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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Aggiornamento procedura emergenza climatica
21/01/2007

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 18 dicembre 2006 - Aggiornamento della procedura di emergenza climatica. (GU n. 4 del 5-1-2007)

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione
della  direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno
del gas naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e in particolare:
    l'art.  8,  comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello
sviluppo  economico,  sono  stabilite regole per il dispacciamento in
condizioni  d'emergenza  e  definiti  gli  obblighi  di sicurezza del
sistema nazionale del gas naturale;
    l'art.   28,   comma   2,   che   stabilisce   che  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello
sviluppo  economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla
programmazione  a  lungo  termine  del  sistema  nazionale del gas, e
persegue  tali  obiettivi  anche  mediante specifici indirizzi con le
finalita'  di  salvaguardare  la  continuita'  e  la  sicurezza degli
approvvigionamenti,  il  funzionamento  coordinato  del sistema degli
stoccaggi,  e  di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del
gas;
    l'art.  28,  comma  3,  che  stabilisce che, in caso di crisi del
mercato  dell'energia  o  di  gravi  rischi  per  la  sicurezza della
collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti
di  utilizzazione  del gas naturale, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico,
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  26  settembre  2001  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 9 ottobre 2001, n. 235 con
cui e' stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e
monitoraggio  del  sistema  nazionale  del  gas  naturale, di seguito
denominato  il  comitato,  al  fine  di  formulare  proposte  per  la
definizione  delle  possibili situazioni di emergenza, di individuare
gli  strumenti  d'intervento  in  caso  di  emergenza,  di  formulare
proposte  per  la  definizione delle procedure e della tempistica per
l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente
il  monitoraggio  del  funzionamento  del  sistema  nazionale del gas
naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
maggio   2004   contenente   criteri,   modalita'  e  condizioni  per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione;
  Vista  la  procedura  di emergenza climatica, approvata con decreto
del  Ministro delle attivita' produttive del 25 giugno 2004 ed il suo
aggiornamento approvato con decreto del 12 dicembre 2005;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto
2006  recante  disposizioni per la massimizzazione delle importazioni
di  gas  e  per l'interrompibilita' delle forniture di gas ai clienti
industriali  per  far  fronte a possibili situazioni di emergenza del
sistema   nazionale   del  gas  naturale  per  il  periodo  invernale
2006-2007;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto
2006   recante  misure  per  la  ricostituzione  degli  stoccaggi  di
modulazione  per  far  fronte a possibili situazioni di emergenza del
sistema  nazionale del gas naturale per il prossimo periodo invernale
2006-2007;
  Considerato  che,  a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o
per  impreviste  riduzioni  degli  approvvigionamenti di gas naturale
durante  il  periodo  di  punta  invernale  si  potrebbero verificare
problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;
  Considerata  la  necessita'  di  definire  il ruolo, i compiti e le
responsabilita' delle imprese di gas naturale che gestiscono impianti
del sistema nazionale del gas naturale e dei soggetti coinvolti nella
gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;
  Considerati  gli  esiti  dell'emergenza climatica dei cicli termici
invernali  2004/2005 e 2005/2006 che hanno comportato il ricorso allo
stoccaggio strategico;
  Considerata  l'opportunita'  di adottare, con modalita' in sequenza
da  determinare  secondo le necessita' attese o prevedibili a seguito
di  analisi  dello  stato  del  sistema  e  delle sue prospettive, le
possibili  misure  per far fronte ad eventi che determinino, anche in
prospettiva,  un  eventuale  stato  di  emergenza del sistema del gas
naturale;
  Considerato  il  parere  conforme  del comitato, formulato ai sensi
dell'art.  8,  comma  2,  del  decreto ministeriale 26 settembre 2001
sopra citato;
  Ritenuto  di  dovere  garantire, a seguito di condizioni climatiche
sfavorevoli  durante  ciascun  periodo  invernale,  la  copertura del
fabbisogno  previsto,  riducendo  al  minimo i disagi conseguenti sui
clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno;
  Ritenuto   necessario   aggiornare   la   «Procedura  di  emergenza
climatica»  per adattarla all'esperienza maturata durante i trascorsi
periodi invernali 2004/2005 e 2005/2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli
  1.  E'  approvato l'aggiornamento della «Procedura di emergenza per
far  fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale
in caso di eventi climatici sfavorevoli - dicembre 2006» (nel seguito
denominata la Procedura di emergenza climatica) riportata in allegato
che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.  La Procedura di emergenza climatica definisce la tipologia e le
modalita'  di attuazione degli interventi ed individua le imprese del
gas  naturale  e  gli  operatori  del  settore  del  gas  naturale  e
dell'energia  elettrica  responsabili  della loro attuazione, per far
fronte  a  situazioni  d'emergenza, nel bilanciamento complessivo del
sistema  nazionale  del gas naturale, che possono verificarsi a causa
di condizioni climatiche sfavorevoli.
  3.  Per  quanto  non  diversamente  specificato  nella Procedura di
emergenza  climatica  valgono  le  definizioni  di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

     

