AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Parere n. 6 del 15/0172009
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle
controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06,
presentata da STUDIO AC3 s.n.c. di Cagnazzi Raffaele Michele & C. – Avviso
di “Costruzione rete urbana e recapito finale di fogna bianca – importo
dell'intervento euro 3.738.750,00 – Incarico di direzione dei lavori e servizi
annessi – importo prestazione inferiore ad euro 100.000,00”; Avviso di
“Costruzione rete urbana e recapito finale di fogna bianca – importo
dell'intervento euro 3.738.750,00 – Incarico coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione lavori e responsabile sicurezza sul cantiere – importo prestazione
inferiore ad euro 100.000,00”. S.A. Comune di San Donaci (BR).
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso
Considerato in fatto
In data 5 maggio 2008, il Comune di San Donaci ha pubblicato due distinti
avvisi, relativi all'intervento di “Costruzione rete urbana e recapito finale di
fogna bianca”, per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza bando, ai
sensi dell'art. 91, comma 2, e dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006,
rispettivamente dell'incarico di direzione lavori e servizi connessi e
dell'incarico di coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori. In data 19 maggio 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere indicata
in oggetto, con la quale la societa' STUDIO AC3 s.n.c. ha contestato le procedure
di affidamento suddette, sostenendo, che la S.A., nel pubblicare due distinti
bandi, ha violato l'art. 127 del D.P.R. n. 554/99, il quale prevede che le
funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione debbano essere
svolte dal Direttore dei lavori, nonche' il divieto di frazionamento degli
incarichi, avendo dovuto, se non li avesse frazionati, applicare la procedura di
affidamento, prevista dal comma 1 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006 per gli
incarichi di importo superiore a 100.000,00 euro. La societa' istante ha, altresi', proposto ulteriori censure agli avvisi in
questione, assumendo che negli stessi non era riportata la classe e categoria
dei lavori, non era allegato il calcolo del compenso professionale, non erano
stati indicati i “requisiti idonei” per poter essere selezionati, ed, inoltre,
che il curriculum non poteva essere posto a base di scelta dei concorrenti e
che la scelta del numero dei cinque candidati da selezionare non era
motivata. A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita'
nell'istruttoria procedimentale, il Comune di San Donaci ha sostenuto che la
vigente normativa non vieta di affidare a soggetti diversi l'incarico di
direzione lavori e quello di coordinatore della sicurezza e che, in ogni caso,
la scelta di pubblicare due distinti avvisi era motivata dalla complessita'
dell'intervento da realizzarsi. In ordine alle ulteriori contestazioni mosse dall'istante, la S.A. ha dedotto
che la categoria e la classe dei lavori erano, in ogni caso, individuabili dagli
elaborati progettuali e dallo schema di convenzione, che l'importo posto a base
di gara era stato rilevato dal quadro economico, che i “requisiti idonei”, non
specificati negli avvisi, sono quelli minimi di legge che i candidati avrebbero
dovuto conoscere, che il curriculum non e' stato utilizzato per la selezione dei
cinque candidati, individuati, invece, mediante sorteggio, ed, infine, che, sono
stati invitati alla gara cinque soggetti, corrispondenti al numero minimo
previsto dall'art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e tale scelta, pertanto,
non doveva essere motivata.
Ritenuto in diritto
Quanto alla prima censura mossa dalla societa' istante, l'Autorita' ha gia'
avuto modo di pronunciarsi su una questione analoga alla presente, sostenendo
che le funzioni di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsto dalla
normativa sulla sicurezza nei cantieri debbano essere svolte dal Direttore dei
lavori, se in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta normativa, secondo
quanto disposto dall'art. 127, comma 1, del D.P.R. n. 554/99, la cui ratio e'
quella di concentrare l'adozione degli atti di competenza del direttore dei
lavori in capo ad un unico soggetto, ai fini della certezza e celerita'
dell'azione amministrativa (Deliberazione n. 243/2007). La S.A., pertanto, nel caso di specie, avrebbe dovuto pubblicare un unico
bando per l'affidamento ad un unico professionista dell'incarico di direzione
lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
adottando la procedura di affidamento prevista dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs.
n. 163/2006, essendo la somma dei compensi stabiliti per gli specifici incarichi
posti a gara di importo superiore a 100.000,00 euro. Ne consegue che, in tal modo, la S.A. avrebbe evitato anche di incorrere nel
divieto di frazionamento artificioso degli incarichi, posto al fine di eludere
l'applicazione delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non
ci fosse stato, divieto sancito dall'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n.
163/2006. Fermo restando quanto suddetto, da ritenersi assorbente rispetto a tutte le
altre censure rilevate dall'istante, rispetto ad esse, in ogni caso, si richiama
la Determinazione dell'Autorita' n. 4/2007, rubricata “Indicazioni
sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito
dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e della legge 4 agosto
2006, n. 248”, che rinvia, per cio' che concerne i servizi tecnici di importo
inferiore a 100.000,00, alle istruzioni formulate con la precedente
Determinazione n. 1/2006. In particolare, quest'ultima determinazione precisa che nell'avviso di
selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi, richiesti dalla S.A., che
consentano al professionista – tramite il curriculum – la dimostrazione del
possesso di una esperienza adeguata rapportata alla tipologia ed all'importo
dell'incarico e che, la valutazione del merito tecnico, nella fase di ammissione
alla selezione, deve essere effettuata sulla base di elementi meramente
quantitativi, consistenti nell'accertamento dell'importo dei lavori appartenenti
alle stesse classi e categorie dell'opera oggetto dell'incarico, eseguiti in
periodo anteriore alla data del bando.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che gli avvisi di affidamento non
sono conformi alla normativa di settore degli incarichi in questione.
I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto; Giuseppe Brienza
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