Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Aggiornamento procedura emergenza climatica
21/01/2007 |
|
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 18 dicembre 2006 - Aggiornamento della procedura di emergenza climatica. (GU n. 4 del 5-1-2007)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare: l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale; l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235 con cui e' stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 contenente criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione; Vista la procedura di emergenza climatica, approvata con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 25 giugno 2004 ed il suo aggiornamento approvato con decreto del 12 dicembre 2005; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto 2006 recante disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas e per l'interrompibilita' delle forniture di gas ai clienti industriali per far fronte a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il periodo invernale 2006-2007; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto 2006 recante misure per la ricostituzione degli stoccaggi di modulazione per far fronte a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il prossimo periodo invernale 2006-2007; Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o per impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale durante il periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale; Considerata la necessita' di definire il ruolo, i compiti e le responsabilita' delle imprese di gas naturale che gestiscono impianti del sistema nazionale del gas naturale e dei soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale; Considerati gli esiti dell'emergenza climatica dei cicli termici invernali 2004/2005 e 2005/2006 che hanno comportato il ricorso allo stoccaggio strategico; Considerata l'opportunita' di adottare, con modalita' in sequenza da determinare secondo le necessita' attese o prevedibili a seguito di analisi dello stato del sistema e delle sue prospettive, le possibili misure per far fronte ad eventi che determinino, anche in prospettiva, un eventuale stato di emergenza del sistema del gas naturale; Considerato il parere conforme del comitato, formulato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001 sopra citato; Ritenuto di dovere garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante ciascun periodo invernale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno; Ritenuto necessario aggiornare la «Procedura di emergenza climatica» per adattarla all'esperienza maturata durante i trascorsi periodi invernali 2004/2005 e 2005/2006; Decreta: Art. 1. Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli 1. E' approvato l'aggiornamento della «Procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli - dicembre 2006» (nel seguito denominata la Procedura di emergenza climatica) riportata in allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La Procedura di emergenza climatica definisce la tipologia e le modalita' di attuazione degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far fronte a situazioni d'emergenza, nel bilanciamento complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni climatiche sfavorevoli. 3. Per quanto non diversamente specificato nella Procedura di emergenza climatica valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Art. 2. Ruoli e compiti 1. I soggetti individuati nella Procedura di emergenza climatica hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalita' ed i tempi previsti nella procedura stessa, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, facendo riferimento al comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, definita dalla deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nei casi indicati dalla procedura stessa. 2. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio di gas naturale e la societa' Terna sono responsabili dell'attuazione della Procedura di emergenza climatica e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dalla procedura stessa. 3. Le imprese di trasporto di gas naturale assicurano il bilanciamento fisico della rete di trasporto, rendendo accessibili le capacita' di trasporto disponibili per fare fronte alle situazioni di emergenza di cui al presente decreto. Gli utenti del sistema del gas naturale hanno la responsabilita' di rendere disponibile nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti i volumi di gas necessari in funzione del prelievo ai punti di riconsegna. Le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto, centrali termoelettriche, impianti «dual-fuel», nonche' clienti finali in base a contratti di fornitura con clausola di interrompibilita', hanno la responsabilita' di assicurare l'applicazione della procedura per l'eventuale riduzione o interruzione della fornitura di gas a tali clienti. 4. Tenuto conto dell'entita' dei consumi di gas naturale, previsti in progressivo aumento nei prossimi anni per il settore termoelettrico, i produttori d'energia elettrica mediante impianti che utilizzano gas naturale forniscono al comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, tramite la societa' Terna Spa, i dati e le informazioni previsti nella Procedura di emergenza climatica, al fine di permettere, durante le situazioni di emergenza, una gestione razionale e tempestiva delle risorse di gas naturale, secondo le priorita' ed i tempi stabiliti nella procedura stessa. 5. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficolta' incontrate e lo invia alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, che lo sottopone al comitato al fine dell'analisi di ogni evento attraverso cui l'emergenza stessa si e' sviluppata, del conseguente aggiornamento della Procedura di emergenza climatica e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.
