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Abruzzo: PROTEZIONE CIVILE: L'IVA È COMPRESA NEL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO. Lo stabilisce l'ordinanza n.3805.
10/09/2009

Anche l'IVA e' compresa tra le spese ammissibili per le riparazioni o la ricostruzione con miglioramento sismico delle abitazioni con esiti di agibilita' B, C ed E. E' questa la misura piu' importante dell'ordinanza n. 3805 firmata il 3 settembre dal Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 1). Per le riparazioni sulle abitazioni di tipo A l'IVA era gia' prevista tra le spese ammissibile dall'ordinanza 3778.


Campi di accoglienza
Entro il 6 settembre chi ha la casa agibile (categoria A), dovra' lasciare i campi di accoglienza. 
Il Commissario Straordinario avvia infatti un piano di smantellamento delle aree di accoglienza garantendo idonee sistemazioni in strutture della Provincia dell'Aquila ed ogni iniziativa per garantire il trasporto dei cittadini interessati, con particolare riferimento agli studenti (art. 9).


Viabilita'. 
L'ordinanza prevede anche lo stanziamento di 10milioni di euro per interventi sulla viabilita', alla luce della riapertura di scuole, universita' e attivita' produttive (art. 8). 


Carta acquisti. 
Per le fasce piu' deboli della popolazione colpita dal terremoto sara' messa a disposizione, ai cittadini italiani, una carta acquisti del valore di 160 euro mensili, da utilizzare per la spesa alimentare e sanitaria e il pagamento di luce e gas, fino al 31 dicembre 2009 (art. 13). 


Contributi per riparazioni
Tra le altre novita', la proroga dei termini per la richiesta dei contributi per l'abitazione di tipo E, che passano da 90 a 160 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli indirizzi operativi dell'ordinanza n. 3790 avvenuta il 31 agosto (art. 11) e la possibilita' per l'amministratore di condominio di richiedere il finanziamento agevolato per i contributi per le abitazioni B, C ed E (art.2). 


I proprietari di case classificate A, B o C che al 6 aprile erano date regolarmente in affitto possono usufruire del contributo per la ricostruzione o riparazione di abitazioni non principali e immobili ad uso non abitativo. Il contributo e' concesso solo se i contratti di affitto vengono rinnovati alle stesse condizioni dei precedenti, per la durata di almeno 2 anni e in tutti i comuni del cratere, diversamente da quanto stabilito dall'ordinanza 3803 del 15 agosto.


Fonte: Protezione Civile

 


 
 
 
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