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normative: MINISTERO DEL LAVORO SU ESCLUSIONE DALLE GARE.INTERPELLO n 64 del 31 Luglio 2009 della Confcommercio
21/09/2009

La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per avere alcuni chiarimenti sulla
disciplina in materia di Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC). 



In particolare, conriferimento alle previsioni contenute nel D.M. 24 ottobre 2007, l'istante chiede di sapere:


“1) se a causa della non perfetta armonizzazione tra la normativa sul DURC e l'art. 38,
comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006, relativamente alla nozione di “violazioni gravi
definitivamente accertate”, la violazione si debba considerare definitivamente accertata con la
decisione che respinge il ricorso amministrativo oppure se, nelle more della proposizione del
ricorso giudiziario o della notifica della cartella di pagamento, la violazione possa ritenersi non
ancora definitivamente accertata;



2) se gli Istituti e gli Enti abilitati al rilascio della certificazione di irregolarita' contributiva
all'impresa debbano indicare la definitivita' o meno dell'accertamento e lo specifico debito
contributivo, soprattutto alla luce del fatto che il DURC viene ora acquisito d'ufficio dalle stazioni
appaltanti pubbliche, le quali non sono poste in condizione di rilevare dalla certificazione (nel suo
attuale contenuto) i presupposti previsti dall'art. 38, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 163/2006 (e cioe' la
definitivita' dell'accertamento e la gravita' della violazione) per decidere dell'esclusione o meno del
soggetto partecipante alle procedure di affidamento;



3) se, dopo aver esperito i ricorsi amministrativi, una comunicazione scritta inviata agli
Istituti o Enti demandati al rilascio del DURC, in cui si manifesti in modo serio e circostanziato la
volonta' di opporsi alla futura notifica della cartella di pagamento o di intraprendere entro una
certa ragionevole data un contenzioso giudiziario avverso l'accertamento ispettivo, possa rientrare
tra i motivi non ostativi al rilascio del DURC, accanto a quelli gia' previsti dall'art. 8 D.M. 24
ottobre 2007;


4) se, trascorso il termine entro cui l'organo amministrativo doveva pronunciarsi sul ricorso
proposto dall'impresa, cio' possa essere interpretato come decisione implicita o se sia comunque
necessaria una decisione esplicita di definizione del ricorso amministrativo e quindi fino a quale
momento l'Istituto o Ente demandato al rilascio del DURC possa attestare la regolarita'
contributiva dell'azienda”.


Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali,
dell'INAIL e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.


Quanto alla problematica sub 1) si ricorda che il D.M. 24 ottobre 2007 stabilisce che: “il
DURC e' rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la
sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:


a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarita' puo' essere dichiarata sino
alla decisione che respinge il ricorso;


b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarita' e' dichiarata sino al passaggio
in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorita' giudiziaria abbia adottato
un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.


La disciplina esposta nulla dice relativamente alla situazione di regolarita'/irregolarita'
dell'impresa nelle more della proposizione di un ricorso amministrativo o giudiziario; tuttavia tale
circostanza non puo' suggerire una interpretazione estensiva delle ipotesi gia' declinate dal D.M. 24
ottobre 2007, secondo le quali e' possibile certificare la regolarita' contributiva dell'impresa in
pendenza di contenzioso, stante il carattere straordinario delle stesse.


Ne consegue che, se non e' stato presentato alcun ricorso amministrativo o giudiziario e
l'impresa versa in una delle condizioni che non consentono di certificarne la regolarita' contributiva
(v. in proposito l'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2007) non sara' possibile il rilascio del DURC (per
maggiori approfondimenti si rinvia alle circ. n. 5 e n. 34/2008).


Cio' vale, peraltro, anche qualora – in risposta al quesito sub 3) – l'impresa manifesti “in modo serio e circostanziato la volonta' di
opporsi alla futura notifica della cartella di pagamento o di intraprendere entro una certa
ragionevole data un contenzioso giudiziario”. Va comunque ricordato che, ai sensi dell'art. 7 del
D.M. 24 ottobre 2007, “in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5 [del medesimo Decreto] gli
Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del
documento gia' rilasciato (…), invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un
termine non superiore a 15 giorni”.



Quanto al quesito sub 2) e' sufficiente ricordare che i contenuti del DURC sono declinati
dall'art. 4 del citato D.M. 24 ottobre 2007. In particolare il Documento deve contenere:


a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unita' operativa, il codice fiscale del
datore di lavoro;

b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;

c) la dichiarazione di regolarita' ovvero non regolarita' contributiva con indicazione della
motivazione o della specifica scopertura;

d) la data di effettuazione della verifica di regolarita' contributiva;

e) la data di rilascio del Documento;

f) il nominativo del responsabile del procedimento.


A cio' va aggiunto che il concetto di gravita' delle violazioni “alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali” ai sensi dell'art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006
e la relazione di tale disposizione con la disciplina sul DURC sono state ben chiarite dalla sentenza
del Consiglio di Stato n. 4273/2007. 


In particolare nella sentenza si spiega che “il Legislatore vuole invero escludere dalla contrattazione con le amministrazioni quelle imprese che non siano corrette
(regolari) per quanto concerne gli obblighi previdenziali, anche, e forse soprattutto con riferimento
alle ipotesi in cui non si adempia ad obblighi rispetto ai quali non vi siano ragionevoli motivi per
non effettuare o comunque per ritardare il pagamento. 


Si puo' anzi affermare che quest'ultime ipotesi siano anch'esse gravi (indipendentemente dall'importo del contributo dovuto), proprio
perche' rivelano un atteggiamento di trascuratezza verso gli obblighi previdenziali, ritenuti
probabilmente meno importanti rispetto ad altri obblighi”.


In forza di tale precisazione lo stesso Consiglio di Stato evidenzia come “resta ferma la
competenza degli Enti previdenziali a certificare la regolarita' contributiva, con conseguente
esonero della stazione appaltante dall'effettuare verifiche in proposito”; la stazione appaltante
pubblica, pertanto, deve limitarsi ad “acquisire” da tali Enti – ad oggi secondo le modalita' definite
dall'art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) – la certificazione di
regolarita' contributiva, senza esprimere alcun giudizio sulla gravita' o meno delle violazioni “alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”, violazioni manifestate dalla stessa
procedura di certificazione.


Quanto, infine, al quesito sub 4) basti ricordare che il trascorrere del tempo per la decisione di
un ricorso amministrativo e' considerato, gia' ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, quale
decisione implicita del ricorso (c.d. silenzio rigetto), il quale ha la medesima valenza di una
decisione espressa. 

Ne consegue che, superato il termine assegnato per la decisione, il ricorso e' da
intendersi respinto e, in assenza di pendenza di un ricorso giudiziario, non sara' possibile certificare
la regolarita' contributiva dell'impresa.


Fonte: Ministero del Lavoro

 


 
 
 
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