                               Art. 2.
                           Ruoli e compiti
  1.  I  soggetti  individuati nella Procedura di emergenza climatica
hanno  l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo
le   modalita'   ed   i   tempi   previsti  nella  procedura  stessa,
all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale,
facendo riferimento al comitato ed all'impresa maggiore di trasporto,
definita dalla deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica e il gas, nei casi indicati dalla procedura
stessa.
  2.  Le  imprese  di  trasporto  e  le  imprese di stoccaggio di gas
naturale  e la societa' Terna sono responsabili dell'attuazione della
Procedura  di  emergenza  climatica e di quanto stabilito nel decreto
ministeriale  26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di
monitoraggio  e di quelli direttamente operativi loro assegnati dalla
procedura stessa.
  3.   Le   imprese  di  trasporto  di  gas  naturale  assicurano  il
bilanciamento fisico della rete di trasporto, rendendo accessibili le
capacita' di trasporto disponibili per fare fronte alle situazioni di
emergenza  di cui al presente decreto. Gli utenti del sistema del gas
naturale hanno la responsabilita' di rendere disponibile nei punti di
entrata  della  rete nazionale dei gasdotti i volumi di gas necessari
in  funzione  del  prelievo  ai  punti  di  riconsegna. Le imprese di
vendita   di   gas   naturale   che  forniscono  clienti  industriali
direttamente    allacciati   alla   rete   di   trasporto,   centrali
termoelettriche, impianti «dual-fuel», nonche' clienti finali in base
a  contratti di fornitura con clausola di interrompibilita', hanno la
responsabilita'  di  assicurare  l'applicazione  della  procedura per
l'eventuale  riduzione  o  interruzione della fornitura di gas a tali
clienti.
  4.  Tenuto conto dell'entita' dei consumi di gas naturale, previsti
in   progressivo   aumento   nei   prossimi   anni   per  il  settore
termoelettrico,  i  produttori  d'energia elettrica mediante impianti
che  utilizzano  gas  naturale  forniscono al comitato ed all'impresa
maggiore  di  trasporto,  tramite  la societa' Terna Spa, i dati e le
informazioni previsti nella Procedura di emergenza climatica, al fine
di  permettere,  durante  le  situazioni  di  emergenza, una gestione
razionale  e  tempestiva  delle  risorse  di gas naturale, secondo le
priorita' ed i tempi stabiliti nella procedura stessa.
  5.  Nel  periodo  successivo  alla chiusura dell'emergenza, ciascun
soggetto  coinvolto  elabora  un  rapporto riepilogativo delle azioni
svolte  e  delle  eventuali  difficolta'  incontrate  e lo invia alla
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero
dello  sviluppo  economico,  che  lo  sottopone  al  comitato al fine
dell'analisi  di  ogni evento attraverso cui l'emergenza stessa si e'
sviluppata,   del   conseguente   aggiornamento  della  Procedura  di
emergenza  climatica  e  dell'individuazione  di interventi, anche di
tipo  normativo,  che  possano  eliminare  o  ridurre  le conseguenze
negative dei problemi eventualmente riscontrati.

     