Art. 3. Responsabilita' 1. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio di gas naturale, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nella procedura approvata dal presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto e di stoccaggio, ne' alle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto, centrali termoelettriche, impianti «dual-fuel», nonche' clienti finali in base a contratti di fornitura con clausola di interrompibilita', alcuna penale o risarcimento ne' per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, ne' per i danni che gli stessi utenti o imprese di vendita dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilita' viene attribuita alle stesse imprese per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nella fase d'emergenza. 2. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la formulazione della richiesta da parte dell'impresa maggiore di trasporto agli utenti di rendere massime le immissioni di gas in rete agendo sulle rispettive fonti di approvvigionamento, effettuata ai sensi della allegata Procedura di emergenza climatica e qualora non gia' attivata come misura preventiva prima dell'inizio del periodo invernale, sospende automaticamente l'applicabilita' dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della medesima deliberazione. Durante la massimizzazione in oggetto viene inoltre sospesa l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi e dei corrispettivi per superamento della capacita' di iniezione negli stoccaggi di cui all'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005, come modificata dall'art. 14, comma 16, della deliberazione n. 50 del 3 marzo 2006 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Nel caso di disponibilita', come per il periodo 1° dicembre 2006-31 marzo 2007 in applicazione della delibera n. 254 del 16 novembre 2006 dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, di capacita' di trasporto rilasciata presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, ed in ogni caso a partire dal momento in cui vengano introdotti presso i punti di entrata interconnessi con l'estero i servizi di trasporto su base continua per periodi inferiori all'anno (di durata semestrale, trimestrale e mensile), la sospensione dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi sara' limitata al tempo necessario ad ottenere il conferimento della capacita' di trasporto utile. Nel caso in cui nell'inverno 2006-2007, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, non fosse disponibile capacita' di trasporto presso i punti di entrata ai sensi della delibera n. 254 del 16 novembre 2006, agli utenti che, con l'obiettivo di saturare la capacita' tecnica di importazione, concludano contratti di approvvigionamento ulteriori a quelli per i quali abbiano ottenuto il conferimento di capacita', non saranno applicati alla quota di capacita' utilizzata ai fini del suddetto contratto di approvvigionamento i corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e quelli di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi. 3. Entro 30 giorni dal termine della fase di emergenza, le imprese di trasporto e di stoccaggio di gas naturale interessate rendono disponibili al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e agli utenti interessati la documentazione riepilogativa sulle operazioni effettuate in relazione all'utilizzo del gas di proprieta' degli utenti stessi, al fine della eventuale compensazione tra gli utenti dei volumi di gas interessati, nonche' all'eventuale utilizzo degli stoccaggi strategici. 4. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell'esecuzione della Procedura di emergenza climatica, alle imprese di trasporto e alle imprese di stoccaggio di gas naturale, alla societa' Terna Spa ed al comitato hanno carattere di riservatezza ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 5. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza in condizioni climatiche sfavorevoli, resta ferma la responsabilita' civile: a) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative alla massimizzazione delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nella Procedura di emergenza climatica; b) degli utenti e delle imprese di vendita che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell'attivazione della procedura di interruzione, come previsto nella Procedura di emergenza climatica; c) dei soggetti che abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, al fine della gestione della procedura, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nella Procedura di emergenza climatica; d) dei titolari degli impianti individuati come interrompibili per i quali non risulti evasa la richiesta di interruzione; e) delle imprese di vendita obbligate, ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2006, a concordare con i propri clienti una interrompibilita' delle forniture che consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati nello stesso decreto. 6. Restano ferme le competenze dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di controversie, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Art. 4. Situazioni di emergenza diverse da quella climatica 1. In attesa dell'emanazione di disposizioni specifiche, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora si verifichino altre tipologie di emergenze del sistema del gas naturale diverse da quella climatica, si applica la Procedura di emergenza climatica di cui al presente decreto, secondo specifiche indicazioni fornite dal comitato.
