AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Parere n. 17 del 12/02/2009
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex Art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata da Enel Sole S.r.l. - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione - Importo a base d'asta euro 164.800,00 - S.A.: Comune di Pieve a Nievole (PT).
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso
Considerato in fatto
In data 11 luglio 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in
oggetto, con la quale la Enel Sole S.r.l. ha contestato il provvedimento di
aggiudicazione dell'appalto indicato in epigrafe, adottato dal Comune di Pieve
a Nievole in favore della Montelupo Luce S.r.l.
Sostiene l'istante che la societa' provvisoria aggiudicataria andava
esclusa dalla procedura di gara, non essendo in possesso di regolare iscrizione
nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A competente per territorio per
l'attivita' corrispondente a quella dell'appalto, ossia per la manutenzione
di impianti di pubblica illuminazione, cosi' come richiesto dal bando di gara al
punto 10, B1.
La Enel Sole S.r.l. ha contestato, altresi', il procedimento di verifica
della congruita' dell'offerta effettuato dalla Commissione di gara, sostenendo
che l'impresa Montelupo Luce S.r.l. non aveva giustificato l'offerta
presentata, avendo previsto nelle schede NP3 e NP4 la sostituzione di n.
670 lampade, mentre il C.S.A. all'Art. 14
richiedeva espressamente la sostituzione completa di tutte le lampade dei 1.028
punti luce previsti, e non aveva nemmeno giustificato la gratuita' della spesa
relativa ai costi della sede presso il Comune di Pieve a Nievole, avendo
prodotto una dichiarazione del proprio legale rappresentante, non controfirmata
dalla Elettrica S.p.A., che classificava l'occupazione della sede presso il
suddetto Comune come “locazione” (contratto a titolo oneroso) in “comodato
d'uso” (contratto a titolo gratuito).
Infine la societa' istante ha evidenziato che tra la documentazione di
verifica della congruita' dell'offerta della Montelupo Luce S.r.l. non e'
presente alcun documento a sostegno ed evidenza del costo dei materiali per come
dichiarato nelle schede sintetiche Cod. NP1- NP6.
A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita'
nell'istruttoria procedimentale, il Comune di Pieve a Nievole, in ordine alla
censura relativa alla mancata iscrizione della Montelupo Luce S.r.l. nel
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l'attivita' oggetto
dell'appalto, ha rilevato che l'oggetto sociale, risultante dal certificato
della C.C.I.A.A. dell'impresa aggiudicataria, e' talmente ampio da
ricomprendere anche l'attivita' oggetto dell'appalto e che, in ogni caso,
nello stesso si fa riferimento alla attivita' di “manutenzione di …..
impianti elettrici”, nella quale e' possibile fare rientrare anche quella
relativa agli impianti di pubblica illuminazione.
Inoltre, la S.A. ha evidenziato che l'impresa aggiudicataria possiede, in
ogni caso, l'esperienza specifica per lo svolgimento dell'attivita' oggetto
dell'appalto, avendo eseguito servizi analoghi presso altre amministrazioni.
Relativamente alle ulteriori contestazioni in ordine alle giustificazioni
presentate dalla Montelupo Luce S.r.l. in sede di verifica della congruita'
dell'offerta, il Comune di Pieve a Nievole ha rappresentato, innanzitutto, che
la scomposizione dei costi allegata ha consentito alla commissione di gara di
analizzare le varie parti del servizio ed i relativi costi ed, in particolare,
le prestazioni a carattere continuativo previste dall'Art.
14 del C.S.A.
La S.A. ha, poi, evidenziato che la dichiarazione, prodotta a comprova della
gratuita' dei costi della sede, dimostra che la societa' Elettrica S.p.A.,
previa sottoscrizione di un accordo commerciale, avrebbe effettivamente concesso
all'aggiudicataria in comodato d'uso gratuito una parte del fabbricato di
sua proprieta' sito in Pieve a Nievole, mentre i prezzi dei materiali da
utilizzare per il servizio sono stati analiticamente indicati, poiche' nella
scheda NP1 e' stato specificato il prezzo di listino e lo sconto praticato.