                               Art. 3.
                           Responsabilita'
  1.  Le  imprese  di  trasporto  e  le  imprese di stoccaggio di gas
naturale, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte
nella  procedura  approvata  dal  presente decreto, non sono tenute a
corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto e
di  stoccaggio,  ne'  alle  imprese  di  vendita  di gas naturale che
forniscono  clienti  industriali direttamente allacciati alla rete di
trasporto,  centrali  termoelettriche,  impianti «dual-fuel», nonche'
clienti  finali  in  base  a  contratti  di fornitura con clausola di
interrompibilita',  alcuna penale o risarcimento ne' per inadempienze
contrattuali  direttamente  o  indirettamente connesse al verificarsi
della  situazione di emergenza, ne' per i danni che gli stessi utenti
o  imprese  di  vendita  dovessero  subire  in  conseguenza  di  tali
inadempienze,  ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del
decreto  ministeriale  del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilita'
viene  attribuita  alle stesse imprese per eventuali danni subiti dai
clienti  finali  in  conseguenza  degli  eventi  occorsi  nella  fase
d'emergenza.
  2.  In  relazione  a  quanto  previsto  all'art. 17, comma 6, della
deliberazione  17 luglio 2002, n. 137/02 dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas,  la  formulazione  della  richiesta  da  parte
dell'impresa  maggiore di trasporto agli utenti di rendere massime le
immissioni   di   gas  in  rete  agendo  sulle  rispettive  fonti  di
approvvigionamento,  effettuata  ai sensi della allegata Procedura di
emergenza   climatica   e  qualora  non  gia'  attivata  come  misura
preventiva   prima   dell'inizio   del  periodo  invernale,  sospende
automaticamente  l'applicabilita'  dei  corrispettivi di cui all'art.
17, comma 5, della medesima deliberazione. Durante la massimizzazione
in  oggetto viene inoltre sospesa l'applicazione dei corrispettivi di
scostamento  presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi e dei
corrispettivi  per  superamento  della  capacita'  di iniezione negli
stoccaggi di cui all'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 119 del
21  giugno  2005,  come  modificata  dall'art.  14,  comma  16, della
deliberazione  n.  50  del  3 marzo 2006 dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il gas. Nel caso di disponibilita', come per il periodo
1° dicembre  2006-31 marzo 2007 in applicazione della delibera n. 254
del  16  novembre  2006  dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas,  di  capacita' di trasporto rilasciata presso i punti di entrata
interconnessi  con l'estero, ed in ogni caso a partire dal momento in
cui  vengano  introdotti  presso i punti di entrata interconnessi con
l'estero  i  servizi  di  trasporto  su  base  continua  per  periodi
inferiori  all'anno (di durata semestrale, trimestrale e mensile), la
sospensione  dei  corrispettivi  di  cui  all'art. 17, comma 5, della
deliberazione  n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e dei corrispettivi di scostamento presso il punto
di entrata in rete dagli stoccaggi sara' limitata al tempo necessario
ad ottenere il conferimento della capacita' di trasporto utile.
  Nel   caso   in   cui   nell'inverno  2006-2007,  a  seguito  della
dichiarazione   dello  stato  di  emergenza,  non  fosse  disponibile
capacita'  di  trasporto  presso  i  punti  di entrata ai sensi della
delibera   n.  254  del  16  novembre  2006,  agli  utenti  che,  con
l'obiettivo   di  saturare  la  capacita'  tecnica  di  importazione,
concludano  contratti  di approvvigionamento ulteriori a quelli per i
quali  abbiano  ottenuto  il  conferimento  di capacita', non saranno
applicati  alla  quota  di  capacita' utilizzata ai fini del suddetto
contratto  di  approvvigionamento i corrispettivi di cui all'art. 17,
comma 5, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e il gas e quelli di scostamento presso il
punto di entrata in rete dagli stoccaggi.
  3.  Entro 30 giorni dal termine della fase di emergenza, le imprese
di  trasporto  e  di  stoccaggio  di gas naturale interessate rendono
disponibili  al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorita' per
l'energia   elettrica   e   il  gas  e  agli  utenti  interessati  la
documentazione riepilogativa sulle operazioni effettuate in relazione
all'utilizzo del gas di proprieta' degli utenti stessi, al fine della
eventuale compensazione tra gli utenti dei volumi di gas interessati,
nonche' all'eventuale utilizzo degli stoccaggi strategici.
  4.  I  dati  e  le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti
interessati,  ai  fini  dell'esecuzione  della Procedura di emergenza
climatica,  alle imprese di trasporto e alle imprese di stoccaggio di
gas  naturale, alla societa' Terna Spa ed al comitato hanno carattere
di  riservatezza  ai  sensi  dell'art.  20 del decreto legislativo 23
maggio  2000, n. 164, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
  5.  Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni
subiti  dagli  utenti  del sistema nazionale del gas, in relazione al
verificarsi  di  una situazione di emergenza in condizioni climatiche
sfavorevoli, resta ferma la responsabilita' civile:
    a)  degli  utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di
trasporto   nei   tempi   previsti   le  informazioni  relative  alla
massimizzazione  delle  proprie  fonti  di  approvvigionamento,  come
indicato nella Procedura di emergenza climatica;
    b)  degli  utenti  e  delle  imprese  di  vendita che non abbiano
fornito  all'impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia
della   comunicazione   ai   propri  clienti  dell'attivazione  della
procedura di interruzione, come previsto nella Procedura di emergenza
climatica;
    c)  dei  soggetti  che  abbiano  fornito  all'impresa maggiore di
trasporto,  al  fine della gestione della procedura, informazioni non
veritiere  o  incomplete  o  che  non  abbiano provveduto a fornire o
aggiornare  le  informazioni  previste  nella  Procedura di emergenza
climatica;
    d)  dei  titolari  degli impianti individuati come interrompibili
per i quali non risulti evasa la richiesta di interruzione;
    e)  delle  imprese  di  vendita  obbligate,  ai sensi del decreto
ministeriale  4  agosto  2006,  a concordare con i propri clienti una
interrompibilita'  delle  forniture  che  consenta di raggiungere gli
obiettivi prefissati nello stesso decreto.
  6.   Restano  ferme  le  competenze  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e il gas in materia di controversie, ai sensi dell'art. 35
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

     

                               Art. 4.
         Situazioni di emergenza diverse da quella climatica
  1.  In  attesa dell'emanazione di disposizioni specifiche, ai sensi
dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
qualora  si  verifichino altre tipologie di emergenze del sistema del
gas  naturale diverse da quella climatica, si applica la Procedura di
emergenza  climatica  di  cui al presente decreto, secondo specifiche
indicazioni fornite dal comitato.

     

                               Art. 5.
                          Norme transitorie
  1.  Per  il ciclo termico invernale 2006/2007, per il quale e' gia'
stato  disposto con decreto 4 agosto 2006 l'obbligo per le imprese di
vendita   di   gas   naturale   che  forniscano  clienti  industriali
direttamente allacciati alle reti di trasporto di concordare con tali
loro  clienti  l'interrompibilita'  delle  forniture, la richiesta di
interruzione  alle stesse imprese di vendita sara' limitata a quattro
settimane  anche  non  consecutive,  per  il  periodo e la decorrenza
precisati nel decreto stesso.
  2.  Per  lo  stesso  ciclo  termico invernale 2006/2007, al fine di
consentire  alle  imprese  di  vendita di gas naturale che forniscano
clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto di
completare  il  perfezionamento  dei  contratti  utili  a  far fronte
all'obbligo di cui nel decreto ministeriale del 4 agosto 2006 ed alle
incombenze  connesse, e' prorogata al 28 dicembre 2006 la data del 30
ottobre 2006 stabilita dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale
stesso, entro la quale dette imprese hanno l'obbligo di effettuare la
comunicazione  dei  punti  di  riconsegna che alimentano totalmente o
parzialmente   i   clienti   industriali  con  cui  hanno  concordato
l'interrompibilita'  utile  al  soddisfacimento dell'obbligo, nonche'
delle  ulteriori  informazioni  stabilite  dall'impresa  maggiore  di
trasporto nell'ambito della procedura applicativa di tale decreto.