Art. 5. Norme transitorie 1. Per il ciclo termico invernale 2006/2007, per il quale e' gia' stato disposto con decreto 4 agosto 2006 l'obbligo per le imprese di vendita di gas naturale che forniscano clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto di concordare con tali loro clienti l'interrompibilita' delle forniture, la richiesta di interruzione alle stesse imprese di vendita sara' limitata a quattro settimane anche non consecutive, per il periodo e la decorrenza precisati nel decreto stesso. 2. Per lo stesso ciclo termico invernale 2006/2007, al fine di consentire alle imprese di vendita di gas naturale che forniscano clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto di completare il perfezionamento dei contratti utili a far fronte all'obbligo di cui nel decreto ministeriale del 4 agosto 2006 ed alle incombenze connesse, e' prorogata al 28 dicembre 2006 la data del 30 ottobre 2006 stabilita dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale stesso, entro la quale dette imprese hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti industriali con cui hanno concordato l'interrompibilita' utile al soddisfacimento dell'obbligo, nonche' delle ulteriori informazioni stabilite dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito della procedura applicativa di tale decreto.
Art. 6. Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni e le responsabilita' previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza della Procedura di emergenza climatica, nei casi piu' gravi, costituisce sufficiente motivo di revoca da parte del Ministero dello sviluppo economico di qualsiasi concessione, autorizzazione, nulla osta comunque denominati, rilasciati alle imprese del sistema del gas ed ai soggetti individuati nella procedura stessa. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, nei casi di mancata massimizzazione che risulti prolungata nel tempo o di rilevante entita' per il sistema, stabilisce con propria delibera i criteri per eventuali ulteriori corrispettivi, oltre quelli gia' introdotti con deliberazione n. 254 del 16 novembre 2006, sulla quota di capacita' di trasporto conferita ai punti di entrata da importazione e non utilizzata da utenti individuati, applicabili nel caso in cui, dai rapporti finali redatti al termine di eventuali emergenze, risulti per gli utenti individuati, e previo accertamento da parte del comitato, che non vi sia stata la richiesta massimizzazione degli approvvigionamenti di gas naturale. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, entra in vigore dal giorno della prima pubblicazione. Roma, 18 dicembre 2006 Il Ministro: Bersani
Allegato AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI EMERGENZA PER FRONTEGGIARE LA MANCANZA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO DI GAS NATURALE IN CASO DI EVENTI CLIMATICI SFAVOREVOLI. (ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Ministro delle attivita' produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, del 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2001, n. 235). Dicembre 2006.
