AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.20 DEL 12/12/2009
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Rotondella – Lavori per la realizzazione di un intervento di recupero di n. 4 alloggi da destinare alla residenzialita' pubblica.
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso
Considerato in fatto
In data 15 settembre 2008 e' pervenuta l'istanza di parere in oggetto, con la
quale il Comune di Rotondella ha rappresentato di aver bandito una procedura di
gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un intervento di recupero
di n. 4 alloggi da destinare alla residenzialita'
pubblica, prevedendo, tra l'altro, in conformita' alla deliberazione
dell'Autorita' del 24 gennaio 2008, l'obbligatorio pagamento del contributo in
favore dell'Autorita'.
Durante l'espletamento delle operazioni di gara, la Commissione, a seguito
dell'apertura della busta relativa alla documentazione, ha ammesso tutte le
imprese che avevano effettuato il versamento sul conto corrente postale,
allegando il relativo cedolino.
Tuttavia, in quella sede, il legale rappresentante di un'impresa concorrente
ha contestato l'operato della stazione appaltante, sostenendo che la
Commissione, ai fini dell'ammissione in gara, non aveva provveduto ad effettuare
il controllo dell'effettivo pagamento anche attraverso il Sistema di
Monitoraggio della Contribuzione (SIMOG), cosi' come previsto al punto 7) del
disciplinare di gara, alla stregua del quale ”Gli estremi del versamento
effettuato presso gli Uffici Postali devono essere comunicati al sistema on-line
di riscossione all'indirizzo http://riscossione.avlp.it/. La stazione appaltante
e' tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo,
anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza
dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento
con quello assegnato alla procedura in corso.”
Conseguentemente, la Commissione, sulla base della contestazione presentata
in sede di gara, ha provveduto ad effettuare, per tutte le ditte partecipanti e
ammesse, il controllo dell'avvenuto pagamento anche attraverso il sistema di
riscossione on-line e, riscontrato che alcune imprese, pur avendo allegato nella
busta A “documentazione” la ricevuta del versamento sul conto corrente postale,
non avevano comunicato gli estremi del versamento eseguito, le ha escluse dalla
procedura di gara, procedendo poi all'aggiudicazione provvisoria nei confronti
dell'impresa OPHERA s.r.l.
A fronte dei ricorsi in opposizione presentati dalle imprese concorrenti, che
contestano la legittimita' del provvedimento di esclusione, il Comune di
Rotondella intende conoscere la posizione dell'Autorita' in ordine al suo
operato.
In sede di contraddittorio documentale, il Comune di Rotondella ha ritenuto
legittimo il provvedimento di esclusione adottato, in quanto posto in essere nel
rispetto di tutte le clausole e le prescrizioni della lex
specialis.
Anche la concorrente aggiudicataria provvisoria del contratto ha
rappresentato la legittimita' dell'operato della stazione appaltante, in quanto
conforme alla disposizione di cui al menzionato punto 7) del disciplinare di
gara.
Di contro, le imprese escluse dalla procedura di gara, Raffaele Tosti
Costruzioni S.a.s. e Montesano Gaetano Nicola, hanno entrambe rilevato come il
provvedimento adottato sia in contrasto con le istruzioni operative adottate
dall'Autorita' in ordine all'applicazione della deliberazione 24 gennaio 2008 e
alle modalita' di funzionamento del SIMOG, secondo cui unica causa di esclusione
dalle gare e' il mancato versamento del contributo e non anche la mancata
registrazione nel sistema di riscossione.
Ritenuto in diritto
La deliberazione dell'Autorita' del 28 gennaio 2008, all'articolo 3, prevede
espressamente che gli operatori economici “sono tenuti a dimostrare, al momento
di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di
contribuzione”, nonche' chiarisce che “la mancata dimostrazione dell'avvenuto
versamento di tale somma e' causa di esclusione dalla procedura di gara”.
Ne consegue, come peraltro piu' volte chiarito dall'Autorita', che il
versamento del contributo costituisce condizione di ammissibilita' ai fini della
partecipazione alle gare.
Nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'articolo
1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, di
soggetti pubblici e privati”, pubblicate sul sito dell'Autorita', sono indicate
le modalita' di pagamento della contribuzione (versamento on-line e sul conto
corrente postale) ed e' previsto che, qualora il versamento non venga effettuato
attraverso il Servizio di riscossione contributi, gli estremi del versamento
devono essere comunicati collegandosi al “Servizio riscossione contributi”,
disponibile sul sito dell'Autorita', e che la stazione appaltante e' tenuta, ai
fini dell'esclusione del partecipante, al controllo, anche tramite l'accesso al
SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza
del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla
procedura in corso.
Tra le “Risposte ai quesiti frequenti” pubblicate sul sito dell'Autorita',
alla domanda D26 si prospetta l'ipotesi in cui il concorrente abbia provveduto
ad effettuare il versamento del contributo presso gli uffici postali, senza
comunicarne gli estremi al Servizio riscossione contributi.
Al riguardo, nella risposta R26, sebbene venga ribadito l'invito agli
operatori economici ad autocertificare il pagamento del bollettino postale al
Servizio riscossione contributi, si chiarisce che la mancata comunicazione degli
estremi del versamento al Servizio riscossione contributi non puo' costituire
motivo di esclusione delle imprese concorrenti.
Nel caso di specie, il Comune di Rotondella ha correttamente riportato nella
lex specialis il contenuto delle istruzioni operative concernenti il
versamento del contributo all'Autorita', prevedendo altresi' la necessaria
comunicazione degli estremi del versamento effettuato presso gli uffici
postali.
Tuttavia non avrebbe dovuto procedere alla esclusione delle imprese che non
hanno provveduto a comunicare gli estremi del versamento al sistema on-line, non
costituendo la detta comunicazione causa di esclusione dalle procedure di gara,
come si evince dai menzionati chiarimenti che l'Autorita' stessa ha fornito al
riguardo.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di esclusione
adottato dal Comune di Rotondella nei confronti degli operatori economici, che
non hanno provveduto a comunicare al Servizio riscossione contributi il
versamento effettuato presso gli uffici postali, non e' conforme alla normativa
di settore e alle istruzioni al riguardo fornite dall'Autorita'. I
Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza
Il Presidente: Luigi Giampaolino Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17/2/2009
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