     

                               Art. 6.
                              Sanzioni
  1.  Fatte  salve  le  sanzioni  e le responsabilita' previste dalle
norme  vigenti,  la  mancata  osservanza della Procedura di emergenza
climatica,  nei  casi  piu'  gravi, costituisce sufficiente motivo di
revoca  da  parte del Ministero dello sviluppo economico di qualsiasi
concessione,   autorizzazione,   nulla   osta   comunque  denominati,
rilasciati   alle   imprese  del  sistema  del  gas  ed  ai  soggetti
individuati nella procedura stessa.
  2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il gas, nei casi di
mancata  massimizzazione  che  risulti  prolungata  nel  tempo  o  di
rilevante  entita'  per il sistema, stabilisce con propria delibera i
criteri  per  eventuali  ulteriori  corrispettivi,  oltre quelli gia'
introdotti con deliberazione n. 254 del 16 novembre 2006, sulla quota
di   capacita'   di  trasporto  conferita  ai  punti  di  entrata  da
importazione  e non utilizzata da utenti individuati, applicabili nel
caso  in  cui,  dai  rapporti  finali redatti al termine di eventuali
emergenze,  risulti per gli utenti individuati, e previo accertamento
da   parte   del   comitato,  che  non  vi  sia  stata  la  richiesta
massimizzazione degli approvvigionamenti di gas naturale.
  Il  presente  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico  e  nel  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi  e della
geotermia, entra in vigore dal giorno della prima pubblicazione.
    Roma, 18 dicembre 2006
                                                 Il Ministro: Bersani

     

                                                             Allegato
AGGIORNAMENTO  DELLA  PROCEDURA  DI  EMERGENZA  PER  FRONTEGGIARE  LA
MANCANZA  DI  COPERTURA  DEL  FABBISOGNO  DI  GAS NATURALE IN CASO DI
                    EVENTI CLIMATICI SFAVOREVOLI.
(ai  sensi  dell'art.  8,  comma 4,  del  decreto  del Ministro delle
attivita'  produttive,  ora  Ministro  dello  sviluppo economico, del
26 settembre  2001  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre
                    2001, n. 235). Dicembre 2006.