Definizioni Ministero: Ministero dello sviluppo economico. Direzione: Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie. Comitato: Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235. Dispacciamento: attivita' di gestione coordinata e continuativa di monitoraggio e di bilanciamento dei flussi di gas naturale. Impresa di trasporto: impresa che svolge l'attivita' di trasporto di gas naturale. Impresa maggiore di trasporto: alla data di approvazione della presente procedura, corrisponde alla societa' Snam Rete Gas Spa. Impresa di stoccaggio: impresa che svolge l'attivita' di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui e' titolare. Terna: societa' Terna Spa cui fa capo l'attivita' di dispacciamento dell'energia elettrica, in conformita' di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 in tema di unificazione della proprieta' e della gestione della rete nazionale di trasmissione. Procedura di emergenza climatica: procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli. Produttore di energia elettrica: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprieta' dell'impianto. Utente: utilizzatore della rete di trasporto del gas che acquista capacita' di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri. Cliente finale: consumatore che acquista gas per uso proprio. Punto di riconsegna: punto fisico della rete di trasporto nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dal trasportatore all'utente e la sua misura. Grado Giorno (GG): complemento a 18°C della media tra le temperature massima e minima rilevate nel giorno in ciascuno dei 18 osservatori meteorologici collegati alle 18 zone climatiche in cui e' suddiviso il territorio nazionale. Gradi giorno negativi sono considerati pari a zero. Il grado giorno pesato Italia viene calcolato pesando i GG di ciascun osservatorio mediante il gradiente termico relativo a ciascuna zona climatica in cui e' suddiviso il territorio italiano. Inverno: periodo compreso tra il 1° novembre di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo. Inverno normale: in prima applicazione, fino alla emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si definisce come inverno in cui il valore cumulato dei GG pesati Italia (GGcum) e' pari alla media del medesimo parametro calcolata con riferimento alla serie degli inverni dal 1962-1963. Inverno globalmente freddo: inverno in cui (GGcum) e' pari a quello dell'inverno normale moltiplicato per il coefficiente maggiorativo pari a 1,094. Tale coefficiente rappresenta il rapporto tra (GGcum) (1 su 20) [valore cumulato dei GG pesati Italia che ha una probabilita' del superamento del 5%, con riferimento alla serie degli inverni dal 1962-1963] ed il valore medio di (GGcum) sul medesimo campione. Inverno intermedio: inverno in cui il valore cumulato dei GG pesati Italia (GGcum) e' pari alla media tra quello corrispondente all'inverno normale e quello corrispondente all'inverno globalmente freddo. Anno termico di trasporto: periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo. Disposizioni generali 1. La presente Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, nel seguito richiamata come Procedura di emergenza climatica, definisce la sequenza logico-temporale delle azioni da eseguire, e i soggetti responsabili della loro attuazione, in caso di eventi climatici sfavorevoli che comportino carenza di disponibilita' di gas naturale rispetto alla domanda nel periodo di punta invernale. La Procedura di emergenza climatica, approvata dal Ministero dello sviluppo economico, su proposta del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas (di seguito denominato Comitato), ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 26 settembre 2001, stabilisce le regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza climatica ed i relativi obblighi per la gestione in sicurezza del sistema del gas. 2. La Procedura di emergenza climatica e' attivata, secondo i termini e le condizioni di seguito indicati, ogniqualvolta il controllo ed il confronto sistematico tra le previsioni relative alla disponibilita' (inclusa quella in erogazione dal sistema nazionale degli stoccaggi) e quelle relative al fabbisogno di gas - effettuati giornalmente dall'impresa maggiore di trasporto attraverso operazioni di monitoraggio del bilancio gas - evidenzino una situazione di criticita' legata ad eventi climatici sfavorevoli non superabile con il ricorso alle procedure in essere per il normale esercizio del bilanciamento fisico. Nell'applicazione della Procedura