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Guide: GARE: DALL'AUTHORITY LINEE GUIDA SUL CONTROLLO DEI REQUISITI. Fissate le verifiche minime sulle autocertificazioni.
25/08/2009

Esclusione automatica per i concorrenti che non presentano i documenti entro 10 giorni.


Controlli sul 10% degli attestati 


L`Authority fissa le verifiche minime sulle autocertificazioni


I controlli dei requisiti di capacita` dichiarati dai concorrenti nelle gare sono obbligatori e devono essere sviluppati nel pieno rispetto della procedura stabilita dal Codice dei contratti. L`Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici ha sviluppato con la determinazione 5/2009 un`articolata serie di linee-guida in merito al procedimento delineato dall`articolo 48, che deve essere attivato da ogni stazione appaltante senza alcun margine di discrezionalita`


L`Authority fornisce una serie di elementi operativi utili per lo sviluppo della procedura, evidenziando anzitutto come la stessa comporti il sorteggio tra i concorrenti (minimo 10%) che hanno reso le informazioni mediante autocertificazione, mentre possono essere ammessi direttamente i concorrenti che abbiano gia` presentato in sede di istanza tutti i documenti comprovanti i requisiti. 


La procedura prevista dall`articolo 48 si applica ai contratti aventi a oggetto lavori, servizi, e forniture, nei settori ordinari, sia sopra sia sotto soglia. Tuttavia, nell`ambito dei lavori pubblici la verifica non e` applicabile per appalti di importo superiore a 150mila euro, in quanto in tali casi l`attestato Soa (secondo un consolidato orientamento) costituisce la prova dei requisiti di capacita` tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria. 


Per quanto riguarda le concessioni, il controllo dei requisiti non e` previsto per quelle di servizi, mentre deve essere effettuato nell`affidamento di quelle per costruzione e gestione, nonche` nelle procedure selettive per il project financing. L`ambito di applicazione del procedimento, e le sanzioni a esso correlate, sono limitati ai soli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e la relativa disciplina non si estende alla verifica delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di carattere generale (per i quali il riscontro delle dichiarazioni segue le norme sull`autocertificazione).


I documenti che il concorrente sorteggiato e` tenuto a presentare devono essere specificati negli atti di gara, ma se la lex specialis non li individua e` ammissibile che l`offerente utilizzi i documenti probatori da lui ritenuti piu` idonei. Una richiesta di comprova puo` essere inoltrata per posta, raccomandata, telegramma o via telefax (con precisazione che il termine di dieci giorni decorre dalla data di inoltro via fax o dalla data di acquisizione della raccomandata). 


Le linee-guida elaborate nella determinazione 5/2009 evidenziano che la verifica a campione riguarda le sole offerte ammesse a concorrere, seguendo quindi l`accertamento della regolarita` formale e della tempestivita` (che condiziona l`ammissione stessa alla gara). 


L`Authority non ritiene invece possibile l`ammissione con riserva delle offerte da sottoporre successivamente alla verifica di cui all`articolo 48. Sempre in prospettiva operativa, l`Autorita` afferma che il termine di dieci giorni entro cui i concorrenti sorteggiati devono documentare i requisiti richiesti nel bando e` perentorio e improrogabile, nel senso che il suo decorso senza che il sorteggiato abbia fatto pervenire alla stazione appaltante la documentazione implica l`automatica esclusione dalla gara, l`incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione alla stessa Autorita` per i provvedimenti di competenza. 


Il comma 2 dell`articolo 48 prevede che la richiesta della documentazione probatoria venga rivolta anche all`aggiudicatario e al secondo graduato, nel caso in cui gli stessi non siano stati gia` sorteggiati (l`inadempimento comporta anche in questo caso l`applicazione delle sanzioni). La norma non pone in questa fase il termine di dieci giorni per la presentazione della documentazione come avviene invece per la verifica in qualificazione. 


Relativamente alla rideterminazione della soglia d`anomalia dell`offerta e alla conseguente nuova aggiudicazione nel caso i primi due classificati non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, l`Autorita` ritiene che la riformulazione della graduatoria avvenga solo nel caso in cui sia il primo che il secondo classificato si rendano inadempienti.



Fonte: Ance.it

 


 
 
 
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