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sentenze e pareri: REGISTRAZIONE ON-LINE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' - La mancata registrazione on-line del pagamento del contributo dovuto all'Autorita' non e' motivo di esclusione dalla gara.
27/10/2009

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.20 DEL 12/12/2009
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Rotondella – Lavori per la realizzazione di un intervento di recupero di n. 4 alloggi da destinare alla residenzialita' pubblica.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 15 settembre 2008 e' pervenuta l'istanza di parere in oggetto, con la quale il Comune di Rotondella ha rappresentato di aver bandito una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un intervento di recupero di n. 4 alloggi da destinare alla residenzialita' pubblica, prevedendo, tra l'altro, in conformita' alla deliberazione dell'Autorita' del 24 gennaio 2008, l'obbligatorio pagamento del contributo in favore dell'Autorita'.

Durante l'espletamento delle operazioni di gara, la Commissione, a seguito dell'apertura della busta relativa alla documentazione, ha ammesso tutte le imprese che avevano effettuato il versamento sul conto corrente postale, allegando il relativo cedolino.

Tuttavia, in quella sede, il legale rappresentante di un'impresa concorrente ha contestato l'operato della stazione appaltante, sostenendo che la Commissione, ai fini dell'ammissione in gara, non aveva provveduto ad effettuare il controllo dell'effettivo pagamento anche attraverso il Sistema di Monitoraggio della Contribuzione (SIMOG), cosi' come previsto al punto 7) del disciplinare di gara, alla stregua del quale ”Gli estremi del versamento effettuato presso gli Uffici Postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo http://riscossione.avlp.it/. La stazione appaltante e' tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.”

Conseguentemente, la Commissione, sulla base della contestazione presentata in sede di gara, ha provveduto ad effettuare, per tutte le ditte partecipanti e ammesse, il controllo dell'avvenuto pagamento anche attraverso il sistema di riscossione on-line e, riscontrato che alcune imprese, pur avendo allegato nella busta A “documentazione” la ricevuta del versamento sul conto corrente postale, non avevano comunicato gli estremi del versamento eseguito, le ha escluse dalla procedura di gara, procedendo poi all'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'impresa OPHERA s.r.l.

A fronte dei ricorsi in opposizione presentati dalle imprese concorrenti, che contestano la legittimita' del provvedimento di esclusione, il Comune di Rotondella intende conoscere la posizione dell'Autorita' in ordine al suo operato.

In sede di contraddittorio documentale, il Comune di Rotondella ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato, in quanto posto in essere nel rispetto di tutte le clausole e le prescrizioni della lex specialis.

Anche la concorrente aggiudicataria provvisoria del contratto ha rappresentato la legittimita' dell'operato della stazione appaltante, in quanto conforme alla disposizione di cui al menzionato punto 7) del disciplinare di gara.

Di contro, le imprese escluse dalla procedura di gara, Raffaele Tosti Costruzioni S.a.s. e Montesano Gaetano Nicola, hanno entrambe rilevato come il provvedimento adottato sia in contrasto con le istruzioni operative adottate dall'Autorita' in ordine all'applicazione della deliberazione 24 gennaio 2008 e alle modalita' di funzionamento del SIMOG, secondo cui unica causa di esclusione dalle gare e' il mancato versamento del contributo e non anche la mancata registrazione nel sistema di riscossione.

Ritenuto in diritto

La deliberazione dell'Autorita' del 28 gennaio 2008, all'articolo 3, prevede espressamente che gli operatori economici “sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione”, nonche' chiarisce che “la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma e' causa di esclusione dalla procedura di gara”.

Ne consegue, come peraltro piu' volte chiarito dall'Autorita', che il versamento del contributo costituisce condizione di ammissibilita' ai fini della partecipazione alle gare.

Nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, di soggetti pubblici e privati”, pubblicate sul sito dell'Autorita', sono indicate le modalita' di pagamento della contribuzione (versamento on-line e sul conto corrente postale) ed e' previsto che, qualora il versamento non venga effettuato attraverso il Servizio di riscossione contributi, gli estremi del versamento devono essere comunicati collegandosi al “Servizio riscossione contributi”, disponibile sul sito dell'Autorita', e che la stazione appaltante e' tenuta, ai fini dell'esclusione del partecipante, al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Tra le “Risposte ai quesiti frequenti” pubblicate sul sito dell'Autorita', alla domanda D26 si prospetta l'ipotesi in cui il concorrente abbia provveduto ad effettuare il versamento del contributo presso gli uffici postali, senza comunicarne gli estremi al Servizio riscossione contributi.

Al riguardo, nella risposta R26, sebbene venga ribadito l'invito agli operatori economici ad autocertificare il pagamento del bollettino postale al Servizio riscossione contributi, si chiarisce che la mancata comunicazione degli estremi del versamento al Servizio riscossione contributi non puo' costituire motivo di esclusione delle imprese concorrenti.

Nel caso di specie, il Comune di Rotondella ha correttamente riportato nella lex specialis il contenuto delle istruzioni operative concernenti il versamento del contributo all'Autorita', prevedendo altresi' la necessaria comunicazione degli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali.

Tuttavia non avrebbe dovuto procedere alla esclusione delle imprese che non hanno provveduto a comunicare gli estremi del versamento al sistema on-line, non costituendo la detta comunicazione causa di esclusione dalle procedure di gara, come si evince dai menzionati chiarimenti che l'Autorita' stessa ha fornito al riguardo.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di esclusione adottato dal Comune di Rotondella nei confronti degli operatori economici, che non hanno provveduto a comunicare al Servizio riscossione contributi il versamento effettuato presso gli uffici postali, non e' conforme alla normativa di settore e alle istruzioni al riguardo fornite dall'Autorita'.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17/2/2009

 


 
 
 
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