di emergenza il Comitato si avvale dell'impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte ad una situazione d'emergenza climatica per mancata copertura del fabbisogno di gas. 3. Per l'esecuzione delle iniziative e delle attivita' previste nella presente Procedura di emergenza climatica: le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, la societa' Terna, gli utenti, e le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali, centrali termoelettriche e clienti con impianti «dual-fuel» direttamente allacciati alle reti di trasporto, scambiandosi le necessarie informazioni, individuano, in funzione delle rispettive competenze, i numeri telefonici, di fax e gli indirizzi di posta elettronica dei relativi responsabili, che devono essere costantemente reperibili da parte dell'impresa maggiore di trasporto per la gestione coordinata delle situazioni di emergenza climatica; le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali, centrali termoelettriche e clienti con impianti «dual-fuel» direttamente allacciati alle reti di trasporto, individuano inoltre i riferimenti di tali clienti finali (numero telefonico e di fax, indirizzo di posta elettronica) a garanzia del funzionamento della presente procedura. Tali informazioni sono organizzate in un elenco a cura dell'impresa maggiore di trasporto. Ciascun soggetto coinvolto nella presente Procedura di emergenza climatica provvede - per quanto di propria competenza - a rendere note e a mantenere costantemente aggiornate le informazioni incluse in tale elenco attraverso apposita applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto. Tali informazioni sono rese disponibili ai soggetti interessati. 4. L'impresa maggiore di trasporto, quale gestore della presente Procedura ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, quando i dati a sua disposizione facciano ritenere probabile il verificarsi di condizioni di emergenza climatica, avvia le azioni in conformita' alla suddetta Procedura: a) in stretto coordinamento con le altre imprese di trasporto, con le imprese di stoccaggio e con la societa' Terna per quanto di rispettiva competenza; b) dandone apposita comunicazione al Comitato. Durante le fasi di cui alla presente Procedura le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano per garantire condizioni di interoperabilita' che contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza in oggetto. 5. Ai sensi della presente procedura, le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto, centrali termoelettriche, impianti «dual-fuel», nonche' clienti finali in base a contratti di fornitura con clausola di interrompibilita', sono tenute, preventivamente all'avvio di ciascun anno termico di trasporto, e comunque entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione del presente aggiornamento della Procedura stessa, a: a) informare i propri clienti finali industriali e termoelettrici con consumi superiori a 200.000 Smc/anno delle problematiche derivanti da una eventuale situazione di emergenza climatica e verificare, con ciascun cliente, la possibilita' concreta di far fronte alla mancanza parziale o totale di fornitura di gas naturale riducendo al minimo indispensabile gli eventuali problemi e danni conseguenti; b) informare i propri clienti finali con contratti di fornitura con clausola di interrompibilita', ovvero titolari di impianti «dual-fuel», della possibilita' che venga loro interrotta la fornitura di gas in base alla presente Procedura. Il preavviso di interruzione comunicato entro un dato giorno-gas dovra' avere effetto a partire dall'inizio del secondo giorno-gas successivo; c) comunicare all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna ai propri clienti industriali (inclusi quelli alimentati dalle reti di altre imprese di trasporto) con contratti di fornitura del gas con clausola di interrompibilita' che concorrono al rispetto dell'obbligo di riduzione del 10% delle forniture stabilito dal decreto ministeriale 4 agosto 2006 nonche' le ulteriori informazioni stabilite dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito della procedura applicativa di tale decreto. La stessa comunicazione e' inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente e' allacciato, se diversa dall'impresa maggiore di trasporto; d) comunicare (nota 1), tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto, l'elenco dei propri clienti (inclusi quelli alimentati dalle reti di altre imprese di trasporto) con impianti industriali con alimentazione «dual-fuel» non