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sentenze e pareri: RESPONSABILITA' DEL CONSULENTE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO. La corte di cassazione condanna il consulente per non aver correttamente valutato l'idoneita' delle macchine per le quali aveva ricevuto specifico incarico da parte della committenza.
14/07/2009

Con la sentenza n. 15050 del 26 giugno 2009, la Sezione Lavoro della Cassazione si e' recentemente pronunciata sulle responsabilita' di un consulente aziendale, il quale, secondo la sentenza,  risponde degli infortuni subiti dai lavoratori addetti alle macchine pericolose, se non ha avvertito del problema , anche in mancanza di una relazione dei rischi a cui l'impresa committente era obbligata.

Nel caso specifico, la societa' datrice di lavoro, a seguito di un infortunio, chiamava in giudizio l'agenzia di consulenza tecnica ed ecologica, alla quale alcuni mesi prima dell'evento aveva commissionato uno studio ed un'analisi preliminare della situazione aziendale, in riferimento all'igiene ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro, senza che questa avesse poi segnalato alcuna necessita' di intervento sul macchinario causa dell'infortunio.

In base al ragionamento della Corte di Cassazione, la responsabilita' della societa' consulente non puo' essere esclusa per il fatto che non era stata redatta la relazione di sicurezza con la valutazione dei rischi e che questo compito facesse carico all'azienda datrice di lavoro. Il consulente doveva comunque opportunamente presentare un'analisi sullo stato dei macchinari esistenti e sullo stato dell'ambiente di lavoro, verificando la conformita' alla normativa di sicurezza.

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sentenza:

Corte di Cassazione – Sentenza n. 15050/2009

Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 26 giugno 2009, n. 15050

Svolgimento del processo

Con ricorso del 24 luglio 2000 (…) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone la societa' datrice di lavoro (…) e il capo reparto (…) chiedendone la condanna al risarcimento del danno biologico conseguente all'infortunio sul lavoro subito il 3 giugno 1997, in relazione al quale l'Inail gli aveva liquidato una rendita.

La convenuta confutava la pretesa e, autorizzata, chiamava in giudizio per essere garantita in ordine alle somme che essa fosse stata condannata a versare per l'infortunio, l'impresa assicuratrice (…) la societa' (…) agenzia di consulenza tecnica ed ecologica, alla quale alcuni mesi prima dell'evento aveva commissionato uno studio ed un'analisi preliminare della situazione aziendale, in riferimento all'igiene ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro, senza che questa avesse poi segnalato alcuna necessita' di intervento sul macchinario causa dell'infortunio.

Il Tribunale con pronuncia depositata il 17 ottobre 2003 accoglieva la domanda dell'attore e quella di garanzia nei confronti della societa' assicuratrice.

Proponeva appello la soc. (…) dolendosi, con l'unico motivo, del rigetto della domanda di garanzia presentata contro la soc. (…) la quale resisteva e, a sua volta, proponeva appello incidentale, perche' fosse affermata la responsabilita' concorrente della vittima nella determinazione del sinistro. Anche la societa' (…) impugnava in via incidentale, perche' fosse dichiarato l'obbligo della societa' (…) a tenerla indenne da ogni pagamento da essa dovuto per l'infortunio.

La Corte di appello di Trieste, con sentenza depositata il 10 dicembre 2005, accoglieva l'appello principale e dichiarava inammissibili quelli incidentali.

Per quanto ancora qui interessa, il giudice del gravame osservava, riguardo alle censure mosse dalla societa' (…) come questa, nella precedente fase del giudizio, non aveva mosso alcun rilievo circa la responsabilita' concorrente dell'infortunato, ma soprattutto che l'impugnazione era stata notificata non alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 330, comma terzo, cod. proc. civ., bensi' nel domicilio eletto, pur essendo pero' da tempo decorso il termine annuale per impugnare (la sentenza era stata pubblicata il 27 ottobre 2003, mentre l'impugnazione della (…) era stata notificata il 29 settembre 2005); concludeva percio' per l'inesistenza della notificazione di detto appello incidentale e per l'inammissibilita' di tale impugnazione, che concernendo un capo autonomo della sentenza, era stata proposta oltre il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ.

