette  a
disposizione  la  tabella  di correlazione tra le specie vegetali che
possono  essere indicate nella dichiarazione con la relativa qualita'
catastale  ed  i criteri per l'attribuzione del Reddito Dominicale ed
Agrario.
    L'AGEA  riceve,  dai  soggetti  interessati,  le dichiarazioni ed
effettua  per  ogni  singola  particella  le  necessarie attivita' di
controllo  e  di  congruenza  ai fini dell'erogazione del contributo,
nonche' di allineamento alla situazione catastale risultante in atti.
    Ciascuna proposta di variazione colturale deve essere relativa ad
una  singola particella e ne contiene la completa rappresentazione di
tutte le porzioni dichiarate come utilizzate, anche se appartenenti a
dichiarazioni diverse.
    La   qualita'   di   coltura   e'   quella   catastale   indicata
dall'interessato  nella  dichiarazione.  Al  riguardo  l'Agenzia  del
territorio  rende  disponibile  una tabella di corrispondenza tra gli
utilizzi   dichiarati   e  le  qualita'  catastali,  integrata  nelle
procedure  informatiche  di  AGEA,  di  ausilio  al dichiarante nella
indicazione della qualita' di coltura catastale.
    L'AGEA  predispone  le  proposte di variazione solo se le colture
dichiarate comportino, per singola particella o porzione di essa, una
variazione della qualita' colturale iscritta in catasto.
    Inoltre,  qualora il soggetto interessato dichiari una superficie
inferiore   o   superiore   a  quella  catastale,  la  procedura,  in
automatico, tiene conto delle seguenti regole:
      - la superficie dichiarata viene considerata pari all'intero di
quella  catastale, se il rapporto tra la prima e la seconda supera il
95%;
      - la superficie dichiarata viene considerata pari all'intero di
quella  catastale  qualora  questa  ecceda  al  massimo  di un'ara la
superficie catastale;
      - se su un'unica particella vengono dichiarate diverse qualita'
colturali  per  una  superficie  totale  il cui rapporto con l'intero
della   particella   supera  il  95%,  le  singole  porzioni  vengono
incrementate  percentualmente  in  modo da coprire tutta l'estensione
della superficie catastale;
      - se   i  rapporti  riportati  ai  punti  precedenti  risultano
inferiori  al  95%, nella proposta di aggiornamento viene indicata la
superficie  dichiarata  dal  soggetto  interessato  per  la  qualita'
colturale variata e quella esistente per la porzione residua.
    Nel  caso  di  piu' dichiarazioni sulla stessa particella, ove in
fase di consolidamento sia riscontrato da parte dell'AGEA il fenomeno
del «supero rispetto alla superficie catastale», la relativa proposta
di  variazione colturale deve essere comunque fornita all'Agenzia del
territorio,   qualora   tutte   le   dichiarazioni   facciano  sempre
riferimento alla stessa qualita' colturale catastale.
    Pertanto    i   controlli   effettuati   dall'AGEA,   in   merito
all'ammissibilita'  delle  superfici  dichiarate,  non impediscono la
predisposizione  della proposta di variazione colturale, salvo per la
fattispecie sopra riportata.
    Ciascuna  proposta non dovra' contenere suddivisione in porzioni,
qualora  le  stesse prevedano una qualita' catastale identica. A tale
fine  le  porzioni a medesima destinazione colturale sono raggruppate
in un'unica porzione.
    E' fornita l'informazione sull'avvenuta notifica solo nel caso in
cui uno dei dichiaranti sia titolare di diritti reali.
    Nel  caso  di  dichiarazioni  riferite a piu' titolari di diritti
reali  della  stessa particella, il documento informatico predisposto
per ciascuna variazione colturale verra' predisposto, a completamento
delle  attivita'  di  verifica  a  cura dell'AGEA, a nome dell'ultimo
dichiarante ed a quest'ultimo notificato.
