AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTATTI PUBBLICI
PARERE N.67 DEL 11/06/2009
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle
controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n.
163/2006 presentata dall'impresa GECOL s.a.s. - Adeguamento impianto di
depurazione delle acque reflue di MESE - Importo a base d'asta euro 157.190,80 -
S.A.: Comunita' Montana della Valchiavenna. Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso Considerato in fatto
In data 28 gennaio 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere indicata
in epigrafe, con la quale l'impresa GECOL s.a.s. ha contestato la legittimita'
del bando di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, relativamente alla
categoria richiesta per la partecipazione alla gara stessa.
Nello specifico, la societa' istante ha rilevato che la categoria OG6,
indicata nel bando come prevalente, e' incongrua, in quanto l'appalto ha per
oggetto “l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'adeguamento
dell'impianto di depurazione delle acque reflue…” e per tale genere di
lavori il D.P.R. n. 34/2000 e s.m. prevede la specifica categoria OS22.
Al riguardo, la GECOL s.a.s. ha evidenziato che l'indicazione della giusta
tipologia di lavori non solo costituisce un imprescindibile obbligo di rispetto
della legge, ma garantisce una corretta concorrenza e tutela, altresi',
l'interesse pubblico all'esecuzione dei lavori da parte di soggetti
adeguatamente qualificati.
A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita'
nell'istruttoria procedimentale, la Comunita' Montana della Valchiavenna ha
rappresentato che, in sede di pubblicazione del bando, e' stato richiesto il
possesso di attestazione di qualificazione per la categoria OG6, come previsto
in progetto, in quanto trattasi di opera classificabile come “fognatura”,
consistente nella realizzazione del ripartitore della portata delle acque
reflue, da trattare nell'impianto del Comune di Mese o nell'impianto del Comune
di Gordona, e del dissabbiatore nonche' nella installazione di una griglia da
collocare a monte del ripartitore stesso.
La stazione appaltante ha evidenziato, altresi', che il progetto e' stato
approvato anche dalla Regione Lombardia senza osservazioni in merito alla
categoria dei lavori previsti in capitolato.
In sede di contraddittorio documentale l'impresa GECOL s.a.s. ha ribadito che
il bando avrebbe dovuto prevedere la specifica categoria OS22, in quanto la
dissabbiatura e la grigliatura, specialmente se realizzate nell'impianto, come
in questo caso, sono sezioni preliminari degli impianti di depurazione ed ha
osservato, infine, che l'esame della congruita' della categoria prevalente non e'
di competenza degli uffici regionali, ma del responsabile del procedimento, ai
sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 8, lettera h). Ritenuto in diritto
Nell'esaminare la censura mossa alla stazione appaltante in ordine alla
errata indicazione della categoria richiesta per la partecipazione alla gara in
oggetto, occorre preliminarmente evidenziare che la corretta individuazione
delle categorie, generali o speciali, da indicare nel bando rientra nelle
specifiche competenze e attribuzioni del progettista e, pertanto, ricade nella
sua sfera di responsabilita' (v. pareri dell'Autorita' n. 74 del 6 marzo 2008 e
197 del 17 luglio 2008).
Cio' posto, atteso che il bando di gara di cui trattasi descrive l'intervento
come “l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'adeguamento dell'impianto
di depurazione delle acque reflue…mediante realizzazione del dissabbiatore,
nuovo ripartitore delle portate ed adeguamento/ampliamento grigliatura”, la
stazione appaltante, al fine della corretta individuazione nel bando medesimo
della categoria prevalente, deve tenere conto delle indicazioni operative
fornite da questa Autorita' nella determinazione n. 8 del 7 maggio 2002.
In particolare, al punto D) della citata determinazione l'Autorita' ha
precisato che le declaratorie della categoria di opera generale OG6
(Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione) e della categoria di opera specializzata OS22 (Impianti di
potabilizzazione e depurazione) citano entrambe il trattamento delle acque
reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, per cui “i
bandi di gara vanno indetti assumendo come categoria prevalente la categoria di
opera specializzata OS22 soltanto se l'importo dell'insieme delle lavorazioni
relative all'impianto di trattamento delle acque reflue prima della loro
immissione nel ciclo naturale delle stesse sia maggiore degli importi degli
altri insiemi delle lavorazioni previste nell'intervento”, tenendo conto, al
riguardo, di quanto illustrato negli elaborati progettuali.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il bando di gara deve indicare
come categoria prevalente la OS22 soltanto se l'importo dell'insieme delle
lavorazioni relative all'impianto di trattamento delle acque reflue prima della
loro immissione nel ciclo naturale delle stesse sia maggiore degli importi degli
altri insiemi delle lavorazioni previste nell'intervento.
I Consiglieri Relatori: Andrea Camanzi, Guido Moutier
Il Presidente: Luigi Giampaolino Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30/06/2009
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