Relativamente alle doglianze della societa' (…) la Corte di merito riteneva che tra la stessa e la (…) vi era stato un valido rapporto contrattuale, e che nella consulenza espletata la societa' incaricata si era occupata anche della cesoia utilizzata dal (…) al momento dell'incidente, senza rilevare nulla in merito all'esigenza di una protezione laterale, rilievi invece mossi, nella relazione presentata alla committente, per altri macchinari, per i quali aveva fatto cenno all'importanza di approntare opere di adeguamento.

La cassazione della sentenza e' stata richiesta dalla societa' (…) con ricorso basato su due motivi.

La (…) s.r.l. la (…) e (…) hanno resistito con distinti controricorsi, poi illustrati con memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la societa' ricorrente (…) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 330, comma terzo, 334 e 436 cod. proc. civ. Deduce l'errore in cui e' incorsa la Corte territoriale nel dichiarare l'inammissibilita' dell'appello incidentale proposto perche', contrariamente a quanto rilevato nella sentenza impugnata, gia' con la memoria di costituzione in primo grado, essa aveva addebitato l'infortunio sul lavoro in questione anche al comportamento della vittima; riguardo alla notificazione, avvenuta entro l'anno computando anche il periodo di sospensione feriale, correttamente era stata eseguita presso il procuratore costituito per il giudizio di primo grado, e l'impugnazione poteva essere proposta anche oltre il termine, dato che, come rilevato in proposito dalla giurisprudenza, l'interesse ad appellare era sorto per essa societa' in conseguenza dell'impugnazione principale.

Con il secondo motivo la societa' ricorrente denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2236 cod. civ., nonche' dell'art. 4 d.lgs. n. 626 del 1994. Critica la sentenza impugnata per avere affermato la sua responsabilita' per inadempimento contrattuale, senza avere indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui era fondata: alla ricorrente, infatti, era stato affidato dalla (…) solo l'incarico di redigere una relazione preliminare, e il semplice perfezionamento del contratto non era sufficiente per affermare la sua responsabilita'. Il datore di lavoro e', in base alla normativa sulla sicurezza, tenuto a compiere la valutazione dei rischi, e quindi a compilare una relazione, individuando le misure di sicurezza e programmando quelle ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, e il consulente esterno offre la propria attivita' di consulenza e di assistenza necessaria alla redazione del documento sulla sicurezza di cui agli artt. 4 e ss. d.lgs. n. 626 del 1994. Mentre qui la committente (…) aveva ritenuto di interrompere il rapporto professionale con la ricorrente e di proseguire per proprio conto alla formazione del documento sulla sicurezza. Inoltre, l'attivita' della ricorrente rientra nell'ambito di prestazione di opera intellettuale e in quanto tale deve essere qualificata come obbligazione di mezzi e non di risultato, e non e' certo diretta al raggiungimento della eliminazione del rischio di infortunio nell'ambito dell'azienda. La ricorrente lamenta infine che la Corte territoriale abbia omesso di valutare il grado della diligenza richiesta nell'espletamento dell'incarico affidato, potendo essa rispondere, data la complessita' dell'indagine da effettuare, solo per dolo o colpa grave.

Il primo motivo e' fondato nei seguenti limiti. Circa il luogo della notificazione dell'impugnazione, quella eseguita decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, presso il procuratore anziche' alla parte personalmente, a norma dell'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ., secondo l'orientamento elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 1° febbraio 2006 n. 2197, condiviso dal Collegio, da' luogo a una nullita' sanabile, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operativita', dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 cod. proc, civ.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157,164 cod. proc. civ.), ed erroneamente percio' la sentenza impugnata ne ha ritenuto l'inesistenza, non avendo considerato l'intervenuta sanatoria per la costituzione dell'appellato (…).

Fondata e' pure la doglianza rivolta contro la ritenuta inammissibilita' dell'appello per decorrenza del termine.

Secondo quanto risulta dalla pronuncia impugnata e dagli atti di causa, avverso la sentenza di primo grado del 2/17 ottobre 2003, la (…) presento' tempestiva impugnazione nei confronti della (…) e questa propose appello incidentale notificato il 29 settembre 2005, nei termini dell'art. 436 coti. proc. civ. rispetto all'udienza fissata per la discussione del gravame del 20 ottobre 2005, ma tardiva con riferimento al termine fissato dall'art. 327 cod. proc. civ.