                             Definizioni
    Ministero: Ministero dello sviluppo economico.
    Direzione:   Direzione   generale  per  l'energia  e  le  risorse
minerarie.
    Comitato:  Comitato  tecnico  di  emergenza  e  monitoraggio  del
sistema del gas, istituito presso la Direzione generale per l'energia
e  le  risorse  minerarie  del Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi   dell'art.  8  del  decreto  ministeriale  26  settembre  2001
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9
ottobre 2001, n. 235.
    Dispacciamento:  attivita'  di gestione coordinata e continuativa
di monitoraggio e di bilanciamento dei flussi di gas naturale.
    Impresa di trasporto: impresa che svolge l'attivita' di trasporto
di gas naturale.
    Impresa  maggiore  di  trasporto: alla data di approvazione della
presente procedura, corrisponde alla societa' Snam Rete Gas Spa.
    Impresa   di   stoccaggio:  impresa  che  svolge  l'attivita'  di
stoccaggio,   gestendo   in   maniera  integrata  le  concessioni  di
stoccaggio di cui e' titolare.
    Terna:   societa'   Terna   Spa   cui   fa  capo  l'attivita'  di
dispacciamento  dell'energia  elettrica,  in  conformita'  di  quanto
previsto  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 2004 in tema di unificazione della proprieta' e della gestione
della rete nazionale di trasmissione.
    Procedura  di  emergenza  climatica:  procedura  di emergenza per
fronteggiare  la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale
in caso di eventi climatici sfavorevoli.
    Produttore  di  energia elettrica: persona fisica o giuridica che
produce   energia   elettrica   indipendentemente   dalla  proprieta'
dell'impianto.
    Utente: utilizzatore della rete di trasporto del gas che acquista
capacita' di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.
    Cliente finale: consumatore che acquista gas per uso proprio.
    Punto  di  riconsegna:  punto  fisico della rete di trasporto nel
quale  avviene  l'affidamento  in  custodia del gas dal trasportatore
all'utente e la sua misura.
    Grado  Giorno  (GG):  complemento  a  18°C  della  media  tra  le
temperature  massima  e minima rilevate nel giorno in ciascuno dei 18
osservatori meteorologici collegati alle 18 zone climatiche in cui e'
suddiviso   il  territorio  nazionale.  Gradi  giorno  negativi  sono
considerati  pari  a  zero.  Il  grado  giorno  pesato  Italia  viene
calcolato  pesando i GG di ciascun osservatorio mediante il gradiente
termico  relativo  a  ciascuna  zona climatica in cui e' suddiviso il
territorio italiano.
    Inverno:  periodo  compreso tra il 1° novembre di ciascun anno ed
il 31 marzo dell'anno successivo.
    Inverno  normale: in prima applicazione, fino alla emanazione dei
provvedimenti  di  cui  all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo
23 maggio  2000,  n.  164, si definisce come inverno in cui il valore
cumulato dei GG pesati Italia (GGcum) e' pari alla media del medesimo
parametro  calcolata  con  riferimento  alla  serie degli inverni dal
1962-1963.
    Inverno  globalmente  freddo:  inverno  in  cui (GGcum) e' pari a
quello   dell'inverno   normale   moltiplicato  per  il  coefficiente
maggiorativo  pari a 1,094. Tale coefficiente rappresenta il rapporto
tra  (GGcum)  (1  su 20) [valore cumulato dei GG pesati Italia che ha
una  probabilita'  del superamento del 5%, con riferimento alla serie
degli  inverni  dal  1962-1963]  ed  il  valore  medio di (GGcum) sul
medesimo campione.
    Inverno  intermedio:  inverno  in  cui  il valore cumulato dei GG
pesati  Italia  (GGcum)  e' pari alla media tra quello corrispondente
all'inverno  normale  e quello corrispondente all'inverno globalmente
freddo.
    Anno  termico  di  trasporto: periodo temporale di riferimento la
cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.
                        Disposizioni generali
    1.  La  presente  Procedura  di  emergenza  per  fronteggiare  la
mancanza  di  copertura  del  fabbisogno  di  gas naturale in caso di
eventi  climatici  sfavorevoli, nel seguito richiamata come Procedura
di  emergenza climatica, definisce la sequenza logico-temporale delle
azioni  da eseguire, e i soggetti responsabili della loro attuazione,
in  caso  di  eventi  climatici sfavorevoli che comportino carenza di
disponibilita'  di  gas naturale rispetto alla domanda nel periodo di
punta invernale.
    La  Procedura  di  emergenza  climatica,  approvata dal Ministero
dello  sviluppo  economico,  su  proposta  del  Comitato  tecnico  di
emergenza  e  monitoraggio del sistema del gas (di seguito denominato
Comitato), ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 26
settembre  2001,  stabilisce  le  regole  per  il  dispacciamento  in
condizioni  d'emergenza  climatica  ed  i  relativi  obblighi  per la
gestione in sicurezza del sistema del gas.
    2.  La  Procedura  di  emergenza climatica e' attivata, secondo i
termini  e  le  condizioni  di  seguito  indicati,  ogniqualvolta  il
controllo ed il confronto sistematico tra le previsioni relative alla
disponibilita'  (inclusa  quella  in erogazione dal sistema nazionale
degli  stoccaggi) e quelle relative al fabbisogno di gas - effettuati
giornalmente dall'impresa maggiore di trasporto attraverso operazioni
di  monitoraggio  del  bilancio  gas  -  evidenzino una situazione di
criticita'  legata ad eventi climatici sfavorevoli non superabile con
il  ricorso  alle  procedure  in  essere per il normale esercizio del
bilanciamento fisico.
    Nell'applicazione  della  Procedura  di  emergenza il Comitato si
avvale   dell'impresa  maggiore  di  trasporto,  in  quanto  soggetto
preposto  ad  assicurare  la  gestione  in  sicurezza  del sistema di
trasporto  attraverso  il  bilanciamento  fisico della rete, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far
fronte  ad una situazione d'emergenza climatica per mancata copertura
del fabbisogno di gas.
    3.  Per  l'esecuzione delle iniziative e delle attivita' previste
nella presente Procedura di emergenza climatica:
      le  imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, la societa'
Terna,  gli  utenti,  e  le  imprese  di  vendita di gas naturale che
forniscono  clienti  industriali,  centrali termoelettriche e clienti
con   impianti  «dual-fuel»  direttamente  allacciati  alle  reti  di