compresi negli elenchi di cui alla lettera c) e le centrali per la produzione di energia elettrica con alimentazione «dual-fuel», nonche', per ciascuno degli stessi, i relativi tempi di attivazione, comunque inferiori al tempo di preavviso, e le effettive potenzialita' di riduzione dei consumi di gas degli impianti diversi dalle centrali termoelettriche utilizzando combustibili sostitutivi. La stessa comunicazione va inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente e' allacciato, se e' diversa dall'impresa maggiore di trasporto; e) l'impresa maggiore di trasporto rende disponibili alle altre imprese di trasporto i dati di cui alle lettere c) e d), relativi ai clienti direttamente allacciati alle rispettive reti. 6. Le imprese di stoccaggio hanno l'obbligo di assicurare la massima erogazione, sostenibile dal sistema di stoccaggio, di volumi e di punte in funzione dello svolgersi dell'emergenza. A tale fine le imprese di stoccaggio: a) durante il periodo della ricostituzione estiva, e durante gli eventuali periodi di iniezione durante la fase di erogazione, mantengono informata settimanalmente la Direzione e l'impresa maggiore di trasporto sull'andamento della stessa e comunicano alla Direzione eventuali anomalie significative riscontrate; b) valutano gli scenari di simulazione dello svaso e di copertura della punta giornaliera sulla base dei dati, predisposti dall'impresa maggiore di trasporto, sotto l'aspetto della copertura della punta giornaliera, dando evidenza della valutazione all'impresa maggiore di trasporto e fornendo a quest'ultima le informazioni necessarie al fine del calcolo dell'Indicatore di Copertura IC (nota 5); c) nel periodo dal 1° dicembre al 31 marzo comunicano giornalmente all'impresa maggiore di trasporto il livello di riempimento degli stoccaggi, congiuntamente al grado di producibilita' in termini di punta e di volume, compreso il contributo dello stoccaggio strategico; d) durante tutto il periodo di emergenza collaborano con l'impresa maggiore di trasporto per assicurare che vengano raggiunti i massimi livelli sostenibili di erogazione dal sistema e dai singoli campi, individuando con l'impresa maggiore di trasporto e le altre imprese di trasporto l'assetto di rete ottimale e la distribuzione di producibilita' ottimale fra i singoli campi. Durante tutto il periodo di emergenza le informazioni relative alla producibilita' degli stoccaggi sono date con dettaglio per singolo campo; e) durante tutto il periodo di emergenza evidenziano, sulla base dei dati disponibili, in aggregato e per ogni utente, il margine di raggiungimento del limite di utilizzo dello stoccaggio strategico, comunicandolo alla Direzione. 7. La societa' Terna assume, per il Comitato e per l'impresa maggiore di trasporto del gas, il ruolo di riferimento e coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della gestione operativa della presente Procedura di emergenza climatica. Per lo svolgimento di tale ruolo, la societa' Terna si coordina strettamente da un lato con i produttori di energia elettrica e dall'altro con l'impresa maggiore di trasporto. A tal fine, i produttori di energia elettrica: a) fanno pervenire alla societa' Terna: per ciascun mese dell'anno, entro il giorno 20 del mese precedente, il programma mensile di produzione ed i relativi consumi mensili di gas in ciascuna centrale termoelettrica, sia solo funzionante a gas sia «dual-fuel», ai fini della successiva comunicazione da parte della stessa societa' Terna dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il giorno 23 seguente; per il periodo 1° novembre-31 marzo di ogni anno, entro il giovedi' della settimana precedente, il programma settimanale di produzione e i relativi consumi di gas di ciascuna centrale termoelettrica di cui al punto precedente con dettaglio giornaliero, dal lunedi' alla domenica, ai fini della successiva comunicazione da parte della societa' Terna dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il venerdi' seguente; il programma di risparmio gas effettivo da parte delle centrali di produzione elettrica, a fronte di una eventuale sospensione dei limiti ambientali, aggiornato rispetto ai livelli di produzione programmati e alle norme e disposizioni in materia; b) nel periodo 1° novembre-31 marzo di ogni anno, gestiscono le scorte di combustibili sostitutivi al gas nelle centrali «dual-fuel», tenendo anche conto dell'esigenza di massimizzare il loro uso con combustibili sostitutivi del gas. In caso si verifichi una situazione di emergenza climatica, danno evidenza di tali scorte alla societa' Terna per ciascuna settimana, dal lunedi' alla domenica con dettaglio giornaliero, entro il giovedi' della settimana precedente, ai fini della successiva comunicazione da parte della societa' Terna dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il venerdi' seguente. 