2.3 Fornitura delle proposte di aggiornamento da parte dell'AGEA.
    Entro  il 31 ottobre di ogni anno l'AGEA fornisce all'Agenzia del
territorio,   in   un'unica  soluzione,  le  proposte  di  variazione
colturale,  intervenute  nell'anno  di  riferimento,  redatte  con la
procedura   informatica  e  le  modalita'  tecniche,  secondo  quanto
riportato  al  punto  2.2  e con l'indicazione dell'avvenuta notifica
quando il dichiarante e' anche titolare dei diritti reali.
    L'Agenzia del territorio, con cadenza annuale e comunque entro il
31 gennaio  di  ogni  anno, fornisce ad AGEA, al fine di consentire a
quest'ultima  di  eseguire  le  attivita'  di controllo, congruenza e
allineamento  delle  dichiarazioni  con  la  situazione  catastale, i
seguenti dati:
      - archivi    di    servizio   per   la   determinazione   della
qualificazione della particella;
      - banca   dati  censuaria  riferita  al  31 dicembre  dell'anno
precedente;
      - codici  comunali  e  sezioni  censuarie  catastali (terreni e
fabbricati) con il relativo collegamento al codice ISTAT.
    Non  fanno  parte  della  fornitura le particelle ricadenti nella
competenza territoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.
    Per  l'anno  2007,  la  fornitura  della banca dati censuaria del
catasto  terreni  e'  stata  fornita  al  netto  degli intestatari il
20 dicembre 2006.
2.4  Composizione  del documento informatico predisposto per ciascuna
variazione colturale.
    Ogni proposta di variazione colturale e' costituita da un file di
tipo ASCII identificato da:
      - nome  documento:  quattro  caratteri  alfanumerici, di cui il
primo  alfabetico  e  i  restanti  tre  numerici, indicante il codice
comune  nazionale;  un  carattere  alfanumerico  indicante la sezione
catastale, se presente; il carattere underscore «   » di separazione;
un  progressivo  numerico  di sei caratteri per ogni comune e sezione
catastale   oggetto  di  fornitura  (in  alternativa  al  progressivo
numerico puo' essere utilizzato l'identificativo della particella);
      - estensione: di valore fisso «DAT».
    Il  tracciato  record  del  documento informatico predisposto per
ciascuna variazione colturale e' fornito dall'Agenzia del territorio.
2.5  Composizione  della  fornitura annuale del documento informatico
predisposto per ciascuna variazione colturale.
    La  fornitura  e'  suddivisa in archivi provinciali contenenti le
variazioni colturali dichiarate nell'anno di riferimento.
    Il  nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e
l'anno  di  riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti
ed  e'  dato dalla stringa SiglaProvincia  AAAA  DOCTE  Agea. Il file
e' compresso ed ha estensione .ZIP.
    In   ogni   archivio   provinciale   e'   presente  un  file  con
denominazione  SiglaProvincia  AAAA  DOCTE  Agea.LIS  che  riporta le
informazioni riepilogative della fornitura.
    La modalita' di interscambio della fornitura sara' concordata tra
AGEA e Agenzia del territorio.
2.6   Dichiarazioni   ed   impegni   dei   produttori  connessi  alla
dichiarazione presentata ad AGEA.
    L'AGEA   protocolla,   al   momento   della   presentazione,   la
dichiarazione in cui risultano le seguenti informazioni:
      - che  tale  adempimento  esonera  il  soggetto  obbligato alla
presentazione  in  catasto  della  denuncia  di  cui  all'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
      - che  l'AGEA, qualora ne ricorrano le condizioni, predisporra'
apposito   atto  di  aggiornamento  catastale  sulla  base  dei  dati
contenuti   nella   dichiarazione,  con  specifico  riferimento  alla
qualita' catastale dichiarata;
      - che  la  conclusione  del  procedimento catastale, avviene al
momento  del  ritiro  della  ricevuta  che contiene i dati reddituali
conseguenti alla variazione catastale; nel caso in cui il dichiarante
sia  anche  titolare  dei diritti reali sui terreni, tale ricevuta ha
valore  di  notifica.  Il  dichiarante  si  impegna  al  ritiro della
ricevuta dal 1° al 15 ottobre di ogni anno;
      - eventuali  variazioni  a valenza catastale che intervengano a
valle  della dichiarazione e della ricevuta rilasciata al dichiarante
devono essere rese direttamente all'Agenzia del territorio.