trasporto,  scambiandosi  le necessarie informazioni, individuano, in
funzione  delle  rispettive competenze, i numeri telefonici, di fax e
gli  indirizzi  di  posta  elettronica dei relativi responsabili, che
devono essere costantemente reperibili da parte dell'impresa maggiore
di trasporto per la gestione coordinata delle situazioni di emergenza
climatica;
      le  imprese  di  vendita di gas naturale che forniscono clienti
industriali,   centrali   termoelettriche   e  clienti  con  impianti
«dual-fuel»   direttamente   allacciati   alle   reti  di  trasporto,
individuano  inoltre  i  riferimenti  di  tali clienti finali (numero
telefonico  e  di fax, indirizzo di posta elettronica) a garanzia del
funzionamento della presente procedura.
    Tali   informazioni   sono   organizzate  in  un  elenco  a  cura
dell'impresa  maggiore di trasporto. Ciascun soggetto coinvolto nella
presente  Procedura  di  emergenza climatica provvede - per quanto di
propria  competenza  -  a  rendere  note  e a mantenere costantemente
aggiornate le informazioni incluse in tale elenco attraverso apposita
applicazione   web   dell'impresa   maggiore   di   trasporto.   Tali
informazioni sono rese disponibili ai soggetti interessati.
    4.  L'impresa maggiore di trasporto, quale gestore della presente
Procedura  ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 26 settembre
2001, quando i dati a sua disposizione facciano ritenere probabile il
verificarsi  di condizioni di emergenza climatica, avvia le azioni in
conformita' alla suddetta Procedura:
      a) in  stretto coordinamento con le altre imprese di trasporto,
con  le  imprese  di stoccaggio e con la societa' Terna per quanto di
rispettiva competenza;
      b) dandone apposita comunicazione al Comitato.
    Durante  le  fasi  di  cui  alla presente Procedura le imprese di
trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano
per  garantire  condizioni di interoperabilita' che contribuiscano al
buon fine di ogni fase dell'emergenza in oggetto.
    5.  Ai  sensi  della presente procedura, le imprese di vendita di
gas   naturale   che   forniscono  clienti  industriali  direttamente
allacciati alle reti di trasporto, centrali termoelettriche, impianti
«dual-fuel»,  nonche' clienti finali in base a contratti di fornitura
con  clausola  di  interrompibilita',  sono  tenute,  preventivamente
all'avvio  di  ciascun  anno  termico  di trasporto, e comunque entro
dieci  giorni  dall'entrata in vigore del decreto di approvazione del
presente aggiornamento della Procedura stessa, a:
      a) informare    i   propri   clienti   finali   industriali   e
termoelettrici   con  consumi  superiori  a  200.000  Smc/anno  delle
problematiche  derivanti  da  una  eventuale  situazione di emergenza
climatica e verificare, con ciascun cliente, la possibilita' concreta
di  far  fronte  alla  mancanza parziale o totale di fornitura di gas
naturale  riducendo al minimo indispensabile gli eventuali problemi e
danni conseguenti;
      b) informare i propri clienti finali con contratti di fornitura
con  clausola  di  interrompibilita',  ovvero  titolari  di  impianti
«dual-fuel»,   della   possibilita'  che  venga  loro  interrotta  la
fornitura  di  gas  in  base alla presente Procedura. Il preavviso di
interruzione comunicato entro un dato giorno-gas dovra' avere effetto
a partire dall'inizio del secondo giorno-gas successivo;
      c) comunicare  all'impresa  maggiore  di trasporto l'elenco dei
punti  di  riconsegna  ai  propri clienti industriali (inclusi quelli
alimentati dalle reti di altre imprese di trasporto) con contratti di
fornitura del gas con clausola di interrompibilita' che concorrono al
rispetto  dell'obbligo di riduzione del 10% delle forniture stabilito
dal   decreto   ministeriale  4  agosto  2006  nonche'  le  ulteriori
informazioni stabilite dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito
della procedura applicativa di tale decreto.
    La stessa comunicazione e' inviata anche all'impresa di trasporto
cui  il  cliente  e'  allacciato, se diversa dall'impresa maggiore di
trasporto;
      d) comunicare (nota 1), tramite l'applicazione web dell'impresa
maggiore  di  trasporto,  l'elenco dei propri clienti (inclusi quelli
alimentati  dalle  reti  di  altre imprese di trasporto) con impianti
industriali  con alimentazione «dual-fuel» non compresi negli elenchi
di  cui  alla  lettera c)  e le centrali per la produzione di energia
elettrica  con alimentazione «dual-fuel», nonche', per ciascuno degli
stessi,  i relativi tempi di attivazione, comunque inferiori al tempo
di  preavviso,  e le effettive potenzialita' di riduzione dei consumi
di   gas   degli  impianti  diversi  dalle  centrali  termoelettriche
utilizzando  combustibili  sostitutivi.  La  stessa  comunicazione va
inviata  anche all'impresa di trasporto cui il cliente e' allacciato,
se e' diversa dall'impresa maggiore di trasporto;
      e) l'impresa maggiore di trasporto rende disponibili alle altre
imprese  di trasporto i dati di cui alle lettere c) e d), relativi ai
clienti direttamente allacciati alle rispettive reti.
    6.  Le  imprese  di  stoccaggio  hanno l'obbligo di assicurare la
massima  erogazione, sostenibile dal sistema di stoccaggio, di volumi
e di punte in funzione dello svolgersi dell'emergenza.
    A tale fine le imprese di stoccaggio:
      a) durante  il  periodo  della ricostituzione estiva, e durante
gli  eventuali  periodi  di  iniezione durante la fase di erogazione,
mantengono   informata   settimanalmente  la  Direzione  e  l'impresa
maggiore  di  trasporto sull'andamento della stessa e comunicano alla
Direzione eventuali anomalie significative riscontrate;
      b) valutano  gli  scenari  di  simulazione  dello  svaso  e  di
copertura  della  punta  giornaliera sulla base dei dati, predisposti
dall'impresa  maggiore  di trasporto, sotto l'aspetto della copertura
della punta giornaliera, dando evidenza della valutazione all'impresa
maggiore  di  trasporto  e  fornendo  a  quest'ultima le informazioni
necessarie  al fine del calcolo dell'Indicatore di Copertura IC (nota
5);
      c) nel   periodo   dal   1°  dicembre  al  31 marzo  comunicano
giornalmente   all'impresa   maggiore  di  trasporto  il  livello  di
riempimento    degli    stoccaggi,   congiuntamente   al   grado   di
