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RAPPRESENTANTE SICUREZZA, LA SCELTA È DEI LAVORATORI. Le precisazioni del ministero del Lavoro sul rappresentante per la sicurezza nelle aziende
23/09/2009

Rls, non e` il datore a decidere

L`elezione o la designazione e` una facolta` dei dipendenti


Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza? E solo una facolta` dei lavoratori, non un obbligo per i datori di lavoro. Cio` che va garantito in azienda, infatti, e` la «rappresentanza dei lavoratori». Pertanto il datore di lavoro non ha piu` titoli decisionali, una volta che ha richiesto l`elezione o la designazione del rappresentante ai lavoratori. Laddove questa non avvenga, in altre parole, le funzioni saranno svolte da rappresentanti «esterni», secondo le previsioni del Ccnl.

In tal caso, tuttavia, il datore di lavoro dovra` sborsare ogni anno una somma pari a due ore di retribuzione per lavoratore, secondo le regole in corso di preparazione (e` previsto un apposito dm) al nuovo fondo per il sostegno alla rappresentanza e alla pariteticita`. A precisarlo e` il ministero del Lavoro nelle Faq presenti nella sezione del sito dedicato alla sicurezza sul lavoro (www.lavoro.gov.it).


La partecipazione dei lavoratori.
Tra i principi della disciplina della sicurezza in azienda emerge quello del maggiore coinvolgimento dei lavoratori, sia in sede di predisposizione che di aggiornamento delle misure di prevenzione e tutela. Questa maggiore partecipazione dei lavoratori, tra l`altro, e` affidata al «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza», figura che il Tu. ha aggiornato e diviso in tre tipologie: 1) aziendale, 2) territoriale e 3) di sito.


Il rappresentate aziendale e` la figura prevista in tutte le aziende o unita` produttive con piu` di 15 lavoratori. Viene eletto o designato dai lavoratori nell`ambito delle rappresentanze sindacali aziendali; in mancanza di queste ultime, e` eletto dai lavoratori dell`azienda al loro interno. Il numero (c`e` un minimo che va rispettato), le modalita` di designazione o elezione nonche` il tempo di lavoro retributivo e gli strumenti per l`espletamento delle funzioni vengono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.


Il rappresentante aziendale non e` figura obbligatoria nelle aziende o nelle unita` produttive con meno di 16 lavoratori; in tal caso infatti puo` essere sostituito da un soggetto, individuato e incaricato per piu` aziende in ambito territoriale o di comparto produttivo (il «rappresentante territoriale»). Il rappresentante territoriale esercita le competenze proprie del rappresentante per la sicurezza con la particolarita` di essere impegnato in piu` aziende o unita` produttive (con meno di 16 lavoratori). La sua elezione o designazione avviene con le modalita` che saranno fissate con accordi collettivi o, in via sostitutiva, con decreto ministeriale.


Tutte le aziende, o unita` produttive, nel cui ambito non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono tenute a partecipare (finanziarie) al nuovo fondo di sostegno delle pmi.


La riforma del T.u. sicurezza
(dlgs n. 109/2009), in merito, ha previsto che con uno o piu` accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori comparativamente piu` rappresentative siano individuati settori e attivita`, oltre quello dell`edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticita`, le aziende o unita` produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticita`, siano esonerate dalla partecipazione al neo fondo.


Infine, il rappresentante di sito e` la figura obbligatoria, che si aggiunge al rappresentante aziendale o territoriale, in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di piu` aziende o cantieri. E` individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori delle aziende operanti nel sito produttivo.



La nomina.
Il chiarimento ministeriale concerne le modalita` attraverso cui nelle aziende deve avvenire l`elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le disposizioni (articolo 47 del dlgs n. 81/2008, il T.u. sicurezza) stabiliscono che in ogni azienda o unita` produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, e cio` indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento e, quindi, anche nei casi in cui l`azienda o l`unita` produttiva abbia un solo lavoratore.


Alla luce di tale disposizione il ministero evidenzia che l`elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e` una facolta` dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo. Quindi, aggiunge il ministero, ove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori «interno» all`azienda, si applicheranno le disposizioni di cui all`art. 48 del T.u., in virtu` delle quali nell`azienda o nell`unita` produttiva, a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza, sara` un rappresentante «esterno» nel rispetto delle previsioni di contratto collettivo che regolamenteranno l`elezione o designazione, una volta che saranno emanate (al momento non risultano predisposte).



Una «tassa» sulle piccole aziende.
Il T.u. prevede l`istituzione presso l`Inail di uno specifico fondo a sostegno delle pmi, dei rappresentanti per la sicurezza e della pariteticita`, con lo scopo di favorire e finanziarie, tra l`altro, le attivita` dei rappresentanti, la formazione dei datori di lavoro, dei piccoli imprenditori, dei lavoratori stagionali agricoli e dei lavoratori autonomi, infine le attivita` degli organismi paritetici. Il fondo e` previsto che venga finanziato, tra l`altro, da un contributo a carico delle aziende (quelle con meno di 16 lavoratori) che, non avendone obbligo, non avranno eletto ne` designato il rappresentante per la sicurezza. Costera` due ore lavorative annue per lavoratore (in media 20/60 euro da moltiplicare per il numero di lavoratori).


Al riguardo, sempre il ministero del Lavoro ha precisato che, in caso assenza del rappresentante dei lavoratori «interno», il datore di lavoro e` tenuto a versare questa somma (due ore di retribuzione ogni anno per lavoratore) al fondo per il sostegno alla rappresentanza ed alla pariteticita`, ma non prima dell`entrata in vigore del previsto decreto (al momento in fase di preparazione).

Fonte: ANCE

 


 
 
 
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