Le Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali della Camera dei Deputati e Lavoro del Senato hanno reso il
parere al Governo sullo Schema di decreto legislativo recante ``Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante attuazione dell`art. 1, della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro`` (Atto n.79, Relatori
l`On. Giuliano Cazzola del Gruppo parlamentare PdL e l`On. Lucio Barani del Gruppo parlamentare PdL e il Sen. Carmelo Morra del Gruppo parlamentare PdL).
I pareri, entrambi favorevoli e di contenuti analoghi sono subordinati a numerose osservazioni, alcune delle quali su aspetti gia` evidenziati dall`Ance (si veda, al riguardo, la notizia su
``Interventi Ance`` del 4 giugno 2009, n.18).
In particolare, sullo strumento della sospensione dell`attivita` imprenditoriale, le Commissioni hanno invitato il Governo, ``prestando una particolare attenzione alle specifiche caratteristiche degli appalti pubblici e dei cantieri edili, all`articolo 10, con riferimento allo strumento della sospensione dell`attivita` imprenditoriale (articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)``, a valutare ``l`opportunita`
di sostituire il requisito delle «plurime» violazioni con quello delle «reiterate» violazioni, quali individuate dal decreto previsto dall`articolo 14, comma 1, del «testo unico» di salute e sicurezza sul lavoro o, nella fase transitoria antecedente l`adozione di tale provvedimento, dall`allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81``.
Nei pareri viene altresi` evidenziato che, ``il concetto di «preventiva regolare occupazione»,
se riferito all`obbligo di denuncia di assunzione preventiva, non costituisce l`unico strumento valido ai fini della valutazione della regolarita` del rapporto di lavoro`` ed, al riguardo, andrebbe considerata ``l`opportunita` di prevedere - modificando il richiamato articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 -
l`adozione di provvedimenti di sospensione dell`attivita` imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero competente, qualora questi «riscontrino l`impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria»``.
Riguardo all`art. 16 dello Schema, modificativo dell`art.28 del D.Lgs 81/2008 (sull`oggetto della valutazione dei rischi), ed, in particolare, in merito al documento di valutazione dei rischi, viene evidenziato che il Governo dovrebbe valutare ``l`opportunita`, a fini di semplificazione del relativo adempimento, di
prevedere che il requisito della «data certa» venga sostituito dalla semplice apposizione della data sulla delega di cui al medesimo articolo 16``.
Le Commissioni parlamentari di Camera e Senato, nei loro pareri, hanno, infine, invitato il Governo a valutare gli altri necessari correttivi da apportare al testo, prevalentemente di natura tecnica, recependo le ulteriori proposte, acquisite nel corso delle numerose audizioni informali svolte sullo Schema e non indicate in modo dettagliato nei pareri, tra cui quelle formulate in sede tecnica da Regioni e Parti sociali ``che possano contribuire al miglioramento del testo e al conseguimento degli obiettivi di maggiore semplificazione e attenzione ai profili sostanziali della sicurezza, nell`ottica di garantire il bene primario della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in termini di
effettivita```, con riferimento a numerosi articoli dello Schema, nonche` ad articoli ed allegati del D.Lgs 81/2008.
Lo Schema, che ha gia` ricevuto anche il parere della Conferenza Unificata
tornera` ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
Fonte: ANCE
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