producibilita'   in  termini  di  punta  e  di  volume,  compreso  il
contributo dello stoccaggio strategico;
      d) durante  tutto  il  periodo  di  emergenza  collaborano  con
l'impresa  maggiore di trasporto per assicurare che vengano raggiunti
i massimi livelli sostenibili di erogazione dal sistema e dai singoli
campi,  individuando  con  l'impresa maggiore di trasporto e le altre
imprese di trasporto l'assetto di rete ottimale e la distribuzione di
producibilita' ottimale fra i singoli campi. Durante tutto il periodo
di  emergenza  le  informazioni  relative  alla  producibilita' degli
stoccaggi sono date con dettaglio per singolo campo;
      e) durante  tutto  il  periodo  di emergenza evidenziano, sulla
base dei dati disponibili, in aggregato e per ogni utente, il margine
di raggiungimento del limite di utilizzo dello stoccaggio strategico,
comunicandolo alla Direzione.
    7.  La  societa'  Terna  assume,  per il Comitato e per l'impresa
maggiore   di   trasporto   del   gas,  il  ruolo  di  riferimento  e
coordinamento  dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della
gestione  operativa  della presente Procedura di emergenza climatica.
Per  lo  svolgimento  di  tale  ruolo,  la societa' Terna si coordina
strettamente  da  un  lato  con  i  produttori di energia elettrica e
dall'altro con l'impresa maggiore di trasporto.
    A tal fine, i produttori di energia elettrica:
      a) fanno pervenire alla societa' Terna:
        per  ciascun  mese  dell'anno,  entro  il  giorno 20 del mese
precedente,  il programma mensile di produzione ed i relativi consumi
mensili   di  gas  in  ciascuna  centrale  termoelettrica,  sia  solo
funzionante   a   gas  sia  «dual-fuel»,  ai  fini  della  successiva
comunicazione  da parte della stessa societa' Terna dei relativi dati
all'impresa maggiore di trasporto entro il giorno 23 seguente;
        per  il  periodo  1° novembre-31 marzo di ogni anno, entro il
giovedi'  della  settimana  precedente,  il  programma settimanale di
produzione   e  i  relativi  consumi  di  gas  di  ciascuna  centrale
termoelettrica  di cui al punto precedente con dettaglio giornaliero,
dal  lunedi' alla domenica, ai fini della successiva comunicazione da
parte  della societa' Terna dei relativi dati all'impresa maggiore di
trasporto entro il venerdi' seguente;
        il  programma  di  risparmio  gas  effettivo  da  parte delle
centrali   di   produzione  elettrica,  a  fronte  di  una  eventuale
sospensione  dei limiti ambientali, aggiornato rispetto ai livelli di
produzione programmati e alle norme e disposizioni in materia;
      b) nel periodo 1° novembre-31 marzo di ogni anno, gestiscono le
scorte di combustibili sostitutivi al gas nelle centrali «dual-fuel»,
tenendo  anche  conto  dell'esigenza  di massimizzare il loro uso con
combustibili sostitutivi del gas. In caso si verifichi una situazione
di  emergenza  climatica, danno evidenza di tali scorte alla societa'
Terna per ciascuna settimana, dal lunedi' alla domenica con dettaglio
giornaliero,  entro  il  giovedi' della settimana precedente, ai fini
della  successiva  comunicazione  da  parte  della societa' Terna dei
relativi  dati  all'impresa  maggiore  di trasporto entro il venerdi'
seguente.
    8.  Le  comunicazioni  tra  la  Direzione  -  nella  persona  del
direttore   dell'ufficio  D1  -  ed  il  dispacciamento  dell'impresa
maggiore  di  trasporto  relative  all'attuazione di questa Procedura
sono  anticipate  per  via  telefonica  e confermate immediatamente a
mezzo fax e/o e-mail.
    Nell'ambito  delle  fasi  descritte  nella Procedura di emergenza
climatica,  le  comunicazioni  destinate al Ministero sono inviate, a
mezzo   fax  e/o  posta  elettronica,  al  direttore  generale  della
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.
  La   Direzione   provvede   alla  comunicazione  all'esterno  delle
informazioni  relative  all'applicazione della presente Procedura per
il corretto funzionamento del sistema.
                  Procedura di emergenza climatica
Attivita' sistematica di monitoraggio.
    1.  L'impresa maggiore di trasporto, contestualmente al programma
operativo di ciascun mese definito sulla base:
      a) del  programma  mensile e settimanale fornito dagli utenti e
relativo  sia  al  volume  giornaliero del gas previsto in immissione
presso  ciascun  punto  di  entrata della rete nazionale di trasporto
(compreso  l'immissione  dallo stoccaggio), sia al volume giornaliero
previsto in riconsegna (nota 1);
      b) del  programma  mensile, fornito dalle imprese di stoccaggio
entro  il  terzultimo  giorno  del  mese  precedente  e  dalle stesse
aggiornato  settimanalmente:  tali  programmi  includono informazioni
dettagliate  giornalmente  per  aree  aggregate, elaborate sulla base
delle richieste inviate dagli utenti (nota 1);
      c) del  programma mensile e settimanale, fornito dalla societa'
Terna  che  acquisisce  i dati direttamente dai produttori di energia
elettrica,  relativo  al volume giornaliero di gas consumato previsto
per ciascuna centrale termoelettrica, con funzionamento sia a gas che
«dual-fuel» (nota 2);
      d) dell'andamento  dello  svaso  da  stoccaggio in relazione al
bilanciamento del sistema;
      e) del prelievo delle reti di distribuzione;
      f) della  previsione  del trasporto di gas sulla rete dai punti
di  ingresso sino alle aree di prelievo, considerando sia i limiti di
trasportabilita' del sistema che il grado di copertura del fabbisogno
di gas in ciascuna area;
      g) di  quanto  verificatosi  nel  periodo  precedente  e  delle
previsioni relative ai consumi dei quattro giorni successivi;
      h) del  costante  coordinamento  con  i  gestori  delle reti di
trasporto  e  dei  terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale
liquefatto interconnesse con la rete di trasporto nazionale;
effettua  il  monitoraggio  continuo  della  situazione  al  fine  di
individuare  eventuali  situazioni  di criticita' contingenti, intese
come  quelle  che  possono  avere luogo entro i giorni immediatamente
successivi,  ovvero  in  prospettiva nell'arco del periodo invernale,
intese  come rischio di mancanza di copertura di punta giornaliera in
un qualunque momento successivo nell'ambito dello stesso periodo.
    Ai  fini  della valutazione delle possibilita' del verificarsi di