8. Le comunicazioni tra la Direzione - nella persona del direttore dell'ufficio D1 - ed il dispacciamento dell'impresa maggiore di trasporto relative all'attuazione di questa Procedura sono anticipate per via telefonica e confermate immediatamente a mezzo fax e/o e-mail. Nell'ambito delle fasi descritte nella Procedura di emergenza climatica, le comunicazioni destinate al Ministero sono inviate, a mezzo fax e/o posta elettronica, al direttore generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie. La Direzione provvede alla comunicazione all'esterno delle informazioni relative all'applicazione della presente Procedura per il corretto funzionamento del sistema. Procedura di emergenza climatica Attivita' sistematica di monitoraggio. 1. L'impresa maggiore di trasporto, contestualmente al programma operativo di ciascun mese definito sulla base: a) del programma mensile e settimanale fornito dagli utenti e relativo sia al volume giornaliero del gas previsto in immissione presso ciascun punto di entrata della rete nazionale di trasporto (compreso l'immissione dallo stoccaggio), sia al volume giornaliero previsto in riconsegna (nota 1); b) del programma mensile, fornito dalle imprese di stoccaggio entro il terzultimo giorno del mese precedente e dalle stesse aggiornato settimanalmente: tali programmi includono informazioni dettagliate giornalmente per aree aggregate, elaborate sulla base delle richieste inviate dagli utenti (nota 1); c) del programma mensile e settimanale, fornito dalla societa' Terna che acquisisce i dati direttamente dai produttori di energia elettrica, relativo al volume giornaliero di gas consumato previsto per ciascuna centrale termoelettrica, con funzionamento sia a gas che «dual-fuel» (nota 2); d) dell'andamento dello svaso da stoccaggio in relazione al bilanciamento del sistema; e) del prelievo delle reti di distribuzione; f) della previsione del trasporto di gas sulla rete dai punti di ingresso sino alle aree di prelievo, considerando sia i limiti di trasportabilita' del sistema che il grado di copertura del fabbisogno di gas in ciascuna area; g) di quanto verificatosi nel periodo precedente e delle previsioni relative ai consumi dei quattro giorni successivi; h) del costante coordinamento con i gestori delle reti di trasporto e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto interconnesse con la rete di trasporto nazionale; effettua il monitoraggio continuo della situazione al fine di individuare eventuali situazioni di criticita' contingenti, intese come quelle che possono avere luogo entro i giorni immediatamente successivi, ovvero in prospettiva nell'arco del periodo invernale, intese come rischio di mancanza di copertura di punta giornaliera in un qualunque momento successivo nell'ambito dello stesso periodo. Ai fini della valutazione delle possibilita' del verificarsi di una emergenza in prospettiva, l'impresa maggiore di trasporto si avvale dell'Indicatore di Copertura IC secondo le modalita' riportate nella nota 5 della presente Procedura. Fase di sorveglianza. 2. L'impresa maggiore di trasporto, qualora sulla base dell'attivita' sistematica di monitoraggio individui, utilizzando l'indicatore di copertura, la possibilita' dell'avverarsi di eventuali situazioni di criticita', provvede ad intensificare l'attivita' di monitoraggio dando avviso alla Direzione dell'attivazione della fase di sorveglianza ed informando le imprese di stoccaggio, la societa' Terna, le altre imprese di trasporto e gli utenti. 3. Durante questa fase gli utenti pongono la massima attenzione nella formulazione del programma settimanale di trasporto e stoccaggio al fine di permettere la miglior coerenza con le previsioni a quattro giorni. 