Orbene, senza dubbio deve ritenersi l'interesse della (…) all'impugnazione tardiva nei confronti dell'infortunato per l'accertamento della concorrente colpa di costui nella causazione del sinistro, in conseguenza dell'appello con il quale la societa' datrice di lavoro, condannata in primo grado al risarcimento del danno differenziale reclamato dalla vittima, aveva richiesto la rivalsa nei confronti della chiamata in causa (…) delle somme dovute a tale titolo, domanda rigettata in primo grado, e la questione dell'ammissibilita' dell'impugnazione tardiva, negativamente risolta dal giudice del gravame, deve invece essere decisa alla stregua del principio di diritto espresso da questa Corte regolatrice con la sentenza 27 novembre 2007 n. 24627, in sede di risoluzione del contrasto di giurisprudenza manifestatosi sulla questione stessa. La quale ha cosi' affermato: “Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva e' sempre ammissibile, a tutela della reale utilita' della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, e' ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate”.

Infondato e invece il secondo motivo. La Corte territoriale ha evidenziato l'esistenza di un valido rapporto contrattuale concluso fra le parti il 21 febbraio 1996, avente ad oggetto l'incarico di consulenza per l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro, ed il medesimo giudice ha richiamato a dimostrazione della sussistenza dei contratto, l'analisi preliminare redatta dalla societa' (…) quale ha confermato il perfezionamento dell'accordo in proposito, ancorche' limitato a suo avviso all'obbligo di redigere una relazione preliminare.

La critica che svolge la ricorrente in ordine alla definizione dell'oggetto dell'accordo, se cioe' l'incarico fosse limitato ad una “analisi preliminare” sullo stato dei macchinari esistenti in azienda sotto il profilo della sicurezza degli ambienti di lavoro, ovvero dovesse comprendere anche la consulenza per la redazione del “documento sulla sicurezza” che fa carico all'azienda a termini della denunciata normativa del 1994, non ha rilevanza, posto che l'indagine svolta dalla societa' (…) era estesa, come evidenzia la sentenza impugnata con statuizione non sottoposta a censura, a tutti i macchinari, compresa la cesoia cui era addetto l'infortunato, senza che per tale attrezzatura la (…) avesse mosso alcun appunto circa l'esigenza di una protezione laterale, mentre aveva fatto cenno di approntare opere di adeguamento per la sicurezza di altri impianti, come del resto la stessa ricorrente ammette nel presente ricorso (v. ultimo periodo di pag. 12).

D'altra parte, la critica sulla interpretazione delle clausole concernenti l'oggetto del contratto e' inammissibile, non avendo la ricorrente specificato il contenuto del documento stilato dalle parti, richiamato dalla sentenza impugnata, cosi come esige la costante giurisprudenza in applicazione del criterio di autosufficienza del ricorso per cassazione (v. fra le tante Cass. 25 maggio 2007 n. 12239).

Nessuna incidenza puo' avere ai fini della responsabilita' della societa' ricorrente per l'inadempimento dell'obbligazione a suo carico, consistente nella segnalazione alla committente dei macchinari esistenti in azienda, non conformi alla normativa di sicurezza, la circostanza che non era stata redatta la relazione di sicurezza con la valutazione dei rischi e che questo compito facesse carico all'azienda datrice di lavoro, dovendo anzi rilevarsi che detti ulteriori adempimenti previsti dal denunciato d.lgs. n. 626 del 1994 presuppongono l'analisi della sicurezza dei macchinari e dell'ambiente di lavoro.

Inammissibile e', infine, il rilievo in ordine all'omessa indagine sulla esistenza del dolo o della colpa grave, trattandosi di questione nuova proposta per la prima volta in sede di legittimita'.

In conclusione, il secondo motivo deve essere rigettato e vanno accolti i suesposti profili di censura del primo motivo, restando assorbito l'altro del medesimo motivo.

Cassata la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, la causa va rinviata ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, per l'esame dell'impugnazione tardiva del (…) nei confronti del (…).

Il giudice di rinvio provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.


Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Venezia.


 


 
 
 
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