una  emergenza  in  prospettiva,  l'impresa  maggiore di trasporto si
avvale dell'Indicatore di Copertura IC secondo le modalita' riportate
nella nota 5 della presente Procedura.
Fase di sorveglianza.
    2.   L'impresa   maggiore   di   trasporto,  qualora  sulla  base
dell'attivita'  sistematica  di  monitoraggio  individui, utilizzando
l'indicatore   di   copertura,   la  possibilita'  dell'avverarsi  di
eventuali   situazioni   di  criticita',  provvede  ad  intensificare
l'attivita'    di    monitoraggio   dando   avviso   alla   Direzione
dell'attivazione  della fase di sorveglianza ed informando le imprese
di stoccaggio, la societa' Terna, le altre imprese di trasporto e gli
utenti.
    3.  Durante  questa fase gli utenti pongono la massima attenzione
nella   formulazione   del   programma  settimanale  di  trasporto  e
stoccaggio   al  fine  di  permettere  la  miglior  coerenza  con  le
previsioni a quattro giorni.
    4.  La  societa'  Terna  si  coordina con i produttori di energia
elettrica che sono tenuti a comunicargli giornalmente (nota 2):
      a) il programma di produzione e i relativi consumi (di gas e di
combustibili sostitutivi al gas) di ciascuna centrale termoelettrica,
sia   funzionante  solo  a  gas  che  a  «dual-fuel»,  con  dettaglio
giornaliero, per i successivi sette giorni;
      b) le  effettive  potenzialita' di riduzione dei consumi di gas
nelle  stesse  centrali,  utilizzando  combustibili  sostitutivi, nei
seguenti  due  casi  di  funzionamento: i) nel rispetto dei limiti di
emissione  in  atmosfera  per  esse  stabilito  e ii) nell'ipotesi di
sospensione  temporanea  degli stessi limiti, a parita' di potenza ed
energia  elettrica prevista nei programmi di produzione settimanali e
mensili di cui al punto a) precedente.
    La   societa'   Terna,   sulla  base  di  quanto  comunicato  dai
produttori,  comunica  all'impresa maggiore di trasporto il programma
complessivo   di   produzione   ed  i  volumi  di  gas  eventualmente
risparmiabili  in caso di interventi per ridurre i consumi di gas dei
clienti  con  impianti  «dual-fuel».  Ogni  cambiamento  del suddetto
programma  dovra'  essere  giustificato in base ad oggettive esigenze
tecniche.  L'impresa  maggiore  di  trasporto  comunica i dati di cui
sopra alle altre imprese di trasporto per le centrali termoelettriche
allacciate alle rispettive reti.
    5.  Sulla  base della programmazione settimanale piu' aggiornata,
nonche'   delle  prenotazioni  giornaliere  trasmesse  dagli  utenti,
tenendo  informato con continuita' la societa' Terna, che a sua volta
provvede ad informare dell'avvio della fase di sorveglianza i gestori
delle   centrali   elettriche   «dual-fuel»,  l'impresa  maggiore  di
trasporto   rielabora   la  previsione  relativa  ai  quattro  giorni
successivi  sulla  base  delle  piu' recenti informazioni disponibili
relative  alle  condizioni  e  ai  vincoli  del sistema di trasporto,
nonche'   delle   previsioni   meteorologiche   fornite  da  istituti
specializzati.
    6.  Tenendo  conto  della  previsione  sopra  indicata, l'impresa
maggiore di trasporto definisce, per il periodo in oggetto, il volume
di gas stimato necessario in erogazione dal sistema stoccaggi ai fini
della  copertura  del fabbisogno (nota 1), dandone comunicazione alle
imprese   di  stoccaggio.  Le  imprese  di  stoccaggio  verificano  e
confermano  quotidianamente  all'impresa  maggiore  di  trasporto  la
producibilita'  tecnicamente  sostenibile  - a livello giornaliero ed
orario   -  della  programmazione  di  cui  sopra,  rielaborandola  e
specificandola per singolo campo di stoccaggio (nota 1).
    7.  L'impresa  maggiore  di  trasporto  verifica le condizioni di
criticita'  anche  in  relazione  alla  possibilita' di preservare il
volume di gas in stoccaggio tramite la massimizzazione delle fonti di
approvvigionamento  e  l'adozione di interventi per ridurre i consumi
di gas.
    8.  Qualora,  sulla  base  dei  dati in suo possesso e dal valore
assunto  dall'Indicatore di copertura (nota 5), l'impresa maggiore di
trasporto  constati  l'esistenza  di  una condizione di criticita' in
prospettiva  a  carico  della  copertura  del  fabbisogno  di gas nel
periodo  invernale, ne da' segnalazione alla direzione che convoca il
comitato  in  tempi  compatibili  con  la  situazione  di  criticita'
segnalata.  Il  comitato ne valuta il merito al fine di proporre alla
direzione  la  dichiarazione dello stato di emergenza del sistema del
gas.
    9. Qualora l'impresa maggiore di trasporto dovesse constatare una
imprevista  situazione  di criticita' imminente (deficit di copertura
per  il  periodo  immediatamente  successivo), segnalera' lo stato di
emergenza  informandone  la  direzione  ed  i membri del comitato. Il
comitato  si  riunisce  nel  minor  tempo possibile per prendere atto
della   situazione,  proporre  alla  direzione  la  dichiarazione  di
emergenza e delineare interventi idonei a farvi fronte.
    Nei   casi  in  cui  la  segnalazione  dell'impresa  maggiore  di
trasporto  evidenzi la necessita' e l'urgenza di interventi immediati
ed  indifferibili,  detta  segnalazione  e' da intendersi sostitutiva
della proposta del comitato.
Dichiarazione dello stato di emergenza e decorrenza del suo periodo.
    10.  La  dichiarazione  dello stato di emergenza viene effettuata
dalla direzione, a seguito di proposta del comitato o di segnalazione
sostitutiva   dell'impresa  maggiore  di  trasporto  nei  casi  sopra
precisati  al  punto 9. Lo stato di emergenza decorre dalle ore 6 del
giorno  successivo  alla sua dichiarazione salvo diverse disposizioni
della direzione.
    Durante  il  periodo di emergenza l'impresa maggiore di trasporto
fornisce  quotidianamente alla direzione, all'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas, alle altre imprese di trasporto, alle imprese di
stoccaggio  ed alla societa' Terna l'aggiornamento dei dati climatici
di  previsione  e  della  relativa  domanda di gas nei quattro giorni
successivi.
Possibili  misure  adottabili  per far fronte allo stato di emergenza
del sistema del gas naturale.
    11.  Qualora  sia  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,  vengono
adottati  dall'impresa  maggiore  di  trasporto, sulla base di quanto
delineato dal comitato, interventi idonei

 


 
 
 
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