La S.A. ha aggiunto, altresi', che l'offerta presentata dalla societa' poi
aggiudicataria risultava congrua, ai sensi del comma 2 dell'Art.
86 del D.Lgs. n. 163/2006, essendo la somma dei
punti relativi agli elementi di valutazione inferiore ai 4/5 dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara e che il procedimento di valutazione
della congruita' dell'offerta era stato, in ogni caso, eseguito dalla
Commissione di gara, ai sensi del successivo comma 3.
Infine, il Comune appaltante ha ricordato che la congruita' di un'offerta
e' oggetto di valutazione discrezionale della S.A. e non puo' essere esaminata
dall'Autorita', come peraltro da essa stessa sostenuto con i pareri n.
169/2008 e 213/2008.
Ha presentato, altresi', memoria anche la Montelupo Luce S.r.l., la quale ha,
preliminarmente, eccepito l'inammissibilita' dell'istanza di parere, poiche'
vertente su una questione che non poteva piu' dirsi insorta durante la procedura
di gara, cosi' come richiesto dall'Art. 6, comma
7, lett. n) del D.Lgs. n. 163/2006, essendo gia'
intervenuto il provvedimento di aggiudicazione.
Quanto alla contestazione relativa alla sua mancata iscrizione nel Registro
delle imprese della C.C.I.A.A. per l'attivita' corrispondente a quella oggetto
dell'appalto, la Montelupo Luce S.r.l. ha rappresentato di essere regolarmente
iscritta per la commercializzazione, installazione e manutenzione degli impianti
elettrici ed elettronici qualunque essi siano, come emerge sia dal certificato
C.C.I.A.A. che dall'attestazione SOA dalla quale risulta il possesso delle
categorie di qualificazione OG10, OG11 ed OS30.
In relazione all'esame dell'anomalia dell'offerta, la societa'
aggiudicataria ha rilevato, preliminarmente, che l'istanza presentata dalla
Enel Sole S.r.l. e' inammissibile, poiche' il giudizio sulla congruita'
dell'offerta e' espressione di discrezionalita' tecnica dell'amministrazione
e, come tale, non puo' essere sindacato nel merito.
Inoltre, la Montelupo Luce S.r.l. ha rappresentato, sempre in ordine a tale
profilo, che la propria offerta e' stata sottoposta dalla Commissione
giudicatrice a valutazione di congruita' ai sensi dell'Art.
86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, non risultando,
viceversa, in sede di gara, anomala ai sensi del precedente comma 2.
Infine, nel merito delle giustificazioni presentate a seguito di richiesta da
parte della Commissione di gara, l'impresa aggiudicatrice ha rilevato che
nessun chiarimento e' stato chiesto dalla S.A. per l'asserita insufficienza
del prezzo offerto per la sostituzione delle lampade nel numero indicato nel
C.S.A. e che, in ogni caso, il prezzo offerto risulta giustificato sulla base
delle singole voci indicate nelle analisi a misura, in quelle a corpo ed in
relazione alla gradualita' dell'intervento da effettuarsi nell'arco di un
anno dal verbale di consegna degli impianti.
Inoltre la gratuita' della spesa relativa alla sede presso il Comune di Pieve
a Nievole risulta giustificata dalla dichiarazione resa in sede di gara e
regolarmente sottoscritta dalla comodante Elettrica S.p.A., alla quale avrebbe
fatto seguito la sottoscrizione del contratto di comodato, mentre il costo dei
materiali relativi ai codici NP1 e NP5 non necessitavano di alcuna
giustificazione, perche' non richiesta dalla S.A.