    Dopo  la  predisposizione  della proposta di variazione, anche se
non   contestuale  con  l'accettazione  della  dichiarazione,  l'AGEA
rilascia  al dichiarante la ricevuta (con valenza di notifica qualora
lo stesso sia anche titolare di diritti reali) per la quale l'Agenzia
del territorio fornisce uno specifico schema.
    In   calce   alla  ricevuta  sara'  precisato  che  le  superfici
dichiarate  per  le singole porzioni (ai fini delle dichiarazioni, al
netto  delle  tare  per  fossi,  scarpate,  strade  poderali,  ecc  e
arrotondate   all'ara)   sono   ricalcolate   secondo  le  specifiche
catastali,  con  l'arrotondamento  al metro quadrato e al lordo delle
tare.
3. Dichiarazioni rese nell'anno 2006.
    L'AGEA   fornisce  all'Agenzia  del  territorio  le  informazioni
necessarie  all'aggiornamento  delle  qualita'  colturali  catastali,
previste all'art. 3, comma 1 del provvedimento direttoriale.
3.1 Identificazione delle particelle.
    Le particelle sono identificate con i seguenti elementi:
      - comune amministrativo - dizione in chiaro;
      - comune  catastale  -  dizione in chiaro se diverso dal comune
amministrativo;
      - codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto
carattere identifica la sezione);
      - foglio - 5 caratteri numerici;
      - particella - 5 caratteri alfanumerici.
    Nel   caso  di  catasto  tavolare  le  particelle  vengono  cosi'
identificate:
      -  comune amministrativo - dizione in chiaro;
      -  comune  catastale  - dizione in chiaro se diverso dal comune
amministrativo;
      -  codice  comune  catastale  -  5  caratteri  alfanumerici (il
quinto carattere identifica la sezione);
      -  foglio, se presente - 5 caratteri numerici ;
      -  particella   -   10   caratteri  alfanumerici,  compreso  il
carattere  «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore
e 4 caratteri per il denominatore; il punto e' il primo carattere del
numeratore);
      -  tipo particella - 1 carattere numerico inizializzata a 0;
    La  correlazione  tra il comune amministrativo e quello catastale
viene   stabilita  sulla  base  di  una  tabella  di  corrispondenza,
predisposta dall'AGEA e validata dall'Agenzia del territorio.
3.2 Regole di fornitura.
    L'AGEA  fornisce  secondo  i  tracciati  record  di  cui al punto
successivo  le  proposte  di  aggiornamento  relative  agli  immobili
oggetto  di  variazione  entro  il 31 gennaio 2007, secondo le regole
fissate nel paragrafo 2.2 del presente documento.
    In  particolare  se  il  rapporto  tra la superficie dichiarata e
quella   catastale  risulta  inferiore  al  95%,  nella  proposta  di
aggiornamento   viene   indicata   la  sola  porzione  di  superficie
dichiarata.
    Non  fanno  parte  della  fornitura  le  particelle ricadenti nei
comuni   non   compresi  nella  tabella  validata  di  cui  al  punto
precedente.
    La  fornitura  riguardera'  solo  quelle  posizioni  per le quali
l'AGEA ha gia' effettuato i controlli per il loro consolidamento.
3.3 Composizione della fornitura.
    L'AGEA  fornisce  le  variazioni colturali per singola particella
catastale secondo l'attuale tracciato DOCTE, fornito dall'Agenzia del
territorio, con le annesse specifiche tecniche condivise.
    Di   seguito  si  elencano  le  valorizzazioni  di  alcuni  campi
dell'attuale  tracciato  DOCTE  che  consentono  l'elaborazione delle
informazioni fornite dall'AGEA per l'anno 2006:
    Tipo record 1 Testata:
      - nei   campi  «denunciante»  e  «codice  fiscale  denunciante»
vengono inseriti dei dati fittizi;
      - per  la  fornitura  delle variazioni di coltura del 2006, nel
campo  «codice  fiscale tecnico compilatore» viene inserito il codice
fiscale di dichiarante fittizio.
