AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.23 DEL 12/02/2009
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex Art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dal Comune di Orbetello - Restauro e risanamento conservativo della Torre dell'Orologio nel Palazzo del Governatore in Orbetello Centro - Importo a base d'asta euro 198.958,67; S.A.: Comune di Orbetello.
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso
Considerato in fatto
In data 29 dicembre 2008 e' pervenuta l'istanza di parere in oggetto, con la
quale il Comune di Orbetello ha chiesto l'avviso dell'Autorita' in ordine
all'applicazione dell'Art. 38, comma 1, lett. g) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..
Nello specifico, la S.A. ha rappresentato di avere accertato, a seguito di
verifica dei requisiti di ordine generale, che il soggetto aggiudicatario
provvisorio ha ottenuto la rateizzazione di una cartella di pagamento per una
violazione, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse (ai sensi del citato Art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.).
Alla luce della verifica effettuata, il Comune istante ha chiesto di sapere
se in presenza di rateizzazione del debito regolarmente pagato alle scadenze si
formalizzi la regolarita' fiscale, facendo presente, contestualmente, che il
concorrente provvisoriamente aggiudicatario ha sostenuto la legittimita'
dell'affidamento dei lavori di cui trattasi, ritenendo la rateizzazione
assimilabile alla regolarita' fiscale.
A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita'
nell'istruttoria procedimentale, la ditta individuale Francesco Lanzetta,
provvisoria aggiudicataria, ha riferito di aver presentato domanda di
rateizzazione delle cartelle di pagamento, notificate in data 8 maggio 2008,
direttamente al concessionario Equitalia Terni S.p.A., il quale avrebbe accolto
l'istanza di rateizzazione con comunicazione del 12 agosto 2008.
Quindi, come evidenziato nella memoria acquista al presente procedimento, la
Ditta Lanzetta ha sostenuto che al momento della presentazione della domanda di
partecipazione alla gara di appalto in oggetto, avvenuta in data 16 settembre
2008, aveva gia' ottenuto la rateizzazione richiesta dal soggetto competente a
concederla.
Al riguardo, la ditta provvisoria aggiudicataria ha, altresi', precisato che
la domanda di rateizzazione del debito tributario era stata correttamente
inoltrata direttamente all'agente della riscossione - Equitalia Terni S.p.A. - e
non all'ente creditore - Agenzia delle Entrate - in ossequio alle nuove
disposizioni del c.d. “decreto mille proroghe 2008” (D.L. n. 248/07, convertito con modifiche in legge n. 31/08), nelle quali e' stato previsto che “L'agente della
riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di
temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del
pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di settantadue rate
mensili” (Art. 36, comma 2bis).
Infine, partendo dall'assunto che l'ammissione al beneficio della
rateizzazione comporta il ristabilimento della regolarita' fiscale, la ditta
provvisoria aggiudicataria ha concluso sostenendo di aver correttamente
attestato la propria regolarita' fiscale, non avendo altri debiti tributari
pendenti.
Il Comune di Orbetello ha ritenuto di non partecipare al
contraddittorio.
Ritenuto in diritto
La disposizione che assume rilievo nella presente controversia e' l'Art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., ai sensi del quale sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti
di lavori, forniture e servizi ne' possono essere affidatari di subappalti, e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti: “… che hanno commesso
violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti”.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce, altresi', che il
possesso del requisito generale di regolarita' fiscale, indispensabile per la
partecipazione alle procedure di gara, puo' essere attestato mediante una
dichiarazione sostitutiva redatta in conformita' al D.P.R. n. 445/2000.
In ordine alla citata disposizione e a quella di cui alla lett. i) del
medesimo Art. 38 - relativa alle violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali - che risultano assimilabili per i profili interpretativi ed
applicativi in esame nel presente procedimento, si sono pronunciati in epoca
recente sia il Giudice Comunitario (Corte di Giustizia C.E., Sez. I, sentenza 9
febbraio 2006, C-226/04 e C-228/04) sia il Giudice Amministrativo (TAR Puglia,
Bari, Sez. I, sentenza 12 giugno 2008, n. 1479, TAR
Puglia, Lecce, Sez. II, sentenza 30 dicembre 2006, n.
6104), fornendo argomentazioni che contribuiscono a definire con chiarezza la
problematica in oggetto.
Resta fermo l'orientamento costante secondo il quale l'impresa deve essere in
regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse, nonche' di contributi
previdenziali e assistenziali, fin dal momento della presentazione della domanda
di partecipazione alla gara ovvero di presentazione dell'offerta in caso di
procedura aperta, essendo irrilevanti eventuali adempimenti tardivi.
E' stato, peraltro, chiarito dalla Corte di Giustizia con la richiamata
sentenza del 9 febbraio 2006 e sancito dai giudici amministrativi nazionali con
le sentenze citate, che laddove l'impresa si sia avvalsa di ricorsi
giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia
usufruito di condono fiscale o previdenziale o, infine, abbia ottenuto una
rateizzazione o riduzione del debito, la stessa deve essere considerata in
regola con gli obblighi contribuitivi, a condizione che provi di aver presentato
ricorso o di aver beneficiato di tali misure, entro il suddetto termine di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero
di presentazione dell'offerta.
Ai fini della regolarita' contributiva, quindi, non rileva esclusivamente la
dimostrazione di un regolarita' fiscale o previdenziale “interamente in essere”
al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta,
ma acquisisce pari rilievo la prova di aver beneficiato, entro tale termine, di
misure variamente “premiali” ovvero variamente “sananti” e/o “condonative”, i
cui pagamenti, dilazionati nell'arco temporale ex lege eventualmente consentito,
siano in corso di adempimento, ferma restando la necessita' di rispettare, entro
i puntuali termini di scadenza previsti, l'esatto pagamento dei ratei.
Ne discende, con specifico riguardo al caso di specie, che assume preminente
rilevanza l'attivita' di valutazione della veridicita' della dichiarazione di
regolarita' fiscale resa in sede di gara dalla ditta individuale Francesco
Lanzetta, che la stazione appaltante deve effettuare, anche in contraddittorio
con l'impresa, accertando il momento esatto in cui sarebbe avvenuto
l'accoglimento della richiesta di rateizzazione del debito tributario da parte
del competente agente della riscossione (Equitalia Terni S.p.A.) e tenendo,
altresi', presente che il bando di gara indicava il giorno 17 settembre 2008
quale la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la stazione appaltante deve
verificare, anche in contraddittorio con l'impresa, se l'accoglimento della
richiesta di rateizzazione del debito tributario da parte del competente agente
della riscossione sia effettivamente avvenuta entro il termine di scadenza per
la presentazione dell'offerta, nel qual caso l'impresa concorrente deve essere
considerata in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse.
I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza
IL PRESIDENTE: Luigi Giampaolino
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