Ritenuto in diritto
Va rilevato, preliminarmente, che l'istanza di parere presentata dalla Enel
Sole S.r.l., avendo ad oggetto la presunta illegittimita' di un provvedimento di
aggiudicazione provvisoria, non puo' considerarsi inammissibile, essendo tale,
secondo quanto disposto dall'Art. 3 del
Regolamento dell'Autorita' sul procedimento per la soluzione delle
controversie, solo quella presentata “su una questione riguardante la fase
successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva”.
Fatta tale precisazione, occorre, preliminarmente, soffermarci sulla censura
relativa alla mancata iscrizione dell'impresa aggiudicataria nel Registro
delle Imprese della C.C.I.A.A. per “un'attivita' corrispondente a quella del
presente appalto”; iscrizione richiesta, quale requisito di partecipazione
alla gara di carattere speciale, dall'Art. 10
lett. B1 del bando.
Al riguardo si evidenzia che dal bando di gara ed in particolare dal C.S.A.
si evince che l'appalto in questione ha per oggetto non solo l'attivita' di
manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione per la durata
di anni tre, ma anche il servizio di censimento informatico completo della rete
di illuminazione, cosi' come meglio specificato nell'Art.
12 del suddetto Capitolato, nonche' il servizio di pronto intervento per
riparazione guasti con attivazione di un numero verde per ricevere le
segnalazioni dei cittadini.
Nel caso in cui l'appalto preveda una pluralita' di prestazioni
tipologicamente differenti, l'Autorita' ha piu' volte affermato - in linea con
l'orientamento giurisprudenziale (TAR Sicilia, Palermo n.
1469/2006) - che e' da considerarsi legittima l'esclusione dell'impresa che
non possiede un'iscrizione alla Camera di Commercio comprensiva di tutte le
differenti tipologie qualitative del servizio (Deliberazione n.
88/2006 e Deliberazione n. 6/2007).
Nella fattispecie in esame le attivita' indicate nell'oggetto sociale del
Certificato della C.C.I.A.A. di Firenze, prodotto dall'impresa Montelupo Luce
S.r.l., non ricomprendono tutte le diverse prestazioni richieste dalla S.A. ed
oggetto del bando di gara, ed in particolare, l'attivita' relativa alla
“installazione e manutenzione di impianti elettrici …. in genere”, sulla
quale richiamano l'attenzione sia la S.A. che la societa' provvisoria
aggiudicataria, non risulta essere pertinente ne' con il servizio di attivazione
del numero verde di segnalazione guasti ne' tantomeno con quello relativo al
censimento informatico della rete elettrica che, cosi' come indicato nell'Art.
1 e nell'Art. 12 del C.S.A., richiede specifiche
competenze in materia di cartografia e catalogazione informatica.
Quanto alla problematica relativa alla valutazione dell'anomalia
dell'offerta, l'Autorita' ha avuto gia' modo di esprimersi, sostenendo che
e' l'Amministrazione che puo' e deve svolgere il giudizio tecnico sulla
congruita', serieta', sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta.
Infatti, gli apprezzamenti compiuti dall'Amministrazione in sede di
riscontro dell'anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere
di natura tecnico-discrezionale, improntato a criteri di ragionevolezza, logicita'
e proporzionalita', che rientra tra le prerogative della stazione appaltante e,
in particolare della commissione giudicatrice (si vedano i pareri n.
169/2008 e n. 213/2008), salvo non emergano evidenti
vizi di ricostruzione dell'iter logico-argomentativo.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:
- l'oggetto sociale, descritto dal Certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A. di Firenze prodotto dalla Montelupo Luce S.r.l., non risulta essere
comprensivo di tutte le prestazioni tipologicamente differenti previste
dall'appalto;
- la S.A. e' il soggetto legittimato a svolgere il giudizio tecnico sulla
congruita', serieta', sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta, che
rientra tra le sue prerogative, salvo non emergano evidenti vizi di
ricostruzione dell'iter logico-argomentativo.
I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza
IL PRESIDENTE: Luigi Giampaolino
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17/02/2009
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