    Gli ultimi due byte di ogni record assumono il valore «10».
4. Aggiornamento della banca dati catastale.
    Per  ogni  documento  della fornitura l'Agenzia del territorio ne
verifica  la correttezza formale e la registrabilita' in atti, quindi
provvede  all'aggiornamento  massivo  delle  proposte evadibili entro
trenta  giorni  dalla  avvenuta  fornitura da parte di AGEA di cui ai
precedenti punti 2 e 3.
    Gli  Uffici  provinciali  dell'Agenzia  del  territorio,  per  le
proposte di aggiornamento di cui al punto 2, la cui registrazione non
risulta  andata a buon fine, eseguono, ciascuno per il proprio ambito
di   competenza   territoriale,   verifiche  puntuali  sulle  singole
particelle  per  accertare  le  cause  della mancata registrazione e,
qualora   possibile,   eseguono   l'aggiornamento  della  banca  dati
catastale, anche attraverso verifiche in sopralluogo.
    L'Agenzia  del  territorio  provvede ad eseguire le operazioni di
notifica a tutti i titolari di diritti reali intestati in catasto per
gli  immobili  oggetto  di variazione per l'anno 2006 e, per gli anni
successivi,  ai  soli titolari di diritti reali per quelle particelle
per le quali l'AGEA non abbia potuto provvedere alla notifica.
    E'  prevista  la notifica anche quando il dichiarante e' titolare
di diritti reali, solo nel caso in cui l'Agenzia del territorio abbia
registrato  in  banca  dati redditi diversi da quelli riportati nelle
proposte di aggiornamento predisposte e trasmesse dall'AGEA.
5. Fornitura degli esiti.
    Al  termine della fase di aggiornamento periodico derivante dalle
proposte  trasmesse  dall'AGEA, l'Agenzia del territorio fornisce gli
esiti  delle  elaborazioni  automatiche all'AGEA, entro trenta giorni
dalla avvenuta fornitura da parte di AGEA.
    La  fornitura  degli  esiti  e' composta dall'elenco totale delle
particelle interessate dalle proposte inviate, corredato dal relativo
esito  dell'elaborazione  della  proposta  di variazione (Formalmente
errato, Non registrabile, Registrato).
    La  fornitura  e' suddivisa in archivi provinciali contenenti gli
esiti delle elaborazioni eseguite.
    Il  nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e
l'anno  di  riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti
ed  e'  dato dalla stringa SiglaProvincia  AAAA  DOCTE  Agea  RIT. Il
file e' compresso ed ha estensione .ZIP.
    La  modalita'  di interscambio di tale fornitura viene concordata
tra l'AGEA e l'Agenzia del territorio.
6.   Informazioni   sui   fabbricati   compresi  nelle  dichiarazioni
presentate dall'anno 2007.
    L'Agenzia  del  territorio, entro il 15 gennaio 2007, fornisce lo
schema  di  modulistica  per la dichiarazione dei fabbricati, le note
tecniche   di   compilazione  ed  i  relativi  tracciati  record,  da
utilizzare  ai  fini  dell'acquisizione  delle  relative informazioni
nell'ambito delle dichiarazioni ricevute da AGEA.
    L'AGEA fornisce le informazioni relative ai fabbricati, contenute
nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo o comunque desunte dal
fascicolo  aziendale,  previste all'art. 2, comma 1 del provvedimento
direttoriale.
    La  fornitura  della banca dati censuaria del catasto fabbricati,
attualizzata  alla data del 31 dicembre 2006, verra' fornita entro il
31 maggio 2007.
6.1. Identificazione catastale.
    L'identificazione   dei   fabbricati   dichiarati   deve   essere
pienamente  coerente  con  le  informazioni  riportate  nella  visura
catastale. Qualora i fabbricati non siano rappresentati in catasto va
riportato l'identificativo della particella su cui insistono. In ogni
caso si riportano di seguito le regole di identificazione in catasto.
    I  fabbricati  censiti al catasto dei terreni (ai sensi dell'art.
