Il TAR Veneto (sez. I 18/9/2009 n. 2415) ha ritenuto illegittima l'esclusione di un concorrente, per aver omesso di dichiarare condanne penali a carico dei legali rappresentanti laddove i fatti risultavano non solo risalenti nel tempo, ma soprattutto oggetto di depenalizzazione da parte del legislatore, cosi' come peraltro risulta dagli stessi certificati rilasciati dal casellario giudiziale.
Il Tribunale segnala, al riguardo, la recente pronuncia del Consiglio circa l'irrilevanza delle vicende coperte da depenalizzazione, in quanto il giudizio di disfavore per i reati commessi risulta superato dalla valutazione operata dal legislatore, che lo ha escluso ora per allora.
Tale circostanza - in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2, comma 2 c.p., in base al quale nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore,
non costituisce piu' reato e laddove sia stata pronunciata condanna per tale fatto ne cessano l'esecuzione e gli effetti - doveva determinare diversamente l'amministrazione, inducendola a non provvedere all'esclusione della ricorrente, pur a fronte della dichiarazione non contenente la menzione di tali condanne, in quanto va escluso che "…tali vicende potessero essere validamente considerate ai fini dell'esclusione, la quale, viceversa, postula l'attuale
ascrivibilita' al concorrente di condotte tutt'ora penalmente rilevanti e per di piu' gravi.
Fonte: Aniem.it
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