4. La societa' Terna si coordina con i produttori di energia elettrica che sono tenuti a comunicargli giornalmente (nota 2): a) il programma di produzione e i relativi consumi (di gas e di combustibili sostitutivi al gas) di ciascuna centrale termoelettrica, sia funzionante solo a gas che a «dual-fuel», con dettaglio giornaliero, per i successivi sette giorni; b) le effettive potenzialita' di riduzione dei consumi di gas nelle stesse centrali, utilizzando combustibili sostitutivi, nei seguenti due casi di funzionamento: i) nel rispetto dei limiti di emissione in atmosfera per esse stabilito e ii) nell'ipotesi di sospensione temporanea degli stessi limiti, a parita' di potenza ed energia elettrica prevista nei programmi di produzione settimanali e mensili di cui al punto a) precedente. La societa' Terna, sulla base di quanto comunicato dai produttori, comunica all'impresa maggiore di trasporto il programma complessivo di produzione ed i volumi di gas eventualmente risparmiabili in caso di interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti «dual-fuel». Ogni cambiamento del suddetto programma dovra' essere giustificato in base ad oggettive esigenze tecniche. L'impresa maggiore di trasporto comunica i dati di cui sopra alle altre imprese di trasporto per le centrali termoelettriche allacciate alle rispettive reti. 5. Sulla base della programmazione settimanale piu' aggiornata, nonche' delle prenotazioni giornaliere trasmesse dagli utenti, tenendo informato con continuita' la societa' Terna, che a sua volta provvede ad informare dell'avvio della fase di sorveglianza i gestori delle centrali elettriche «dual-fuel», l'impresa maggiore di trasporto rielabora la previsione relativa ai quattro giorni successivi sulla base delle piu' recenti informazioni disponibili relative alle condizioni e ai vincoli del sistema di trasporto, nonche' delle previsioni meteorologiche fornite da istituti specializzati. 6. Tenendo conto della previsione sopra indicata, l'impresa maggiore di trasporto definisce, per il periodo in oggetto, il volume di gas stimato necessario in erogazione dal sistema stoccaggi ai fini della copertura del fabbisogno (nota 1), dandone comunicazione alle imprese di stoccaggio. Le imprese di stoccaggio verificano e confermano quotidianamente all'impresa maggiore di trasporto la producibilita' tecnicamente sostenibile - a livello giornaliero ed orario - della programmazione di cui sopra, rielaborandola e specificandola per singolo campo di stoccaggio (nota 1). 7. L'impresa maggiore di trasporto verifica le condizioni di criticita' anche in relazione alla possibilita' di preservare il volume di gas in stoccaggio tramite la massimizzazione delle fonti di approvvigionamento e l'adozione di interventi per ridurre i consumi di gas. 8. Qualora, sulla base dei dati in suo possesso e dal valore assunto dall'Indicatore di copertura (nota 5), l'impresa maggiore di trasporto constati l'esistenza di una condizione di criticita' in prospettiva a carico della copertura del fabbisogno di gas nel periodo invernale, ne da' segnalazione alla direzione che convoca il comitato in tempi compatibili con la situazione di criticita' segnalata. Il comitato ne valuta il merito al fine di proporre alla direzione la dichiarazione dello stato di emergenza del sistema del gas. 9. Qualora l'impresa maggiore di trasporto dovesse constatare una imprevista situazione di criticita' imminente (deficit di copertura per il periodo immediatamente successivo), segnalera' lo stato di emergenza informandone la direzione ed i membri del comitato. Il comitato si riunisce nel minor tempo possibile per prendere atto della situazione, proporre alla direzione la dichiarazione di emergenza e delineare interventi idonei a farvi fronte. Nei casi in cui la segnalazione dell'impresa maggiore di trasporto evidenzi la necessita' e l'urgenza di interventi immediati ed indifferibili, detta segnalazione e' da intendersi sostitutiva della proposta del comitato. Dichiarazione dello stato di emergenza e decorrenza del suo periodo. 10. La dichiarazione dello stato di emergenza viene effettuata dalla direzione, a seguito di proposta del comitato o di segnalazione sostitutiva dell'impresa maggiore di trasporto nei casi sopra precisati al punto 9. Lo stato di emergenza decorre dalle ore 6 del giorno successivo alla sua dichiarazione salvo diverse disposizioni della direzione. Durante il periodo di emergenza l'impresa maggiore di trasporto fornisce quotidianamente alla direzione, all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, alle altre imprese di trasporto, alle imprese di stoccaggio ed alla societa' Terna l'aggiornamento dei dati climatici di previsione e della relativa domanda di gas nei quattro giorni successivi. Possibili misure adottabili per far fronte allo stato di emergenza del sistema del gas naturale. 11. Qualora sia dichiarato lo stato di emergenza, vengono adottati dall'impresa maggiore di trasporto, sulla base di quanto delineato dal comitato, interventi idonei
|
|
|
| |
|