2,  comma 1,  lettere a) e comma 2) del Provvedimento direttoriale in
questione) devono essere identificate con i seguenti elementi:
      - Tipo  di  catasto  =  T (se fabbricato censito al catasto dei
terreni)  o  P (nel caso si riporta l'identificativo della particella
terreni su cui insiste il fabbricato) ;
      - comune amministrativo - dizione in chiaro;
      - comune  catastale  -  dizione in chiaro se diverso dal comune
amministrativo;
      - codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto
carattere identifica la sezione);
      - foglio - 5 caratteri numerici;
      - particella - 5 caratteri alfanumerici;
      - subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.
    Nei  comuni  in  cui vige il sistema tavolare, gli identificativi
dei   terreni   agricoli   e   dei   fabbricati  rurali,  sono  cosi'
rappresentati:
      - comune amministrativo - dizione in chiaro;
      - comune  catastale  -  dizione in chiaro se diverso dal comune
amministrativo;
      - codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto
carattere identifica la sezione);
      - foglio, se presente - 5 caratteri numerici;
      - particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere
«.»  (5  caratteri  per  il  numeratore, carattere «/» separatore e 4
caratteri per il denominatore);
      - tipo    particella    (le   particelle   edificiali   vengono
riconosciute dal «.»; il «.» e' il primo carattere del numeratore);
      - subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.
    Le  eventuali  unita'  immobiliari  urbane  dichiarate censite al
catasto  edilizio urbano (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e
comma 2  del  provvedimento  direttoriale in questione) devono essere
identificate con i seguenti elementi:
      - Tipo di catasto = F;
      - comune amministrativo - dizione in chiaro;
      - comune  catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune
amministrativo;
      - codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto
carattere identifica la sezione);
      - sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici;
      - foglio - 4 caratteri alfanumerici;
      - particella - 5 caratteri alfanumerici;
      - subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici.
    Nei  comuni  in  cui vige il sistema tavolare, gli identificativi
delle  eventuali  unita'  immobiliari  urbane  dichiarate, sono cosi'
rappresentati:
      - comune amministrativo - dizione in chiaro;
      - comune  catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune
amministrativo;
      - codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto
carattere identifica la sezione);
      - sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici;
      - foglio, se presente - 4 caratteri alfanumerici;
      - particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere
«.»  (5  caratteri  per  il  numeratore,  carattere  / separatore e 4
caratteri  per  il  denominatore;  il punto e' il primo carattere del
numeratore);
      - subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici .
6.2 Regole di fornitura.
    Entro  il 31 ottobre di ogni anno l'AGEA fornisce all'Agenzia del
territorio,  in  piu' soluzioni incrementali le informazioni relative
ai  fabbricati,  intervenute  nell'anno  di  riferimento,  secondo  i
tracciati record condivisi, di cui al punto 6.4.
    Non  fanno  parte  della  fornitura  i fabbricati ricadenti nella
competenza territoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.
    6.3   Dichiarazioni  ed  impegni  dei  produttori  connessi  alla
dichiarazione presentata ad AGEA sui fabbricati
    Le  informazioni rilasciate relativamente ai fabbricati sono rese
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui agli
articoli 38   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
6.4 Composizione della fornitura.
    L'AGEA  predispone  la  fornitura  delle informazioni relative ai
fabbricati  sulla  base  di  specifiche  tecniche  e tracciati record
condivisi.
    La  fornitura  e'  suddivisa in archivi provinciali contenenti le
informazioni  relative  ai  fabbricati  contenuti nelle dichiarazioni
relative all'anno di riferimento.
    Il  nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e
l'anno  di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti,
ed  e'  dato dalla stringa SiglaProvincia  AAAA  FABBR  Agea. Il file
e' compresso ed ha estensione .ZIP.
    In   ogni   archivio   provinciale   e'   presente  un  file  con
denominazione  SiglaProvincia  AAAA  FABBR  Agea.LIS  che  riporta le
informazioni riepilogative della fornitura.
    La modalita' di interscambio della fornitura sara' concordata tra
l'AGEA e l'Agenzia del territorio.


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